4.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/6 |
DIRETTIVA 2006/90/CE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2006
che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato della direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
(2) |
Il RID è aggiornato con cadenza biennale. La nuova versione aggiornata si applicherà quindi a decorrere dal 1o gennaio 2007, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007. |
(3) |
È pertanto necessario modificare l’allegato della direttiva 96/49/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO
Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) — Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il testo delle modifiche della versione 2007 del RID sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena sarà disponibile.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/110/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 24).