28.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/3


REGOLAMENTO (CE) N. 346/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2006

recante apertura di un contingente tariffario preferenziale per l'importazione di zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP ai fini dell'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o marzo 2006 al 30 giugno 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, per l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, viene riscosso un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario degli Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, accordi di questo genere sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio (2), con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) menzionati nel protocollo n. 3 relativo allo zucchero ACP, inserito nell'allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), da un lato, e con l'India, dall'altro.

(2)

Gli accordi in forma di scambio di lettere conclusi con la decisione 2001/870/CE stabiliscono che i raffinatori interessati devono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata. Occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna di commercializzazione 2005/2006.

(3)

I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti in conformità all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulla base di un bilancio comunitario previsionale annuo.

(4)

Tale bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, contingenti tariffari a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consentano di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 978/2005 della Commissione (4) sono stati pertanto aperti contingenti per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006.

(6)

Dal momento che per la campagna di commercializzazione 2005/2006 sono disponibili i dati previsionali di produzione dello zucchero greggio di canna, è opportuno aprire un contingente per la seconda parte della campagna.

(7)

Occorre precisare che al nuovo contingente deve applicarsi il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (5).

(8)

Per consentire agli operatori di esaurire i quantitativi di zucchero preferenziale speciale oggetto dei due contingenti aperti con il regolamento (CE) n. 978/2005 per il periodo dal 1o luglio 2005 al 28 febbraio 2006, occorre prorogare fino al 30 giugno 2006 la data limite per la presentazione delle domande di titoli per detti contingenti.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 2006 è aperto, nell'ambito della decisione 2001/870/CE, per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10 , un contingente tariffario di 60 224 tonnellate, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP firmatari dell'accordo in forma di scambio di lettere approvato con la citata decisione.

Articolo 2

1.   Il dazio ridotto speciale per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è fissato a 0 EUR.

2.   Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori comunitari devono pagare è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 chilogrammi di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

Al contingente tariffario aperto con il presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 1159/2003.

Articolo 4

I quantitativi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 978/2005, per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione anteriormente al 1o marzo 2006, possono essere oggetto di domanda fino al 30 giugno 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 325 dell’8.12.2001, pag. 21.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 166 del 28.6.2005, pag. 3.

(5)   GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).