14.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 42/26 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2006
relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti
[notificata con il numero C(2006) 235]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/88/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La raccomandazione 2002/201/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (1), rientra nell’ambito di una strategia globale volta a ridurre la presenza di diossine, furani e PCB nell’ambiente, nei mangimi e negli alimenti. Suo obiettivo è raccomandare livelli d’azione e successivamente livelli obiettivo per i mangimi e gli alimenti. |
(2) |
Sebbene da un punto di vista tossicologico ogni livello vada applicato sia alle diossine sia ai PCB diossina-simili, i livelli massimi negli alimenti stabiliti nel 2001 dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), valevano unicamente per le diossine e non per i PCB diossina-simili, considerati gli scarsi dati disponibili sulla diffusione di questi ultimi. Analogamente, i livelli massimi nei mangimi stabiliti nel 2001 dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (3), valevano solo per le diossine e non per i PCB diossina-simili. |
(3) |
A norma del regolamento (CE) n. 466/2001, la Commissione è tenuta a riesaminare le disposizioni relative alle diossine negli alimenti per la prima volta entro la fine del 2004, tenendo conto dei nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, segnatamente al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire. La direttiva 2002/32/CE contiene un’analoga clausola di revisione in merito alle diossine presenti nei mangimi. |
(4) |
Attualmente si dispone di un maggior numero di dati sulla presenza di PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. Sono stati pertanto stabiliti livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalenti), che costituisce l’approccio più appropriato dal punto di vista tossicologico. Al fine di garantire un passaggio agevole, per un periodo di transizione è opportuno continuare ad applicare gli attuali livelli per le diossine oltre ai nuovi livelli stabiliti per la somma di diossine e PCB diossina-simili. |
(5) |
La raccomandazione 2002/201/CE ha stabilito livelli d’azione per le diossine, al fine di stimolare un approccio proattivo, volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili negli alimenti e nei mangimi. Tali livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Poiché le fonti di diossine e di PCB diossina-simili sono diverse, è opportuno determinare livelli d’azione separati per le diossine da un lato e i PCB diossina-simili dall’altro. Occorre pertanto sostituire la raccomandazione 2002/201/CE. |
(6) |
È inoltre opportuno adeguare periodicamente i livelli d’azione per tener conto della flessione cui è soggetta la presenza di diossine e di PCB diossina-simili, nonché dell'approccio proattivo inteso a ridurne gradualmente la presenza nei mangimi e negli alimenti. |
(7) |
La direttiva 2002/32/CE prevede la possibilità di stabilire livelli d’azione. Occorre pertanto trasferire nella direttiva 2002/32/CE i livelli d’azione fissati per le diossine e i PCB diossina-simili nei mangimi. |
(8) |
I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere nei mangimi e negli alimenti per poter ridurre l'esposizione di gran parte della popolazione della Comunità fino alla dose settimanale ammessa per le diossine e i PCB diossina-simili stabilita dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. Tali livelli vanno stabiliti alla luce di informazioni più precise in merito all'impatto dei provvedimenti ambientali e delle misure attuate alla fonte, a livello di mangimi e alimenti, sulla riduzione della presenza di diossine e PCB diossina-simili nei diversi mangimi, componenti dei mangimi e alimenti. Poiché per determinare i livelli obiettivo occorre considerare una molteplicità di fattori, è opportuno che la definizione di tali livelli sia rinviata alla fine del 2008, |
RACCOMANDA:
(1) |
Che gli Stati membri, proporzionalmente alla loro produzione, al loro impiego e consumo di mangimi, componenti di mangimi e alimenti, effettuino controlli casuali della presenza di diossine, di PCB diossina-simili e, se possibile, di PCB non diossina-simili nei mangimi, nei componenti di mangimi e negli alimenti. Tali controlli vanno effettuati a norma della raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (4), e della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari (5). |
(2) |
Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 2002/32/CE e del regolamento (CE) n. 466/2001 e (fatto salvo il punto 3) qualora si riscontrino livelli di diossine e/o di PCB diossina-simili eccedenti i livelli d'azione di cui nell’allegato I della presente raccomandazione relativamente agli alimenti e nell'allegato II della direttiva 2002/32/CE per quanto riguarda i mangimi, gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori:
|
(3) |
Che gli Stati membri con livelli di fondo di diossina e di PCB diossina-simili particolarmente elevati fissino livelli d'azione nazionali per la loro produzione interna di mangimi, componenti di mangimi e alimenti, in modo da far sì che per il 5 % circa dei risultati ottenuti nel monitoraggio di cui al punto 1 venga avviata un'indagine per individuare la fonte di contaminazione. |
(4) |
Che gli Stati membri informino la Commissione e gli altri Stati membri in merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione. |
(5) |
Che gli Stati membri trasmettano le informazioni di cui al punto 4 annualmente entro il 31 marzo per quanto concerne gli alimenti e nell'ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE del Consiglio (6) per quanto riguarda i mangimi, a meno che le informazioni non siano di immediata rilevanza per gli altri Stati membri, nel qual caso esse vanno trasmesse immediatamente. Dopo l’attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali di cui agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7), le informazioni possono essere trasmesse nell’ambito della relazione annuale da presentare alla Commissione in conformità dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004. La raccomandazione 2002/201/CE è abrogata a decorrere dal 14 novembre 2006. |
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 69.
(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1822/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 11).
(3) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/87/CE della Commissione (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 19).
(4) GU L 321 del 22.10.2004, pag. 38.
(5) GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45.
(6) GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 2.9.2001, pag. 55).
(7) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Diossine [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)] e PCB diossina-simili [somma di policlorobifenili (PCB) espressi in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)].
Alimenti |
Livello d’azione per diossine + furani (OMS-TEQ) (1) |
Livello d’azione per pcb diossina-simili (OMS-TEQ) (1) |
Livello obiettivo [somma di diossine, furani e pcb diossina-simili (OMS-TEQ)] (1) |
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Carni e prodotti a base di carne (2) |
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1,5 pg/g di grasso (3) |
1,0 pg/g di grasso (3) |
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1,5 pg/g di grasso (3) |
1,5 pg/g di grasso (3) |
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0,6 pg/g di grasso (3) |
0,5 pg/g di grasso (3) |
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Fegato e prodotti derivati di animali terrestri |
4,0 pg/g di grasso (3) |
4,0 pg/g di grasso (3) |
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Muscolo di pesce e prodotti della pesca nonché loro derivati, ad eccezione dell’anguilla (5) (6) (7) |
3,0 pg/g peso fresco |
3,0 pg/g peso fresco |
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Muscolo di anguilla (Anguilla anguilla) e prodotti derivati (5) (6) (7) |
3,0 pg/g peso fresco |
6,0 pg/g peso fresco |
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Latte (8) e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico |
2,0 pg/g di grasso (3) |
2,0 pg/g di grasso (3) |
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Uova di gallina e ovoprodotti (9) |
2,0 pg/g di grasso (3) |
2,0 pg/g di grasso (3) |
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Oli e grassi |
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– Grasso animale |
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1,5 pg/g di grasso |
1,0 pg/g di grasso |
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1,5 pg/g di grasso |
1,5 pg/g di grasso |
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0,6 pg/g di grasso |
0,5 pg/g di grasso |
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1,5 pg/g di grasso |
0,75 pg/g di grasso |
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0,5 pg/g di grasso |
0,5 pg/g di grasso |
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1,5 pg/g di grasso |
6,0 pg/g di grasso |
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Ortofrutticoli e cereali |
0,4 ng/kg di prodotto |
0,2 ng/kg di prodotto |
(1) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione.
(2) Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina d'allevamento secondo quanto definito all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22), escluse però le frattaglie commestibili definite in tale allegato.
(3) I livelli di azione non sono applicabili a prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1 %.
(4) I livelli obiettivo saranno stabiliti entro la fine del 2008.
(5) Muscolo di pesce e prodotti della pesca secondo quanto definito alle categorie a), b), c), e) e f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22; regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003). Il livello d’azione si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio e le carni della testa e del torace di aragosta e di analoghi grossi crostacei (Nephropidae e Palinuridae) nonché ai cefalopodi senza viscere.
(6) Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il livello d’azione si applica all'intero pesce.
(7) Se il livello d’azione viene superato, in alcuni casi non sarà necessario effettuare indagini sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo di alcune specie ittiche in alcune zone è vicino o superiore al livello d’azione. In simili casi, in cui il livello d’azione è superato, è tuttavia opportuno registrate tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) in vista di futuri provvedimenti relativi alla presenza di diossine e composti diossina-simili nei pesci e nei prodotti della pesca.
(8) Latte [latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004].
(9) Uova di gallina e ovoprodotti quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.