8.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/18 |
POSIZIONE COMUNE 2006/755/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/793/PESC (1) sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea , che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di 12 mesi. |
(2) |
Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 12 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 12 mesi.
Articolo 2
Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro 6 mesi dall'adozione della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 80.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/493/PESC (GU L 181 del 18.5.2004, pag. 24).