23.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/9


DIRETTIVA 2006/76/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla revisione condotta sotto la guida dei Paesi Bassi in qualità di Stato membro relatore, mediante la direttiva 2005/53/CE della Commissione (2) è stata aggiunta la sostanza attiva clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva 2005/53/CE fissa i livelli massimi per talune impurità. Conformemente alla prassi abituale della Commissione, tali livelli sono basati sulle specifiche stabilite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) relative alla purezza e ai livelli di impurità contenute nelle sostanze attive, in particolare quelle della pubblicazione del febbraio 2005. Tali specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,01 g/kg di sostanza attiva. Tuttavia, successivamente all’adozione della direttiva 2005/53/CE la FAO ha emesso ulteriori specifiche per il clorotalonil (3) disponibili dal dicembre 2005. Tali specifiche completano e sostituiscono formalmente le specifiche del febbraio 2005 che sono state prese in considerazione per l’adozione della direttiva. Le nuove specifiche fissano un tenore massimo di esaclorobenzene di 0,04 g/kg di sostanza attiva.

(2)

Sebbene la Comunità abbia il diritto di fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente, è stata presa in esame l'opportunità di adeguare i livelli di purezza di cui alla direttiva 2005/53/CE in modo da riflettere le nuove specifiche FAO.

(3)

I Paesi Bassi, dopo aver eseguito una valutazione tossicologica ed ecotossicologica ad hoc, hanno concluso che una tale modifica non genera rischi aggiuntivi a quelli già presi in considerazione per l’aggiunta del clorotalonil all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale conclusione è stata comunicata a tutti gli altri Stati membri, che hanno espresso il loro accordo. Alla luce di questa conclusione e delle circostanze speciali del caso, la Commissione ritiene giustificato modificare le specifiche per il clorotalonil.

(4)

Poiché la direttiva 2005/53/CE impone agli Stati membri di applicare le disposizioni del suo articolo 2 a decorrere dal 1o settembre 2006, anche la specifica modificata per il clorotalonil deve essere applicabile a decorrere da questa data, fatti salvi gli altri termini di cui all'articolo 3 della direttiva 2005/53/CE. Di conseguenza è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il più rapidamente possibile.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e quelle della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/75/CE della Commissione (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).

(2)  GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51.

(3)  Specifiche e valutazioni FAO per pesticidi agricoli — Clorotalonil (Tetracloroisoftalonitrile) (dicembre 2005).


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 102 è sostituita dalla seguente:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«102

Clorotalonil

CAS n. 1897-45-6

CIPAC n. 288

Tetracloroisoftalonitrile

985 g/kg

Esaclorobenzene: Non più di 0,04 g/kg

Decaclorobifenile: Non più di 0,03 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clorotalonil, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005.

Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di:

organismi acquatici,

falde acquifere, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 ed R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni con terreni e/o condizioni climatiche vulnerabili.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le caratteristiche della sostanza attiva si trovano nel rapporto di riesame.