20.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/54 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 aprile 2006
sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali
(BCE/2006/4)
(2006/294/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2004/13 del 1o luglio 2004 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) necessita di essere adeguato alle modifiche apportate alla definizione di «riserve» e alla rimozione della soglia al di sotto della quale non è offerta alcuna remunerazione sui saldi creditori overnight detenuti come servizio di cassa/servizio di investimento. L’indirizzo BCE/2004/13 è stato già modificato una volta e, per chiarezza e trasparenza, dovrebbe quindi essere sottoposto a rifusione. |
(2) |
In conformità dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN») partecipanti possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. |
(3) |
Il Consiglio direttivo ritiene che l’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell’Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti. |
(4) |
Il Consiglio direttivo ritiene necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’applicazione dell’articolo 38 dello statuto. |
(5) |
In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
— |
per «tutti i tipi di operazioni bancarie» si intende l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a banche centrali, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, connessi alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali, |
— |
per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all’interno della BCE, venga identificato di tanto in tanto dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, |
— |
per «banche centrali» si intendono anche le autorità monetarie, |
— |
per «cliente» si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve, |
— |
per «servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell’articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell’Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserve attraverso un solo membro dell’Eurosistema, |
— |
per «erogatore di servizi dell’Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell’Eurosistema che si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve, |
— |
per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell’Eurosistema che non si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve, |
— |
per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all’autorità di un trattato internazionale, |
— |
per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli idonei ad essere considerati «attività di primo livello» della banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3» sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella «categoria di liquidità IV»; ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; e iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo. |
Articolo 2
Elenco dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
I servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:
1) |
conti di custodia per le riserve; |
2) |
servizi di custodia:
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3) |
Servizi di regolamento:
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4) |
Servizi di cassa/Servizi di investimento:
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Articolo 3
Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI
1. Nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, è opportuno distinguere quali, fra i membri dell’Eurosistema, rivestano il ruolo di ESE o ESI.
2. In aggiunta ai servizi indicati nell’articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
3. Un ESI è soggetto all’applicazione del presente indirizzo e agli obblighi derivanti dai servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, nei confronti di uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e rientranti nell’intera gamma di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.
Articolo 4
Informazioni riguardanti i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
1. I membri dell’Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e attuali e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.
2. Prima che i membri dell’Eurosistema rendano nota l’identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.
3. Se tale consenso non viene concesso, il membro dell’Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l’identità del cliente.
Articolo 5
Divieto e sospensione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve
1. La BCE mantiene, affinché i membri dell’Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall’Unione europea.
2. Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottato per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell’Eurosistema o dello Stato membro nel quale sia situato il membro dell’Eurosistema, quest’ultimo sospenda l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale, o rifiuti di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell’Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell’Eurosistema di erogare a tali clienti servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.
3. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l’identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.
Articolo 6
Competenze nell’ambito dell’erogazione dei servizi dell’Eusorsistema di gestione delle riserve
1. Ogni membro dell’Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell’Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell’Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.
Articolo 7
Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti
I membri dell’Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti sono in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:
a) |
dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell’Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell’Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell’Eurosistema; |
b) |
fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell’uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria; |
c) |
fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile; |
d) |
fanno riferimento al fatto che il membro dell’Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l’esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente; |
e) |
fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell’Eurosistema impongono ai propri clienti per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell’Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione. |
Articolo 8
Ruolo della BCE
La BCE coordinerà l’erogazione generale dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2. L’Indirizzo BCE/2004/13 è abrogato. I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.
3. Il presente indirizzo entra in vigore il 12 aprile 2006. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2006.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68. Indirizzo come modificato dall’Indirizzo BCE/2004/20 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 85).