20.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/11


DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) concludeva che i potenziali rischi fossero preoccupanti. E raccomandò alla Commissione di intraprendere ulteriori iniziative per controllare l’uso dei prodotti chimici nelle tinture per capelli.

(2)

L’SCCNFP raccomandò inoltre di adottare una strategia di valutazione della sicurezza generale delle tinture per capelli, comprendente disposizioni per sottoporre a prove la genotossicità/mutagenicità degli ingredienti cosmetici delle tinture per capelli.

(3)

Secondo l’SCCNFP, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, sono d’accordo sulla necessità di una strategia globale che disciplini le tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione dell’SCCNFP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

(4)

Come primo passo per attuare tale strategia, è stato deciso di esaminare innanzitutto le sostanze permanenti delle tinture per capelli che non hanno suscitato un esplicito interesse durante le consultazione pubblica a difesa del loro uso nelle tinture. Tali sostanze vanno pertanto proibite.

(5)

Secondo il parere dell’SCCNFP, taluni coloranti azoici comportano rischi per la salute dei consumatori. E sono stati perciò cancellati dall’elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici dell’allegato IV alla direttiva 76/768/CEE. Per la stessa ragione, essi vanno anche vietati nelle tinture per capelli.

(6)

Occorre prolungare il periodo provvisorio delle sostanze delle tinture per capelli autorizzate provvisoriamente nella parte 2 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(7)

Gli allegati I e II della decisione 76/768/CEE vanno quindi modificati di conseguenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a garantire che, a decorrere dal 1o dicembre 2006, i produttori della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente direttiva entro il 1o settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32).


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

all’allegato II vengono aggiunti i numeri di riferimento 1212-1233:

N. di rif.

Denominazione chimica

n. CAS

«1212

6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

94166-62-8

1213

2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

92-44-4

1214

2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

136-17-4

1215

2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

117907-42-3

1216

2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

29785-47-5

1217

4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

20055-01-0

1218

Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-00-4

1219

2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

95-85-2

1220

4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

2380-94-1

1221

4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

56496-88-9

1222

Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-01-5

1223

N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

91-68-9

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

 

1225

N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

104903-49-3

1226

N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

72584-59-9

1227

2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

113715-25-6

1228

1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

575-38-2

1229

Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

619-05-6

1230

2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1229-55-6

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1320-07-6

1233

Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

5413-75-2»

2)

La colonna g nella parte 2 dell’allegato III è modificata come segue:

a)

vengono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40, 42;

b)

nei numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60, la data «31.8.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007»;

c)

nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58, la data «31.12.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007».