30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/261


DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(2006/137/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/87/CE (2) fissa condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi della navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne della Comunità.

(2)

I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per le navi della navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono lo stato dell'arte della tecnica.

(3)

Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno, nell'interesse stesso di un'armonizzazione a livello europeo, adottare requisiti tecnici equivalenti per l'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità e, in seguito, aggiornarli periodicamente per conservare tale equivalenza.

(4)

La direttiva 2006/87/CE autorizza la Commissione ad adeguare tali requisiti tecnici in funzione dei progressi tecnici e dell'evoluzione derivante dai lavori di altri organismi internazionali, in particolare quelli della CCNR.

(5)

Tali adeguamenti devono essere effettuati rapidamente per far in modo che i requisiti tecnici necessari al rilascio del certificato comunitario per le navi della navigazione interna garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno.

(6)

Le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2006/87/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(7)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le modalità secondo cui i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE possono essere modificati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/87/CE sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(8)

Per motivi di efficacia i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure che modificano gli allegati della direttiva 2006/87/CE.

(9)

Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di ogni adeguamento degli allegati della direttiva 2006/87/CE al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla CCNR, nonché per l'adozione di requisiti temporanei.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è così modificata:

1)

All'articolo 19 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a ventuno giorni, quindici giorni e un mese.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

2)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori

1.   Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, oppure di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2.   Nonostante il disposto del paragrafo 1, le approvazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3.   La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio dei certificati comunitari provvisori per le navi della navigazione interna a norma dell'allegato II, articolo 2.19.»

3)

L'allegato II è così modificato:

1.

L'articolo 1.06 è sostituito dal seguente:

«1.06

Requisiti temporanei

Requisiti temporanei intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola possono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 4, della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva o permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.»

2.

L'articolo 10.03 bis, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800 (19) dell'IMO o altra norma riconosciuta. Tali omologazioni, ove intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. L'istituzione competente per le prove accreditata soddisfa le norme europee armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025:2000).»

3.

L'articolo 10.03 ter, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Agenti estinguenti

Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso:

a)

CO2 (biossido di carbonio);

b)

HFC 227 ea (Eptafluoropropano);

c)

IG-541 (azoto 52 %, argon 40 %, biossido di carbonio 8 %).

Il permesso di utilizzare altri agenti estinguenti, ove tale permesso sia inteso a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è concesso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3 della presente direttiva.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

(2)  Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).