18.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 294/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 3a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
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Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
38,5 |
35 |
38,5 |
35 |
Burro < 82 % |
— |
34,1 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
46 |
42,6 |
46 |
42 |
|
Crema |
— |
— |
18,5 |
15 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
42 |
— |
42 |
— |
Burro concentrato |
51 |
— |
51 |
— |
|
Crema |
— |
— |
20 |
— |