14.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 42/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 249/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione di taluni additivi per mangimi appartenenti al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare i termini dell’autorizzazione di un additivo su richiesta del titolare dell’autorizzazione. |
(2) |
L’uso dell’additivo bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (2). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. |
(3) |
L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione (3). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. |
(4) |
L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate), appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per le pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione (4). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo. |
(5) |
L’uso dell’additivo salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per un periodo di 10 anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (5). L’autorizzazione era associata al responsabile dell’immissione in circolazione dell’additivo e sostituiva la precedente autorizzazione di questo additivo, non associata a una persona specifica. |
(6) |
I titolari dell’autorizzazione, Hoechst Roussel Vet GmbH e Intervet International bv, hanno presentato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, una domanda di modifica del nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi di cui ai considerando da 2 a 5. Alla domanda era allegata una documentazione dalla quale risulta che i diritti di commercializzazione di tali additivi sono stati trasferiti con effetto dal 1o agosto 2005 a Huvepharma nv. |
(7) |
L’attribuzione ad un’altra persona dell’autorizzazione di un additivo associata a un responsabile dell’immissione in circolazione si basa su una procedura puramente amministrativa e non ha richiesto una nuova valutazione degli additivi. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(8) |
Per consentire a Huvepharma nv di esercitare i suoi diritti di proprietà, è necessario modificare di conseguenza il nome del responsabile dell’immissione in circolazione degli additivi. |
(9) |
I regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 937/2001, (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(10) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale possano essere smaltite le scorte esistenti. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 2430/1999, allegato I, seconda colonna della voce E 764, le parole «Hoechst Roussel Vet GmbH» sono sostituite da «Huvepharma nv».
Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 937/2001, allegato IV, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».
Articolo 3
Nel regolamento (CE) n. 1852/2003, all’allegato, seconda colonna della voce E 764, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».
Articolo 4
Nel regolamento (CE) n. 1463/2004, all’allegato, seconda colonna della voce E 766, le parole «Intervet International bv» sono sostituite da «Huvepharma nv».
Articolo 5
Le scorte esistenti conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere utilizzate fino al 31 luglio 2006.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).
(3) GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.
(4) GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13.
(5) GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5.