12.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/8


REGOLAMENTO (CE) N. 35/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’11 gennaio 2006

che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Per poter applicare il memorandum d’intesa tra la Commissione europea e la controparte cinese è necessario reintrodurre le disposizioni originarie dell’allegato I concernenti la designazione dei prodotti.

(2)

Con la decisione 2005/948/CE (2), il Consiglio ha approvato la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio di prodotti tessili.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

1)

all'allegato I, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2)

Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari del Vietnam e della Cina, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;

2)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;

3)

la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione (GU L 236 del 13.9.2005, pag. 3).

(2)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 21.


ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituito dal testo seguente:

«

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

a)   applicabili per il 2006

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2006

Bielorussia

GRUPPO IA

 

 

1

Tonnellate

1 585

2

Tonnellate

6 000

3

Tonnellate

242

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

1 672

5

1 000 pezzi

1 105

6

1 000 pezzi

1 550

7

1 000 pezzi

1 252

8

1 000 pezzi

1 160

GRUPPO IIA

 

 

9

Tonnellate

363

20

Tonnellate

329

22

Tonnellate

524

23

Tonnellate

255

39

Tonnellate

241

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

5 959

13

1 000 pezzi

2 651

15

1 000 pezzi

1 569

16

1 000 pezzi

186

21

1 000 pezzi

930

24

1 000 pezzi

844

26/27

1 000 pezzi

1 117

29

1 000 pezzi

468

73

1 000 pezzi

329

83

Tonnellate

184

GRUPPO IIIA

 

 

33

Tonnellate

387

36

Tonnellate

1 309

37

Tonnellate

463

50

Tonnellate

207

GRUPPO IIIB

 

 

67

Tonnellate

356

74

1 000 pezzi

377

90

Tonnellate

208

GRUPPO IV

 

 

115

Tonnellate

95

117

Tonnellate

2 100

118

Tonnellate

471

Serbia (1)

GRUPPO IA

 

 

1

Tonnellate

 

2

Tonnellate

 

2a

Tonnellate

 

3

Tonnellate

 

GRUPPO IB

 

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 

 

9

Tonnellate

 

GRUPPO IIB

 

 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIIB

 

 

67

Tonnellate

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 

 

9

Tonnellate

 

20

Tonnellate

 

39

Tonnellate

 

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

14

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

Tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

28

1 000 pezzi

 

29

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

Tonnellate

 

73

1 000 pezzi

 

76

Tonnellate

 

78

Tonnellate

 

83

Tonnellate

 

GRUPPO IIIA

 

 

35

Tonnellate

 

41

Tonnellate

 

GRUPPO IIIB

 

 

10

1 000 paia

 

97

Tonnellate

 

GRUPPO IV

 

 

118

Tonnellate

 

GRUPPO V

 

 

161

Tonnellate

 


b)   applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

Livelli concordati

Paese terzo

Categoria

Unità

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

2006

2007

Cina

GRUPPO IA

 

 

 

 

2 (compreso 2a)

tonnellate

20 212

61 948

69 692

GRUPPO IB

 

 

 

 

4 (4)

1 000 pezzi

161 255

540 204

594 225

5

1 000 pezzi

118 783

189 719

219 674

6

1 000 pezzi

124 194

338 923

382 880

7

1 000 pezzi

26 398

80 493

88 543

GRUPPO IIA

 

 

 

 

20

tonnellate

6 451

15 795

17 770

39

tonnellate

5 521

12 349

13 892

GRUPPO IIB

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

8 096

27 001

29 701

31

1 000 pezzi

108 896

219 882

248 261

GRUPPO IV

 

 

 

 

115

tonnellate

2 096

4 740

5 214

Appendice A dell’allegato V

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm.”

»

(1)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(3)  Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005, ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data, non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad es. la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate col pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione (GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19) nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

(4)  Cfr. appendice A.


ALLEGATO II

La tabella dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla tabella seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2006

Bielorussia

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

5 055

5

1 000 pezzi

7 047

6

1 000 pezzi

9 398

7

1 000 pezzi

7 054

8

1 000 pezzi

2 402

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

4 749

13

1 000 pezzi

744

15

1 000 pezzi

4 120

16

1 000 pezzi

839

21

1 000 pezzi

2 741

24

1 000 pezzi

706

26/27

1 000 pezzi

3 434

29

1 000 pezzi

1 392

73

1 000 pezzi

5 337

83

Tonnellate

709

GRUPPO IIIB

 

 

74

1 000 pezzi

931

Serbia (1)

GRUPPO IB

 

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 

 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 

 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 

 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

Tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

Tonnellate

 

76

Tonnellate

 

78

Tonnellate

 


Paese terzo

Categoria

Unità

Livelli specifici concordati

Dall'11 giugno al 31 dicembre 2005 (3)

2006

2007

Cina

GRUPPO IB

 

 

 

 

4

1 000 pezzi

208

408

449

5

1 000 pezzi

453

886

975

6

1 000 pezzi

1 642

3 216

3 538

7

1 000 pezzi

439

860

946

GRUPPO IIB

 

 

 

 

26

1 000 pezzi

791

1 550

1 705

31

1 000 pezzi

6 301

12 341

13 575


(1)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell'8.4.2005, pag. 36), non si applicano restrizioni quantitative alla Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)  Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese a norma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull'accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(3)  I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»