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24.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
recante modifica del suo regolamento interno
(2006/25/CE, Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica, in particolare l’articolo 131,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
DECIDE QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Le disposizioni della Commissione che istituiscono il sistema generale di allarme rapido «ARGUS», il cui testo è allegato alla presente decisione, sono aggiunte al regolamento interno della Commissione (1) in qualità di allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2006.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 308 dell’8.12.2000, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2005/960/CE della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 83).
ALLEGATO
DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE CHE ISTITUISCONO IL SISTEMA GENERALE DI ALLARME RAPIDO «ARGUS»
Considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno che la Commissione istituisca un sistema generale di allarme rapido che le consenta di potenziare la propria capacità di reazione rapida, efficace e coordinata negli ambiti di sua competenza in situazioni di crisi di natura multisettoriale, indipendentemente dalla causa, che interessano vari settori e richiedono un’azione a livello comunitario. |
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(2) |
In una prima fase il sistema deve essere basato su una rete di comunicazione interna che consenta alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di procedere allo scambio di informazioni fondamentali in caso di crisi. |
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(3) |
Tale sistema è riesaminato alla luce dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione tecnologica, al fine di garantire l’interconnessione e il coordinamento delle reti specializzate esistenti. |
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(4) |
È necessario definire una procedura di coordinamento adeguata, ai fini del processo decisionale e della gestione di un intervento rapido coordinato e coerente della Commissione in caso di gravi situazioni di crisi multisettoriali e/o multidimensionali, garantendo al contempo sufficiente flessibilità e adattabilità alle esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna crisi e rispettando gli strumenti politici istituiti per reagire a crisi specifiche. |
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(5) |
Il sistema deve rispettare le caratteristiche, la perizia, i dispositivi e gli ambiti di competenza di ciascuno dei sistemi settoriali di allarme rapido che la Commissione ha istituito e che permettono ai suoi servizi di intervenire in caso di crisi specifiche in vari settori dell’attività comunitaria. Esso rispetta inoltre il principio generale di sussidiarietà. |
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(6) |
Poiché la comunicazione è un elemento fondamentale della gestione delle crisi, è necessario prestare particolare attenzione all’informazione del pubblico e alla comunicazione efficace con i cittadini, attraverso la stampa e i vari mezzi di comunicazione e punti di contatto della Commissione, da Bruxelles e/o qualunque altro luogo, |
Articolo 1
Il sistema ARGUS
1. È istituito un sistema generale di allarme e reazione rapidi, al fine di potenziare la capacità della Commissione di fornire una reazione rapida, efficace e coerente in caso di gravi situazioni di crisi di natura multisettoriale che interessano vari settori e richiedono un'azione a livello comunitario, indipendentemente dalla causa di tali crisi.
2. Il sistema ARGUS è composto di
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a) |
una rete interna di comunicazione; |
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b) |
una procedura specifica che deve essere avviata in caso di situazione grave di crisi multisettoriale. |
3. Tali disposizioni non pregiudicano la decisione 2003/246/CE, Euratom della Commissione sulle procedure operative per la gestione delle crisi.
Articolo 2
La rete di informazione ARGUS
1. La rete di comunicazione interna costituisce una piattaforma permanente che consente alle direzioni generali e ai servizi della Commissione di condividere in tempo reale informazioni utili sulle crisi multisettoriali e/o multidimensionali emergenti, o su una minaccia prevedibile o imminente di tali crisi, e di coordinare un intervento adeguato negli ambiti di competenza della Commissione.
2. I principali membri della rete sono: il Segretariato generale; la DG Stampa e comunicazione, compreso il servizio del portavoce; la DG Ambiente; la DG Salute e tutele dei consumatori; la DG Giustizia, libertà e sicurezza; la DG Relazioni esterne; la DG Aiuto umanitario; la DG Personale e amministrazione; la DG Commercio; la DG Informatica; la DG Fiscalità e unione doganale; il Centro comune di ricerca e il Servizio giuridico.
3. Qualunque altra direzione generale e qualunque altro servizio della Commissione possono essere integrati nella rete, su loro richiesta, purché soddisfino i requisiti minimi di cui al paragrafo 4.
4. Le direzioni generali e i servizi membri della rete nominano un corrispondente ARGUS e istituiscono un sistema di permanenza adeguato, affinché il servizio possa essere contattato rapidamente e possa reagire tempestivamente in caso di crisi che giustifichi il suo intervento. Il sistema è concepito in modo da consentire l’attuazione di tale misura nel quadro dell’attuale dotazione di risorse umane.
Articolo 3
Procedura di coordinamento da avviare in caso di grave situazione di crisi
1. In caso di grave situazione di crisi multisettoriale ovvero di minaccia prevedibile o imminente di una tale crisi, il presidente può, di sua iniziativa dopo essere stato avvertito o su richiesta di un membro della Commissione, decidere di avviare una procedura specifica di coordinamento. Il presidente designa inoltre la persona cui sarà affidata la responsabilità politica dell’intervento della Commissione nei confronti di tale crisi: può decidere di assumere egli stesso tale responsabilità o di conferirla a un altro membro della Commissione.
2. Tale responsabilità implica la direzione e il coordinamento dell’intervento in caso di crisi, la rappresentanza della Commissione nei confronti di altre istituzioni e la comunicazione con il pubblico. Ciò non comporta alcuna modifica delle competenze e dei mandati esistenti in seno al collegio.
3. Il Segretariato generale, sotto l’autorità del presidente o del membro della Commissione designato responsabile, attiva la struttura operativa per la gestione delle crisi denominata comitato di coordinamento di crisi e descritta all'articolo 4.
Articolo 4
Comitato di coordinamento di crisi
1. Il comitato di coordinamento di crisi è una struttura operativa specifica per la gestione delle crisi, istituita al fine di dirigere e coordinare l’intervento in caso di crisi, che raggruppa i rappresentanti di tutte le direzioni generali e di tutti i servizi competenti della Commissione. In generale, sono rappresentati in seno al comitato di coordinamento di crisi le direzioni generali e i servizi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, nonché le altre direzioni generali e i servizi interessati dalla crisi in questione. Il comitato di coordinamento di crisi si avvale delle risorse e dei mezzi di cui dispongono i servizi.
2. Il comitato di coordinamento di crisi è presieduto dal segretario generale aggiunto incaricato del coordinamento delle politiche.
3. Il comitato di coordinamento di crisi è incaricato, in particolare, di valutare e di controllare l’evoluzione della situazione, di identificare i problemi e le possibili soluzioni, al fine di adottare decisioni e misure, di verificare l’esecuzione di tali decisioni e misure e di garantire la coerenza dell’intervento.
4. Le decisioni concordate in seno al comitato di coordinamento di crisi sono adottate secondo le normali procedure decisionali della Commissione e sono attuate dai servizi e dai sistemi di allarme rapido.
5. I servizi della Commissione assolvono scrupolosamente, nei rispettivi ambiti di competenza, la gestione dei compiti in relazione all'intervento.
Articolo 5
Manuale delle procedure operative
Il manuale delle procedure operative definisce le modalità di attuazione della presente decisione.
Articolo 6
La Commissione riesamina la presente decisione alla luce dell’esperienza acquisita e degli sviluppi tecnologici entro un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e, se necessario, adotta misure complementari in ordine al funzionamento di ARGUS.