20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/26


REGOLAMENTO (CE) N. 87/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2006

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione (2) ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d'intervento.

(2)

La quantità di risone immagazzinata attualmente dall'organismo d'intervento greco è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 11 115 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1o febbraio 2006.

2.   Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 marzo 2006.

3.   Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento greco:

Opekepe

Acharnon Street 241

GR-104 46 Atene

Tel. (30-210) 212 48 46 e 210-212 47 88

Fax (30-210) 212 47 91

Articolo 3

In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.


ALLEGATO

Gruppo

1

2

3

Quantitativo (approssimativo)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Anno di raccolta

1999

2000

2002

Tipo di riso

tutti

tutti

grani tondi, medi e lunghi A