8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/66


Rettifica dell’azione comune 2006/1002/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

L’azione comune 2006/1002/PESC va letta come segue:

AZIONE COMUNE 2006/1002/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (1).

(2)

Il 28 luglio 2006 il segretario generale/alto rappresentante ha presentato a norma dell'articolo 19 di detta azione comune, una relazione relativa all'esecuzione dell'azione comune in vista di un'eventuale revisione.

(3)

Il 22 settembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza (CPS), nel suo ruolo di supervisione politica delle attività dell'Istituto, ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato che il Consiglio modifichi, se del caso, l'azione comune sulla scorta della relazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2001/554/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/554/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Funzioni

L'Istituto contribuisce allo sviluppo della PESC, in particolare della PESD, in coerenza con la strategia europea in materia di sicurezza. A tal fine svolge ricerche accademiche e analisi politiche, organizza seminari e svolge attività di informazione e comunicazione in questo settore. Le attività dell'Istituto contribuiscono tra l'altro al dialogo transatlantico e comportano una rete di scambi con altri istituti di ricerca e gruppi di riflessione all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Ai risultati delle attività dell'Istituto è assicurata la più ampia divulgazione, tranne per quanto riguarda le informazioni di carattere riservato, alle quali si applicano le norme di sicurezza del Consiglio adottate nella decisione 2001/264/CE (2).

2)

all'articolo 5 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti dall'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, della presente azione comune. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.»;

3)

all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, tenuto conto delle ripercussioni finanziarie, dopo l'adozione all'unanimità del bilancio annuale da parte dei rappresentanti degli Stati membri, il direttore può essere coadiuvato da un vicedirettore, segnatamente per l'espletamento dei compiti dell'Istituto, conformemente all'articolo 2.

Il direttore nomina il vicedirettore previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il mandato del vicedirettore ha una durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per tre anni.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Personale

1.   Il personale dell'Istituto, composto di ricercatori e di personale amministrativo, ha lo statuto di agente a contratto ed è reclutato tra i cittadini degli Stati membri.

2.   I ricercatori dell'Istituto e il vicedirettore sono reclutati, sulla base dei loro meriti e della loro competenza accademica relativamente alla PESC e in particolare alla PESD, mediante una procedura di concorso equa e trasparente.»;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Programma di lavoro

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di prospettive indicative a lungo termine per gli anni successivi e lo presenta al consiglio di amministrazione.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale.»;

6)

all'articolo 11 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate dell'Istituto consistono in contributi degli Stati membri in base al criterio del reddito interno lordo (RNL). Con l'accordo del direttore, contributi aggiuntivi possono essere accettati dai singoli Stati membri o da altre fonti per attività specifiche.»;

7)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Procedura di bilancio

1.   Il direttore presenta al consiglio di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, un progetto di bilancio annuale per l'Istituto, comprendente le spese amministrative, le spese operative e una previsione di entrate per l'esercizio finanziario successivo.

2.   Il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale dell'Istituto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro il 30 novembre di ogni anno.

3.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'urgenza, adotta il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.»;

8)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Distacco

1.   Previo accordo del direttore, gli Stati membri e gli Stati terzi possono distaccare presso l'Istituto, per limitati periodi di tempo, ricercatori ospiti che partecipano alle attività dell'Istituto conformemente all'articolo 2.

2.   Previo accordo del direttore, esperti degli Stati membri e funzionari delle istituzioni o degli organi dell'UE possono essere distaccati presso l'Istituto, per un periodo determinato, a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto o per compiti o progetti specifici.

3.   I membri del personale possono essere distaccati per un periodo determinato, nell'interesse del servizio, ad un posto all'esterno dell'Istituto, conformemente alle disposizioni relative al personale dell'Istituto.

4.   Le disposizioni riguardanti il distacco sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.»;

9)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Associazione della Commissione

La Commissione è strettamente associata ai lavori dell'Istituto. Se necessario, l'istituto stabilisce le relazioni di lavoro con la Commissione, al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori di reciproco interesse.»;

10)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Relazione

«Entro il 31 luglio 2011, il segretario generale/alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'Istituto corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.»;

11)

all'articolo 20 i paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (OJ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).»;