17.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/6 |
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 66/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2006
relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:
a) |
il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie; |
b) |
l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie. |
Articolo 2
Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.
Articolo 3
Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:
a) |
la data della conclusione del contratto di fornitura; |
b) |
il nome delle parti contraenti; |
c) |
la località in cui vengono prodotte le materie; |
d) |
le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti; |
e) |
i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico; |
f) |
l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali. |
I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.
I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.
Articolo 4
Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
(1) GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27).
(2) Cfr. allegato I.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e relativa modifica
Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione (GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66)
Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione (GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27)
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento n. 17/66/Euratom |
Presente regolamento |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, primo comma |
Articolo 3, primo comma, nota 3 |
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 3, secondo comma |
Articolo 3, terzo comma |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
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Allegato I |
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Allegato II |