17.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/11


REGOLAMENTO (CE) N. 68/2006 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 elenca le autorità competenti a cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento suddetto.

(2)

La Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 14) e dall’atto di adesione del 2003, allegato II, sezione 20, punto 8 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 773).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come segue.

1)

Gli indirizzi che figurano alla voce «Germania» sono sostituiti dal testo seguente:

«Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00»

2)

L’indirizzo che figura alla voce «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Paesi Bassi

Tel. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984»

3)

Gli indirizzi che figurano alla voce «Svezia» sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2, paragrafo 2

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 3

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Articolo 4, paragrafo 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89»

4)

Gli indirizzi che figurano alla voce «Regno Unito» sono sostituiti dal testo seguente:

«Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Regno Unito

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

Regno Unito

Tel. (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

Per Gibilterra:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Regno Unito

Tel. (350) 75707

Fax (350) 587 5700»