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9.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 216/2006 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2184/97 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
La classificazione di un sistema videofonico comprendente vari elementi e munito di due dischetti di installazione nel regolamento (CE) n. 2184/97, del 3 novembre 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (2), ha determinato la classificazione del sistema videofonico nel codice NC 8517 50 90 e dei due dischetti di installazione nel codice NC 8524 91 10 . Dato che la nota 6 del capitolo 85 della nomenclatura combinata è stata modificata con effetto dal 1o gennaio 2002 e tenuto conto del fatto che il comitato SA si è messo d’accordo nell’ottobre 2004 sull’interpretazione di questa nota, il regolamento (CE) n. 2184/97 è da considerarsi non corretto. |
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(2) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2184/97. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 4 della tabella riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2184/97 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Apparecchio condizionato per la vendita al minuto, comprendente:
L’apparecchio permette di svolgere una funzione complementare (videotelefonia) ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione. |
8517 50 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, punto 1, punto 3 b) e punto 6, e del testo dei codici NC 8517 , 8517 50 e 8517 50 90 . Il carattere essenziale dell’apparecchio è dato dal dispositivo di telecomunicazione (unità audio e carta elettronica di comunicazione). |