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23.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 311/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2006 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 27/2006 della Commissione (2), è stata aperta una gara permanente per l’esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento tedesco. |
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(2) |
In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell’apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l’organismo d’intervento tedesco ad aumentare di 500 000 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l’esportazione. |
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(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2006. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 27/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 000 di tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).