28.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/10


REGOLAMENTO (CE) N. 153/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1819/2005 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), con il regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione (4) è stato approvato un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano definisce in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano, il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento, e gli stanziamenti per l’acquisto di determinati prodotti sul mercato.

(2)

Per tenere conto delle esigenze specifiche della Grecia, occorre modificare il piano annuale del 2006, autorizzando il ritiro di riso per il pagamento di cereali e prodotti a base di cereali, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), quarto comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92. È pertanto necessario adeguare di conseguenza il quantitativo di riso inizialmente attribuito alla Grecia di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1819/2005.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1819/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1819/2005 è così modificato:

1)

la parte b) è sostituita dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

2)

il testo dell’allegato II del presente regolamento viene inserito come parte c).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

(4)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 3.


ALLEGATO I

«b)

Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(tonnellate)

Stato membro

Cereali

Riso (risone)

Burro

Zucchero

Belgio

12 121

2 800

450

 

Grecia

 

7 500

 

 

Spagna

73 726

28 000

13 560

2 000

Francia

75 851

55 000

10 564

 

Irlanda

 

 

120

 

Italia

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettonia

19 706

 

 

 

Lituania

16 000

5 000

 

 

Ungheria

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polonia

85 608

20 000

7 230

4 847

Portogallo

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenia

1 262

600

 

300

Finlandia

18 500

 

 

500

Totale

500 778

153 500

41 500

12 847»


ALLEGATO II

«(c)

Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

Stato membro

tonnellate

Grecia

7 500»