20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 16/184


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2005

che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3)

Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (3), del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (6), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (7), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (8), nonché del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (9).

(8)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(9)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse ed eventuali difficoltà dovute alla caducità del regolamento (CE) n. 27/2005, è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2006. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2006 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«Zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

«Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

c)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d)

«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto dei contingenti al 2007, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie

1.   La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono autorizzati solo nei seguenti casi:

a)

catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;

b)

catture che rientrano in un contingente a disposizione della Comunità non ancora esaurito;

c)

nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal rispettivo contingente, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c.

3.   In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Nell’allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca.

Articolo 8

Misure tecniche e di controllo transitorie

L’allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2005

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(6)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(7)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(8)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(9)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30; HER/3D31.

Finlandia

75 099

 

Svezia

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

6 658

 

Germania

26 207

 

Finlandia

3

 

Polonia

6 181

 

Svezia

8 451

 

CE

47 500

 

TAC

47 500

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 548

 

Germania

676

 

Estonia

13 015

 

Finlandia

25 404

 

Lettonia

3 212

 

Lituania

3 382

 

Polonia

28 861

 

Svezia

38 744

 

CE

115 842

 

TAC

128 000

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

18 472

 

Lettonia

21 528

 

CE

40 000

 

TAC

40 000

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 25-32 (acque CE)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

10 415

 

Germania

4 143

 

Estonia

1 015

 

Finlandia

797

 

Lettonia

3 873

 

Lituania

2 551

 

Polonia

11 993

 

Svezia

10 552

 

CE

45 339

 

TAC

49 220

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24 (acque CE)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

12 395

 

Germania

6 061

 

Estonia

275

 

Finlandia

244

 

Lettonia

1 026

 

Lituania

665

 

Polonia

3 317

 

Svezia

4 417

 

CE

28 400

 

TAC

28 400

TAC analitico.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

III bcd (acque CE)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 698

 

Germania

300

 

Svezia

203

 

Polonia

565

 

CE

3 766

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

93 512 (1)

 

Germania

10 404 (1)

 

Estonia

9 504 (1)

 

Finlandia

116 603 (1)

 

Lettonia

59 478 (1)

 

Lituania

6 992 (1)

 

Polonia

28 368 (1)

 

Svezia

126 399 (1)

 

CE

451 260 (1)

 

TAC

460 000 (1)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 581 (2)

 

Finlandia

13 838 (2)

 

CE

15 419 (2)

 

TAC

17 000 (2)

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

III bcd (acque CE)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

41 512

 

Germania

26 299

 

Estonia

48 204

 

Finlandia

21 730

 

Lettonia

58 219

 

Lituania

21 060

 

Polonia

123 552

 

Svezia

80 250

 

CE

420 826

 

TAC

468 000

TAC analitico.Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata:.

a)

dal 15 marzo al 14 maggio nelle sottodivisioni 22-24, e

b)

dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni 25-27.

2.

Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi sia vietata dalle ore 23.00 UTC di ogni sabato alle ore 23.00 UTC della domenica successiva:

a)

per 30 giorni di calendario nelle sottodivisioni 22-24, escluso il periodo dal 15 marzo al 14 maggio, e

b)

per 27 giorni di calendario nelle sottodivisioni 25-27, escluso il periodo dal 15 giugno al 14 settembre.

3.

A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono una descrizione del sistema applicato per ottemperare al punto 2.

4.

In deroga ai punti 1 e 2, i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere a bordo e sbarcare fino al 10 % in peso vivo delle catture di merluzzo se pescato con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

1.

Restrizioni applicabili alla pesca

1.1.

È proibita ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84 dal 1o maggio al 31 ottobre.

Zona 1:

55o45’N, 15o30’E

55o45’N, 16o30’E

55o00’N, 16o30’E

55o00’N, 16o00’E

55o15’N, 16o00’E

55o15’N, 15o30’E

55o45’N, 15o30’E

Zona 2:

55o00’N, 19o14’E

54o48’N, 19o20’E

54o45’N, 19o19’E

54o45’N, 18o55’E

55o00’N, 19o14’E

Zona 3:

56o13’N, 18o27’E

56o13’N, 19o31’E

55o59’N, 19o13’E

56o03’N, 19o06’E

56o00’N, 18o51’E

55o47’N, 18o57’E

55o30’N, 18o34’E

56o13’N, 18o27’E

1.2.

In deroga al punto 1.1. è autorizzata la pesca con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 157 mm o con lenze. I merluzzi pescati con lenze non devono essere trattenuti a bordo.

2.

Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

2.1.

Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

2.1.1.

In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e nell'Øresund ai sensi del regolamento (CEE) n. 2187/2005 sono in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

2.1.2.

Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 2.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2). Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con gli attrezzi di cui al punto 2.1.1.

2.1.3.

Ogni Stato membro stabilisce e mantiene un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico.

2.1.4.

Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso.

2.2.

Giornali di bordo

In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell’articolo 6 di tale regolamento.

2.3.

Margine di tolleranza

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (4), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo dei pescherecci comunitari, espresso in chilogrammi, è pari all’8 % del quantitativo registrato nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le catture sbarcate senza essere sottoposte a cernita, la tolleranza nella stima del quantitativo è pari all'8 % del quantitativo totale sbarcato.

2.4.

Notifica preliminare

2.4.1.

I pescherecci che pescano nelle acque comunitarie della sottodivisione 22-24 (zona A) o nella sottodivisione 25-32 (zona B) devono soddisfare le seguenti condizioni:

(a)

all'inizio della pesca nella zona A o nella zona B, il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco inferiore a 100 kg;

(b)

se il peschereccio detiene a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg quando esce dalla zona A o dalla zona B e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/1993, il comandante del peschereccio notifica alle autorità competenti dello Stato di bandiera, un'ora prima di uscire dalla zona:

(i)

l'ora e il punto di uscita,

(ii)

i quantitativi in peso vivo delle catture di ogni specie detenute a bordo,

(iii)

il nome del luogo di sbarco e l'ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco;

(c)

il peschereccio recante a bordo, a pesca terminata, un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 100 kg

(i)

si dirige direttamente al porto nella zona in cui ha pescato e sbarca il pescato, oppure

(ii)

si dirige direttamente al porto fuori dalla zona in cui ha pescato e sbarca il pescato. Quando esce dalla zona in cui ha pescato, le reti sono riposte in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

(d)

I pescherecci di cui alla lettera b) danno inizio alle operazioni di scarico solo se autorizzati dalle autorità competenti.

2.4.2.

Il punto 2.4.1 non si applica ai pescherecci equipaggiati con sistemi di controllo satellitare conformi con gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003. I suddetti pescherecci sottostanno tuttavia all'obbligo di notifica giornaliera ai centri di sorveglianza della pesca dei rispettivi Stati membri di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, per inserire tali dati nella base di dati informatizzata.

2.5.

Porti designati

2.5.1.

I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare le loro catture di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati.

2.5.2.

Ogni Stato membro può designare i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg.

2.5.3.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro che ha stabilito un elenco dei porti designati lo mantiene e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. L’elenco comprende il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura all’atto dello sbarco nello Stato membro considerato.

2.6.

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

2.6.1.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

2.6.2.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’appendice 1.

2.7.

Comunicazioni VMS

2.7.1.

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a)

ogni entrata o uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

2.7.2.

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi accessibili alla Commissione su richiesta.

2.8.

Divieto di transito e di trasbordo

2.8.1.

Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti nella stiva in conformità di quanto previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.8.2.

È vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

2.9.

Trasporto del merluzzo bianco del Baltico

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture di merluzzo bianco del Baltico di peso superiore a 50 kg sbarcate, ai fini del trasporto, da pescherecci comunitari aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m devono essere accompagnate da una dichiarazione di sbarco ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.10.

Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

2.10.1.

Gli Stati membri effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e istituiscono a tal fine procedure operative congiunte.

2.10.2.

Gli Stati membri impegnati in operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza provvedono affinché siano invitati a prendervi parte ispettori di ciascuno degli Stati membri partecipanti.

2.10.3.

Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.

2.10.4.

Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2006 la Commissione convoca, anteriormente al 31 gennaio 2006, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione.

2.11.

Programmi nazionali di controllo

2.11.1.

Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell’appendice 2.

2.11.2.

Anteriormente al 31 gennaio 2006, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito Internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 2.11.1 e il relativo calendario di attuazione.

2.11.3.

La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

3.

Restrizioni applicabili alla pesca della passera artica e del rombo chiodato

3.1.

È vietata la detenzione a bordo delle seguenti specie di pesci catturati nelle zone geografiche e durante i periodi sottoindicati:

Specie

Zona geografica

Periodo

Passera artica (Platichthys flesus)

Sottodivisioni da 26 a 28, 29 a sud di 59o30'N

Sottodivisione 32

dal 15 febbraio al 15 maggio

dal 15 febbraio al 31 maggio

Rombo chiodato (Psetta maxima)

Sottodivisioni 25-26, 28 a sud di 58o50'N

dal 1o giugno al 31 luglio

3.2.

In deroga al punto 3.1., nell'ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera artica e rombo chiodato possono essere detenute a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture detenute a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al suddetto punto.


(1)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(2)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(4)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

Allegato III, appendice 1

Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità degli obiettivi della presente appendice.

Strategia

2.

L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

I vari tipi di attrezzi sono soggetti a diversi livelli di ispezione, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Parametri di riferimento

4.

Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione al fine di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale le ispezioni mirano a coprire il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l’insieme dei luoghi di sbarco.

In alternativa:

i)

le ispezioni sono effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di pescherecci comunitari le cui catture rappresentino almeno il 20 % in peso degli sbarchi di merluzzo bianco,

ii)

ci si puó basare su un campionamento casuale semplice o avvalere di un piano di campionamento appropriato che raggiunga almeno lo stesso livello di accuratezza.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Allegato III, appendice 2

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo mirano, tra l’altro, a specificare gli elementi di seguito indicati.

1.   MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1.

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

Risorse tecniche

1.2.

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone che sono loro assegnati.

Risorse finanziarie

1.3.

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   PORTI DESIGNATI

Ove pertinente, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 2.5.3 dell’allegato III.

3.   NOTIFICA PRELIMINARE

Descrizione delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni del punto 2.4 dell’allegato III.

4.   CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e/o delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni dei punti 2.3, 2.5 e 2.6 dell’allegato III.

5.   PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo specificano le procedure da seguire:

a)

nella conduzione di ispezioni, in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri.

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.