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10.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 227/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto non può considerarsi zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 . |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 . |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 . |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto non può considerarsi zucchero bianco ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 . |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e si presenta in forma di polvere appiccicosa (note esplicative del SA relative alla voce 2106 , lettera B). |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e si presenta in forma di cristalli appiccicosi (note esplicative del SA relative alla voce 2106 , lettera B). |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto non può considerarsi zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 al capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 , poiché la quantità di burro di cacao non è sufficiente ad alterarne le caratteristiche di zucchero. |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto è costituito da una miscela di saccarosio in forma di cristalli e di cloruro di sodio. Non può essere considerato zucchero greggio ai sensi della nota complementare 1 del capitolo 17 della NC. Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 . La presenza di una piccola quantità di cloruro di sodio (2,3 %) non fa cambiare le caratteristiche essenziali dello zucchero al prodotto del capitolo 17 della NC. |
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2106 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 , 2106 90 98 . Il prodotto è una preparazione alimentare destinata al consumo umano e deve essere classificato alla sottovoce 2106 90 98 . |
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1701 99 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 99 , 1701 99 90 . Il prodotto deve essere classificato come altri zuccheri nella sottovoce NC 1701 99 90 perché il contenuto di lattosio non altera le caratteristiche del prodotto come zucchero del capitolo 17 della NC. |
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1701 91 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1701 , 1701 91 , 1701 91 00 . Il prodotto deve essere classificato come zucchero aromatizzato nella sottovoce NC 1701 91 00 (note esplicative del SA relative al capitolo 17, considerazioni generali, primo comma, seconda frase, e relative alla voce 1701 , quinto paragrafo). La presenza di una piccola quantità d’estratto di liquirizia non altera le caratteristiche del prodotto come zucchero del capitolo 17 della NC. |