24.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 110/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2006
recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva (2), ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva (3), a decorrere dal 1o novembre 2005. |
(2) |
Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:
— |
la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1o novembre 2005, |
— |
a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(2) GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13.
(3) GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).