24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/3


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (2), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva (3), a decorrere dal 1o novembre 2005.

(2)

Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:

la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o novembre 2005,

a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2)  GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.

(3)  GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).