27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 372/32


DIRETTIVA 2006/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati)

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni disponibili al luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluoroottano sulfonati (di seguito «PFOS») sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza, rappresentano una fonte di preoccupazione.

(2)

I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.

(3)

È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (di seguito «SCHER»). Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS hanno inoltre un potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma (4). Lo SCHER, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva sarebbe opportuno valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria di placcatura, se non sono disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre a un livello significativamente inferiore le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.

(4)

Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La presente direttiva è diretta a coprire la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Si dovrebbe peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi applicando le migliori tecnologie disponibili (di seguito «BAT»), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (5). Gli Stati membri dovrebbero inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.

(5)

Dovrebbero essere introdotte restrizioni anche per i prodotti semifiniti e articoli contenenti PFOS ai fini della tutela dell'ambiente. Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, tenendo conto del fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessili. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. Tuttavia è opportuno identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni derivanti dall’utilizzo di tali prodotti.

(6)

Per garantire l'abbandono graduale dell’utilizzo dei PFOS, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da nuove informazioni relative agli utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. La deroga dovrebbe essere confermata solo per usi essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie più sicure che siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e che per limitare al massimo le emissioni di PFOS vengano applicate le BAT.

(7)

Poiché si sospetta che l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e i suoi sali abbiano un profilo di rischio analogo ai PFOS, occorre monitorare le attività in corso in materia di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure nonché definire quali tipi di misure di riduzione del rischio, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, dovrebbero essere eventualmente applicate all'interno dell'Unione europea.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE (6).

(9)

L'obiettivo della presente direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda i PFOS, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente, secondo quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato.

(10)

La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (8), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (9),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e le disposizioni della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 27 giugno 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva..

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 10.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(5)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(9)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

«52.

Perfluoroottano sulfonati

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1)

Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005 % della massa.

2)

Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1 % della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3)

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e preparati necessari per produrli:

a)

ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;

c)

agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1);

d)

ai fluidi idraulici per l'aviazione.

4)

A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.

5)

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (2).

6)

Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un inventario contenente le seguenti informazioni:

a)

processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c), e la quantità di PFOS in essi utilizzata e da essi rilasciata;

b)

le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.

7)

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:

a)

l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;

b)

una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative;

c)

i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

8)

La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.»


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).