7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 65/1


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2006

che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostruzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.

(2)

È altresì necessario adottare misure per istituire un piano pluriennnale per la gestione dello stock di sogliole nel golfo di Biscaglia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2).

(3)

L'obiettivo del piano è assicurare uno sfruttamento della sogliola del golfo di Biscaglia che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prescrive, tra l'altro, che per conseguire tale obiettivo la Comunità applichi l'approccio precauzionale nell'adottare misure destinate a tutelare e conservare lo stock, in modo da disporne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. Essa dovrebbe mirare ad attuare progressivamente un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e contribuire ad attività di pesca efficienti nel contesto di un'industria della pesca economicamente vitale e competitiva, che procuri un tenore di vita equo alle persone che dipendono dalla pesca della sogliola del golfo di Biscaglia e tenga conto degli interessi dei consumatori.

(5)

Per conseguire tale obiettivo, i livelli dei tassi di mortalità per pesca devono essere controllati in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.

(6)

Tale controllo dei tassi di mortalità per pesca può essere ottenuto definendo un metodo adeguato per fissare il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) per gli stock interessati ed istituendo un regime che riduca, per tali stock, lo sforzo di pesca ad un livello tale da rendere improbabile il superamento del TAC.

(7)

Dal parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca si evince che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia dovrebbe essere di 13 000 tonnellate.

(8)

Lo stock di sogliola del golfo di Biscaglia è prossimo ai livelli precauzionali di biomassa e conseguire tali livelli a breve termine non richiede l'applicazione del pieno regime di gestione dello sforzo. Tuttavia è opportuno fissare misure atte a limitare la capacità totale delle principali flotte che pescano tale stock, nella prospettiva di ridurre col tempo tale capacità, assicurare che la risorsa si ricostituisca e impedire che lo sforzo di pesca aumenti in futuro.

(9)

Per assicurare l'ottemperanza alle misure stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E OBIETTIVI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamentto sostenibile dello stock di sogliola che vive nel golfo di Biscaglia (di seguito «sogliola del golfo di Biscaglia»).

2.   Ai fini del presente regolamento, per «golfo di Biscaglia» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIIa e VIIIb dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

Articolo 2

Obiettivo del piano

1.   Il piano è inteso a portare la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia al di sopra del livello precauzionale di 13 000 tonnellate nel 2008 o prima e, in seguito, ad assicurarne lo sfruttamento sostenibile.

2.   Tale obiettivo è conseguito riducendo gradatamente il tasso di mortalità per pesca di tale stock.

Articolo 3

Disposizioni normative e fissazione del TAC annuale

1.   Una volta che la biomassa dello stock di riproduzione sia stimata dal CIEM pari o superiore al livello precauzionale di 13 000 tonnellate, il Consiglio decide a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione:

a)

il livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine; e

b)

un tasso di riduzione del tasso di mortalità per pesca da applicare fintantoché il livello del tasso di mortalità da conseguire per pesca deciso a norma della lettera a) non sia stato raggiunto.

2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per la sogliola del golfo di Biscaglia per l'anno seguente.

CAPO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Procedura per la fissazione del TAC

1.   Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata inferiore alle 13 000 tonnellate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce della relazione più recente del CIEM, il Consiglio decide un TAC che, conformemente alla stima del CSTEP, non superi un livello di catture che comporti una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente.

2.   Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata dal CSTEP, alla luce della relazione più recente del CIEM, pari o superiore a 13 000 tonnellate, il Consiglio decide un TAC che è fissato al livello di catture che, conformemente alla stima del CSTEP, è il più elevato tra:

a)

il TAC la cui applicazione corrisponde alla riduzione del tasso di mortalità per pesca deciso dal Consiglio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b);

b)

il TAC la cui applicazione porterà al livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire deciso dal Consiglio in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

3.   Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.

4.   Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % al TAC di tale anno.

CAPO III

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 5

Licenza speciale di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb per anno civile, effettuate da navi battenti le loro bandiere e immatricolate nei loro territori, durante le quali sono catturati e tenuti a bordo oltre 2 000 kg di sogliola siano subordinate al rilascio di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia. Tale licenza è un permesso di pesca speciale rilasciato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (4).

2.   All'interno delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare, per ogni uscita in mare, qualsiasi quantitativo di sogliola superiore a 100 kg, salvo che la nave in questione sia titolare di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.

3.   Ciascuno Stato membro calcola la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle sue navi che nel 2002, 2003 o 2004 hanno sbarcato oltre 2 000 kg di sogliola del golfo di Biscaglia. Questo valore è comunicato alla Commissione.

4.   Su richiesta della Commissione, avanzata per iscritto, gli Stati membri trasmettono entro trenta giorni la documentazione relativa alle registrazioni delle catture effettuate dalle navi cui sono state rilasciate licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.

5.   Gli Stati membri calcolano ogni anno la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle navi titolari di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia che, dall'entrata in vigore del presente regolamento, hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dalle attività di pesca fruendo di aiuti pubblici in virtù del disposto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (5).

6.   Ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto se la capacità complessiva di queste ultime non è superiore alla differenza tra la capacità complessiva stabilita a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la capacità delle navi che formano oggetto di una cessazione definitiva dell'attività di pesca stabilita in conformità del paragrafo 5.

7.   In deroga al paragrafo 6, laddove la Commissione abbia deciso, basandosi sui rapporti scientifici del CSTEP, che l'obiettivo riguardante il tasso di mortalità per pesca definito all'articolo 3, paragrafo 1, è stato conseguito, ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto qualora la capacità complessiva di queste ultime non sia superiore alla capacità complessiva delle navi titolari di licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia nell'anno precedente.

8.   Le licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia hanno una validità di un anno e durante la campagna di pesca non è rilasciata alcuna nuova licenza di pesca.

9.   In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, possono essere rilasciate nuove licenze a condizione che simultaneamente siano ritirate licenze ad una o più navi che fanno parte della stessa stazza lorda complessiva della nave o delle navi che ottengono le nuove licenze.

Articolo 6

Procedura alternativa per la gestione dello sforzo

1.   In deroga all'articolo 5, uno Stato membro il cui contingente per la sogliola del golfo di Biscaglia sia inferiore al 10 % del TAC può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca del 2005. Gli Stati membri interessati provvedono affinché tale sforzo di pesca non superi il livello di riferimento nel 2006 e negli anni successivi.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo di presentare una relazione sull'attuazione di altri eventuali metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti calcolati, per ciasuna nave interessata, della potenza motrice installata, misurata in kilowatt, moltiplicato per il numero di giorni di pesca nella zona in questione.

4.   Nel 2009 e, successivamente, ogni tre anni il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, le revisioni dei livelli di riferimento fissati a norma del paragrafo 1. Tali revisioni hanno lo scopo di assicurare una ripartizione appropriata delle possibilità di pesca.

5.   A richiesta di uno Stato membro lo sforzo di pesca annuo massimo fissato a norma del paragrafo 1 può essere adeguato dalla Commissione, al fine di permettere a detto Stato membro di fruire pienamente delle sue possibilità di pesca della sogliola del golfo di Biscaglia. La richiesta è corredata di informazioni sui contingenti e lo sforzo disponibili. Le decisioni sono assunte dalla Commissione entro sei settimane dalla ricezione della richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 7

Margine di tolleranza

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi di sogliola del golfo di Biscaglia tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo, è pari all'8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.

Articolo 8

Pesatura degli sbarchi

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola comune del golfo di Biscaglia superiori a 300 chilogrammi siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

Articolo 9

Notifica preliminare

Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nel golfo di Biscaglia e che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg.

Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.

Articolo 10

Stivaggio separato della sogliola comune

1.   È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.

Articolo 11

Trasporto della sogliola comune

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.

2.   In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola comune superiori a 300 kg trasportati in un luogo diverso dal luogo di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento non si applica.

CAPO V

MONITORAGGIO

Articolo 12

Valutazione delle misure di gestione

La Commissione chiede il parere scientifico del CSTEP in merito al ritmo di conseguimento degli obiettivi del piano di gestione nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni tre anni. La Commissione propone, se del caso, misure pertinenti e il Consiglio decide a maggioranza qualificata su misure alternative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2.

Articolo 13

Circostanze particolari

Qualora il CSTEP ritenga che le dimensioni dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia subisca una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC inferiore a quello contemplato all'articolo 4.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

E. GEHRER


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(5)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(6)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).