1.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/32


DIRETTIVA 2006/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2006

che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/46/CE stabilisce le vitamine e i minerali, nonché le relative forme, che possono essere utilizzati per la fabbricazione di integratori alimentari.

(2)

Dovrebbero essere incluse negli allegati della direttiva 2002/46/CE le sostanze vitaminiche e minerali che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha sottoposto a valutazione e che sono state oggetto di una valutazione scientifica favorevole.

(3)

L'Autorità ha recentemente espresso e pubblicato una valutazione scientifica favorevole per alcune sostanze vitaminiche e minerali.

(4)

È opportuno sostituire la voce «acido folico» così da tener conto dell'inclusione di altre forme di folato nell'allegato II della direttiva 2002/46/CE.

(5)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/46/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue.

1)

Al punto «A. Vitamine»:

a)

la voce «10. ACIDO FOLICO» è sostituita da «10. FOLATO»;

b)

alla voce «10. FOLATO» è aggiunta la riga seguente:

«b)

L-metilfolato di calcio».

2)

Al punto «B. Minerali», è inserita le riga seguente prima del carbonato rameico:

«ferro bisglicinato».