8.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/18


POSIZIONE COMUNE 2006/755/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/793/PESC (1) sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea , che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 12 mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 12 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 80.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/493/PESC (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24).