8.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 209/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Tenuto conto del carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
(4) |
I parametri da imporre in base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sono diversi dalle norme di trasformazione che gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. Occorrerà inoltre del tempo per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nuova procedura di convalida prevista dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4). |
(5) |
Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, in modo che Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le disposizioni nazionali in materia di norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione del biogas. |
(6) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».
Articolo 2
All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 3).
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.
(4) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.