24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/9


REGOLAMENTO (CE) N. 326/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2006

relativo alle domande di titoli d’importazione di riso di origine e di provenienza egiziana nell’ambito del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 196/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (2),

visto il regolamento (CE) n. 196/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti qualora le domande di titoli d’importazione superino i quantitativi che possono essere impegnati. Lo stesso articolo dispone inoltre che la Commissione comunichi tale decisione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titoli.

(2)

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate dal 1o settembre 2005 al 14 febbraio 2006 vertono su un quantitativo di 36 579 tonnellate, mentre la quantità massima da impegnare è pari a 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006.

(3)

Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 196/97, per le domande di titoli d’importazione presentate il 14 febbraio 2006 e che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96.

(4)

È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d’importazione che consentano di ottenere una riduzione del dazio doganale per l’attuale campagna di commercializzazione.

(5)

Tenuto conto del loro oggetto, le disposizioni del presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 che beneficiano della riduzione del dazio doganale prevista dal regolamento (CE) n. 2184/96, presentate il 14 febbraio 2006 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione della percentuale di riduzione dell’85,88 %.

Articolo 2

Le domande di titoli d’importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 15 febbraio 2006 non danno più luogo al rilascio di titoli d’importazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2184/96.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(3)  GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 132 del 29.11.2005, pag. 18).