1.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 351/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all’adesione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

(2)

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 (2) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che l’eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1o maggio 2004, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK


(1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

(2)   GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori luglio 2005

Afghanistan (*1)

0

Albania

86,2

Algeria

89,3

Angola

126,5

Arabia Saudita

86,4

Argentina

63,3

Armenia

104,9

Australia

105,3

Bangladesh

53,3

Barbados

127,4

Benin

92,8

Bolivia

52,2

Bosnia-Erzegovina

73,4

Botswana

62,8

Brasile

76,8

Bulgaria

73,9

Burkina-Faso

87,7

Burundi (*1)

0

Cambogia

67,6

Camerun

101,3

Canada

84,6

Capo Verde

74,2

Ciad

130,6

Cile

79,4

Cina

78,5

Cipro

101,3

Cisgiordania e Gaza

91,3

Colombia

71,3

Congo

129,8

Corea del Sud

108,2

Costa Rica

72,4

Costa d’Avorio

111,2

Croazia

101,8

Cuba

93

Ecuador

70,5

Egitto

56,9

El Salvador

81,7

Eritrea

51

Estonia

77,7

Etiopia

81,1

Figi

78,4

Filippine

51,4

Gabon

116,1

Gambia

51,1

Georgia

96,1

Ghana

79,4

Giamaica

91,5

Giappone (Naka)

125,6

Giappone (Tokyo)

132,9

Gibuti

101,1

Giordania

76

Guatemala

84,9

Guinea

59,8

Guinea-Bissau

139,2

Guyana

60,6

Haiti

100,8

Honduras

75,9

Hong Kong

87,6

India

51,6

Indonesia

78,7

Isole Salomone

85,4

Israele

91,5

Kazakstan

112,8

Kenya

88,2

Kirghizistan

84,6

Laos

74,7

Lesotho

74,3

Lettonia

71,2

Libano

105,7

Liberia (*1)

0

Lituania

73,8

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

69,9

Madagascar

71,9

Malaysia

73,9

Malawi

76,4

Mali

98,8

Malta

97,9

Marocco

86,1

Mauritania

71,7

Maurizio

75

Messico

77,9

Moldova (*1)

0

Mozambico

72,7

Namibia

79,5

Nepal

72,7

Nicaragua

67,5

Niger

91,8

Nigeria

86,1

Norvegia

132,5

Nuova Caledonia

120,4

Nuova Zelanda

106,7

Pakistan

52,9

Papua Nuova Guinea

77,3

Paraguay

66

Perù

86,5

Polonia

78

Repubblica ceca

82,1

Repubblica centrafricana

117,6

Repubblica democratica del Congo

138,6

Repubblica dominicana

84,8

Romania

56,4

Ruanda

87,7

Russia

110

Senegal

78,2

Serbia e Montenegro

61,7

Sierra Leone

72

Singapore

97,6

Siria

67,5

Slovacchia

87,4

Slovenia

76,4

Somalia (*1)

0

Sri Lanka

60,8

Stati Uniti (New York)

106,8

Stati Uniti (Washington)

103,7

Sudafrica

66,6

Sudan

43,4

Suriname

54,7

Svizzera

118,7

Swaziland

69,7

Tagikistan

73

Taiwan

96,2

Tanzania

61,7

Thailandia

61,8

Togo

95

Trinidad e Tobago

73,8

Tunisia

72,6

Turchia

93,2

Ucraina

101,1

Uganda

75,6

Ungheria

78,1

Uruguay

74,8

Vanuatu

124,1

Venezuela

59,9

Vietnam

52,7

Yemen

75,8

Zambia

55,9

Zimbabwe

62,7


(*1)  Non disponibile.