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25.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 343/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2006
recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, se in uno o più Stati membri i prezzi di mercato del burro raggiungono, nel corso di un periodo rappresentativo, un livello inferiore al 92 % del prezzo d’intervento, gli organismi d’intervento devono procedere all’acquisto di burro. |
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(2) |
Sulla base dei prezzi di mercato comunicati dagli Stati membri, secondo quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2771/1999, la Commissione ha constatato che i prezzi in Germania, in Estonia, in Spagna, in Francia, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, i in Svezia e nel Regno Unito per due settimane consecutive sono scesi al di sotto del 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nei suddetti Stati membri siano aperti gli acquisti all’intervento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nei seguenti Stati membri:
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Germania |
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Estonia |
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Spagna |
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Francia |
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Irlanda |
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Paesi Bassi |
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Polonia |
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Portogallo |
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Svezia |
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Regno Unito. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).