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17.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/30 |
AZIONE COMUNE 2006/419/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2006
a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere adottate sia nell'UE sia nei paesi terzi. |
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(2) |
L'UE sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC). |
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(3) |
Il 28 aprile 2004 l'UNSC all'unanimità ha adottato la risoluzione 1540 (2004), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. Essa stabilisce obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'accedere a tali armi e materiali connessi. |
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(4) |
L'UNSCR 1540 (2004) invita gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza da essa istituito (in seguito denominato «comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini della sua attuazione. Il 28 ottobre 2004 la presidenza ha quindi presentato, a nome dell'UE, la relazione dell'Unione europea sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), mentre gli Stati membri dell'UE hanno presentato le rispettive relazioni singolarmente. |
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(5) |
L'UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese ad incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004). La stesura delle relazioni nazionali richiede a tali paesi sforzi e conoscenze tecniche notevoli. Ne consegue che la prestazione di assistenza tecnica e uno scambio di esperienze acquisite nell'ambito dell'elaborazione delle relazioni nazionali e dell'adozione di misure di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) possono contribuire direttamente a rafforzare l'osservanza dell'obbligo di relazione previsto da detta risoluzione e all'effettiva attuazione della stessa. |
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(6) |
Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato la risoluzione 1673 (2006), che proroga il mandato del comitato 1540 (2004) per un periodo di due anni, e ha stabilito che il comitato deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004) attraverso un programma di lavoro che preveda attività di mobilitazione, assistenza e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 (2004) ad esaminare con gli Stati, le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di uno scambio di dati sulle esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché sui programmi esistenti che potrebbero agevolare l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
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(7) |
La relazione del comitato 1540 (2004) ha raccomandato di estendere ed intensificare le attività di mobilitazione a livello regionale e subregionale al fine di fornire agli Stati, in modo strutturato, orientamenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004), tenuto conto del fatto che sessantadue Stati devono ancora presentare la prima relazione nazionale e che cinquantacinque Stati, che hanno già presentato la prima relazione nazionale, devono ancora trasmettere le informazioni e i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato 1540 (2004). |
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(8) |
La relazione del comitato 1540 (2004) ha inoltre concluso che, senza tener conto degli Stati che non le hanno presentate, trentadue Stati hanno chiesto assistenza per l'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
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(9) |
Il 9 giugno 2004 il Consiglio di sicurezza ha assegnato al dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo (segretariato delle Nazioni Unite) il compito di fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 (2004) e ai suoi esperti. |
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(10) |
L'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso tra la Comunità europea, da un lato, e le Nazioni Unite, dall'altro, definisce un quadro per le Nazioni Unite e la Comunità europea inteso a rafforzare la loro cooperazione, compreso il partenariato programmatico. L'accordo quadro in questione dovrà essere attuato attraverso un accordo di contributo specifico, come indicato nella presente azione comune. |
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(11) |
La Commissione è incaricata di vigilare sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell'UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. In linea con la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell'affrontare la sfida della proliferazione, l'UE sostiene l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).
2. I progetti a sostegno dell'UNSCR 1540 (2004), corrispondenti alle misure contemplate dalla strategia dell'UE, mirano a:
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sensibilizzare alle esigenze collegate all'UNSCR 1540 (2004) e all'importanza di questo strumento internazionale di non proliferazione, |
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contribuire al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali dei paesi terzi in tre regioni (Asia-Pacifico, Africa, America latina e Caraibi) ai fini dell'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). |
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Articolo 2
1. La Presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente azione comune, in piena associazione con la Commissione.
2. La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario di cui all'articolo 3.
3. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (dipartimento per il disarmo) [di seguito «segretariato delle Nazioni Unite (DDA)»]. In tale veste, esso assolve questo compito sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo del segretario generale/alto rappresentante. A tal fine, il segretario generale/alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato (DDA).
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è pari a 195 000 EUR.
2. La spesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le norme comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, essendo inteso che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.
3. Ai fini dell'esecuzione della spesa di cui al paragrafo 1, la Commissione conclude un accordo di contributo specifico con il segretariato delle Nazioni Unite (DDA) conformemente alla regolamentazione e alle norme dell'organizzazione. Esso dispone che il segretariato (DDA) deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.
Articolo 4
La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente azione comune sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato delle Nazioni Unite (DDA). La Commissione è pienamente associata e fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa scade il 12 giugno 2008.
Articolo 6
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
ALLEGATO
SOSTEGNO DELL'UE ALL'ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE 1540 (2004) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE
1. Descrizione
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato la risoluzione 1540 (2004), primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno fortemente appoggiato tale strumento di non proliferazione. La risoluzione ha istituito un comitato del Consiglio di Sicurezza incaricato di riferire al Consiglio di Sicurezza in merito all'attuazione della risoluzione sulla base di relazioni nazionali riguardanti le misure che gli Stati hanno adottato o intendono adottare per attuare la risoluzione.
L'UE ha intrapreso iniziative presso i paesi terzi intese a incoraggiare la presentazione di relazioni nazionali ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004), la quale riconosce che taluni Stati possono aver bisogno di assistenza per attuarne le disposizioni. Ne consegue che la prestazione di assistenza tecnica e lo scambio di esperienze acquisite nell'ambito dell'elaborazione delle relazioni nazionali e dell'adozione di misure di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) possono contribuire direttamente a rafforzare l'osservanza dell'obbligo di relazione previsto da detta risoluzione e all'effettiva attuazione della stessa.
Il 27 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite all'unanimità ha adottato l'UNSCR 1673 (2006), la quale ha stabilito che il comitato 1540 (2004) deve intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004), anche attraverso attività di mobilitazione, assistenza e cooperazione. Nella relazione dell'aprile 2006 il comitato 1540 (2004) ha concluso che, per via del fatto che sessantadue Stati che devono ancora presentare la prima relazione nazionale e cinquantacinque Stati che, pur avendovi provveduto, devono ancora trasmettere le informazioni ed i chiarimenti supplementari, sono concentrati in tre aree geografiche (Africa, Caraibi e Pacifico meridionale) e che le lacune nelle relazioni nazionali presentano determinate peculiarità regionali, le attività volte ad aiutare gli Stati ad adempiere gli obblighi di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) dovrebbero essere concentrate sulle regioni ed i settori in cui sono state individuate esigenze specifiche.
2. Descrizione dei progetti
I progetti a sostegno dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) sono articolati su tre aspetti dell'attuazione: la sensibilizzazione ai requisiti e agli obblighi previsti dalla risoluzione, il concorso al rafforzamento delle capacità nazionali in tre regioni obiettivo (Africa, America latina e Caraibi, Asia-Pacifico) nell'elaborazione delle relazioni nazionali sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e la condivisione dell'esperienza maturata nell'ambito dell'adozione delle misure nazionali necessarie all'attuazione della risoluzione.
I progetti dovrebbero tener conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nella relazione del comitato del Consiglio di Sicurezza istituito in virtù dell'UNSCR 1540 (2004), con particolare riguardo alle esigenze e alle lacune regionali nell'attuazione della risoluzione, nonché, se del caso, del bisogno di assistenza tecnica da parte di taluni Stati. La dichiarazione ufficiale, in sede di comitato del Consiglio di Sicurezza, dell'interesse ad ospitare attività di mobilitazione in una delle regioni obiettivo è considerata una condizione preliminare per il sostegno dell'UE.
Progetto relativo all'Asia-Pacifico
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione di responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
La Cina ha dichiarato in sede di comitato del Consiglio di Sicurezza di essere interessata ad ospitare, ancora nella prima metà del 2006, un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) incentrato specificamente sul controllo delle esportazioni.
Progetto relativo all'Africa
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione di responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
Il Ghana ha accolto favorevolmente la richiesta del comitato del Consiglio di Sicurezza di ospitare un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) al più presto entro la fine del 2006.
Progetto relativo all'America latina e ai Caraibi
Il progetto consiste principalmente nell'organizzazione di un'attività di mobilitazione sotto forma di un seminario destinato a sensibilizzare agli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004) e a contribuire al rafforzamento delle capacità nazionali di attuazione della risoluzione negli Stati obiettivo. Il seminario può sfociare nell'individuazione delle esigenze di assistenza che si potrebbero affrontare ulteriormente attraverso future iniziative dell'UE nel settore dell'assistenza tecnica. Nell'ambito degli Stati beneficiari si dovrebbe privilegiare la partecipazione dei responsabili decisionali. Il programma dell'attività di mobilitazione dovrebbe rispecchiare le peculiarità regionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e rispettare gli obiettivi globali dell'azione comune.
Il Perù si è dichiarato disposto ad organizzare un seminario regionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) entro la fine del 2006.
Risultati dei progetti:
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una maggiore consapevolezza tra gli Stati e le regioni obiettivo degli obblighi che incombono loro in virtù dell'UNSCR 1540 (2004) e delle possibilità di assistenza tecnica, |
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il concorso al rafforzamento delle capacità amministrative nazionali degli Stati e delle regioni obiettivo di riferire sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), |
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l'elaborazione di relazioni sull'andamento delle attività di mobilitazione (per esempio, seminari) e di un documento di valutazione delle esigenze di assistenza tecnica. |
3. Durata
La durata totale stimata dei progetti è di 24 mesi.
4. Beneficiari
Il seminario è destinato principalmente agli Stati di tre regioni obiettivo che non hanno presentato la relazione nazionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). Si dovrebbero prendere in considerazione anche gli Stati che hanno già adempiuto l'obbligo di relazione previsto dalla risoluzione ma non hanno fornito le informazioni o i chiarimenti supplementari richiesti dal comitato del Consiglio di Sicurezza.
La scelta definitiva dei beneficiari sarà effettuata dalla presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante attraverso il suo rappresentante personale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, che agirà su proposta dell'ente incaricato dell'attuazione del progetto a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della presente azione comune.
Saranno parimenti invitati a partecipare i potenziali donatori di assistenza tecnica regionali ed extraregionali, nonché le competenti organizzazioni internazionali, regionali e subregionali.
5. Ente incaricato dell'attuazione del progetto
Il segretariato delle Nazioni Unite (dipartimento per il disarmo) sarà incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti nel quadro del coordinamento politico assicurato dal segretario generale/alto rappresentante attraverso il suo rappresentante personale per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il segretariato delle Nazioni Unite (DDA) firmerà accordi di supporto delle nazioni ospitanti con gli Stati che saranno individuati come tali. Lo Stato ospitante prenderà parte all'attuazione del progetto. L'appalto di merci, opere o servizi da parte del segretariato delle Nazioni Unite (DDA) negli Stati ospitanti a titolo della presente azione comune sarà effettuato secondo le norme e le procedure applicabili delle Nazioni Unite, come indicato nell'accordo di contributo specifico tra l'UE e il segretariato delle Nazioni Unite (DDA).
6. Contributo finanziario stimato dell'UE
I progetti sono cofinanziati dall'UE e altri donatori. L'UE dovrebbe concentrarsi sulle spese relative alla partecipazione degli Stati obiettivo ai seminari, i costi di conferenza e i costi per esperti. Possono essere coperte anche le spese sostenute dalle pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, purché siano direttamente legate alla partecipazione alle attività previste dai progetti e alla loro organizzazione. Il Segretariato delle Nazioni Unite (DDA) sarà responsabile del coordinamento globale dei contributi forniti da altri donatori che finanzieranno le spese restanti dei progetti. Alcuni donatori possono fornire il loro contributo all'attuazione del progetto direttamente al paese ospitante. L'importo totale del contributo dell'UE all'attuazione dei progetti in Asia-Pacifico, Africa e America latina e Caraibi è stimato a 195 000 EUR. Gli storni di contributi da un progetto all'altro sono consentiti se giustificati da esigenze specifiche nelle regioni selezionate.
È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (per un totale di 3 395 EUR).
7. Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto
Il costo totale dei progetti è pari a 195 000 EUR.