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20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 363/129 |
DIRETTIVA 2006/98/CE DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2006
che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
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(2) |
Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 69/335/CEE (2), 77/388/CEE (3), 77/799/CEE (4), 79/1072/CEE (5), 83/182/CEE (6), 90/434/CEE (7), 90/435/CEE (8), 2003/48/CE (9) e 2003/49/CE (10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 69/335/CEE, 77/388/CEE, 77/799/CEE, 79/1072/CEE, 83/182/CEE, 90/434/CEE, 90/435/CEE, 2003/48/CE e 2003/49/CE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Article 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25.
(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.
(4) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.
(5) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.
(6) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.
(7) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1.
(8) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.
ALLEGATO
FISCALITÀ
1.
31969 L 0335: Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25), modificata da:|
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11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14), |
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31973 L 0079: Direttiva 73/79/CEE del Consiglio, del 9.4.1973 (GU L 103 del 18.4.1973, pag. 13), |
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31974 L 0553: Direttiva 74/553/CEE del Consiglio, del 7.11.1974 (GU L 303 del 13.11.1974, pag. 9), |
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11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
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31985 L 0303: Direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10.6.1985 (GU L 156 del 15.6.1985, pag. 23), |
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11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
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11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) si aggiunge:
«Le società di diritto bulgaro denominate:
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“Акционерно дружество” |
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“Командитно дружество с акции” |
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“Дружество с ограничена отговорност”; |
le società di diritto rumeno denominate:
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“societăţi în nume colectiv” |
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“societăţi în comandită simplă” |
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“societăţi pe acţiuni” |
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“societăţi în comandită pe acţiuni” |
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“societăţi cu răspundere limitată”.» |
2.
31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da:|
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11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 95), |
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31980 L 0368: Direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26.3.1980 (GU L 90 del 3.4.1980, pag. 41), |
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31984 L 0386: Direttiva 84/386/CEE del Consiglio, del 31.7.1984 (GU L 208 del 3.8.1984, pag. 58), |
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11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 167), |
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31989 L 0465: Direttiva 89/465/CEE del Consiglio, del 18.7.1989 (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21), |
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31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1), |
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31992 L 0077: Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992 (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1), |
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31992 L 0111: Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14.12.1992 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 47), |
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31994 L 0004: Direttiva 94/4/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 14), |
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31994 L 0005: Direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14.2.1994 (GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16), |
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31994 L 0076: Direttiva 94/76/CE del Consiglio del 22.12.1994 (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 53), |
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31995 L 0007: Direttiva 95/7/CE del Consiglio del 10.4.1995 (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18), |
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31996 L 0042: Direttiva 96/42/CE del Consiglio del 25.6.1996 (GU L 170 del 9.7.1996, pag. 34). |
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31996 L 0095: Direttiva 96/95/CE del Consiglio del 20.12.1996 (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89), |
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31998 L 0080: Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12.10.1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31), |
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31999 L 0049: Direttiva 1999/49/CE del Consiglio del 25.5.1999 (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 27), |
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31999 L 0059: Direttiva 1999/59/CE del Consiglio del 17.6.1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 63), |
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31999 L 0085: Direttiva 1999/85/CE del Consiglio del 22.10.1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34), |
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32000 L 0017: Direttiva 2000/17/CE del Consiglio del 30.3.2000(GU L 84 del 5.4.2000 pag. 24), |
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32000 L 0065: Direttiva 2000/65/CE del Consiglio del 17.10.2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44), |
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32001 L 0004: Direttiva 2001/4/CE del Consiglio del 19.1.2001 (GU L 22 del 24.1.2001 pag. 17), |
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32001 L 0115: Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20.12: 2001 (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24). |
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32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41), |
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32002 L 0093: Direttiva 2002/93/CE del Consiglio del 3.12.2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27), |
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
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32003 L 0092: Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8), |
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32004 L 0007: Direttiva 2004/7/CE del Consiglio del 20.1.2004 (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44), |
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32004 L 0015: Direttiva 2004/15/CE del Consiglio del 10.2.2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 61), |
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32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35), |
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32005 L 0092: Direttiva 2005/92/CE del Consiglio, del 12.12.2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19), |
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32006 L 0018: Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14.2.2006 (GU L 51 22.2.2006 pag. 12). |
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a) |
L'articolo 28 quaterdecies è sostituito dal seguente: «Articolo 28 quaterdecies Tasso di cambio Per determinare il controvalore in moneta nazionale degli importi espressi in ecu nel presente titolo, gli Stati membri utilizzano i tassi di cambio applicabili il 16 dicembre 1991. Tuttavia, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia utilizzano i tassi di cambio applicabili alla data della loro adesione.» |
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b) |
Il titolo del CAPO XVI quater è sostituito dal seguente: «CAPO XVI quater Misure transitorie applicabili nel quadro dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea il 1o gennaio 1995, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia il 1o maggio 2004 e della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 ». |
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c) |
Nel CAPO XVI quater, il secondo trattino dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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d) |
Nel CAPO XVI quater, l'ultimo comma dell'articolo 28 septdecies, paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «Tale condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:
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3.
31977 L 0799: Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15), modificata da:|
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11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
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31979 L 1070: Direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6.12.1979 (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 8), |
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11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
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31992 L 0012: Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25.2.1992 (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1), |
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11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
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32003 L 0093: Direttiva 2003/93/CE del Consiglio del 7.10.2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 23), |
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32004 L 0056: Direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21.4.2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70). |
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32004 L 010: Direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16.11.2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30). |
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a) |
All'articolo 1, paragrafo 3, si aggiunge: «in Bulgaria: данък върху доходите на физическите лица корпоративен данък данъци, удържани при източника алтернативни данъци на корпоративния данък окончателен годишен (патентен) данък in Romania: impozitul pe venit impozitul pe profit impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor impozitul pe clădiri impozitul pe teren». |
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b) |
All'articolo 1, paragrafo 5, si aggiunge: «in Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите in Romania: Ministerul Finanţelor Publice o un suo rappresentante autorizzato». |
4.
31979 L 1072: Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11), modificata da:|
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11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
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— |
31986 L 0560: Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio del 17.11.1986 (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40), |
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11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
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12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
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a) |
All'allegato C, punto D si aggiunge:
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b) |
All'allegato C, punto I, primo capoverso si aggiunge: «BGN ... RON:..». |
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c) |
All'allegato C, punto I, secondo capoverso si aggiunge: «BGN … RON: …». |
5.
31983 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59), modificata da:|
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11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
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— |
31991 L 0680: Direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16.12.1991 (GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1), |
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
All'allegato si aggiunge:
«BULGARIA
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— |
данък върху превозните средства |
ROMANIA
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— |
taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265) |
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— |
accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))». |
6.
31990 L 0434: Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1), modificata da:|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32005 L 0019: Direttiva 2005/19/CE del Consiglio, del 17.2.2005 (GU L 58 del 4.3.2005, pag. 19). |
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a) |
All'articolo 3, lettera c) si aggiunge:
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b) |
All'allegato si aggiunge:
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7.
31990 L 0435: Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6), modificata da:|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32003 L 0123: Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22.12.2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41). |
|
a) |
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) è aggiunto il testo seguente:
|
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b) |
L'allegato è sostituito dal seguente: «ALLEGATO ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
|
8.
32003 L 0048: Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38), modificata da:|
— |
32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35), |
|
— |
32004 D 0587: Decisione 2004/587/CE del Consiglio del 19 luglio 2004 (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 7). |
All'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Spagna:
|
«Bulgaria |
Общините (comuni) Социалноосигурителни фондове (Fondi di previdenza sociale)» |
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovacchia:
|
«Romania |
autorităţile administraţiei publice locale (autorità della pubblica amministrazione locale)». |
9.
32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), modificata da:|
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32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CEE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35), |
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32004 L 0076: Direttiva 2004/76/CE del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 106). |
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a) |
All'articolo 3, lettera a) punto iii) si aggiunge:
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b) |
All'allegato si aggiunge:
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