27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374/1 |
DIRETTIVA 2006/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
L'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree. |
(3) |
La direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (5), limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). La suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase. |
(4) |
A causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale. |
(5) |
I lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16. |
(6) |
A tal fine si dovrebbero introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti. Dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo. |
(7) |
Il rumore degli aerei dovrebbe essere ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche. |
(8) |
È opportuno disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione che risultano iscritti nei registri degli Stati membri e che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3. |
(9) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.
2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).
2. Il territorio di cui al paragrafo 1 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
Articolo 3
1. Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.
2. Ogni Stato membro che accorda deroghe a norma del paragrafo 1 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.
3. Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo iscritto nel registro di detto Stato.
4. In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo negli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:
a) |
aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea; |
b) |
aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione. |
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Articolo 6
1. La direttiva 92/14/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 67) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
(3) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).
(4) Vedi allegato I, parte A.
(5) GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27.
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata e relative modifiche successive
Direttiva 92/14/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 98/20/CE del Consiglio |
|
Direttiva 1999/28/CE della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione |
Parte B
Termini di recepimento
(di cui all’articolo 6)
Direttiva |
Termine di recepimento |
92/14/CEE |
1o luglio 1992 |
98/20/CE |
1o marzo 1999 |
1999/28/CE |
1o settembre 1999 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 92/14/EEC |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
Articoli 3 e 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articoli 6 e 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articoli 9bis e 9ter |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
__ |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 (1) |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
Allegato |
— |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
(1) Articolo 2 della direttiva 98/20/CE del Consiglio.