25.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/12 |
AZIONE COMUNE 2006/300/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2006
che modifica e proroga l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/847/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa) (1). |
(2) |
Il 7 novembre 2005 il Consiglio ha convenuto di prorogare l'EUPOL Kinshasa di altri 12 mesi dopo la scadenza del suo mandato. |
(3) |
Con l'azione comune 2005/822/PESC il Consiglio ha modificato e prorogato il mandato dell'EUPOL Kinshasa per una prima fase fino al 30 aprile 2006. La presente azione comune copre la seconda fase della proroga, fino al 31 dicembre 2006. |
(4) |
Il 12 agosto 2005 il Consiglio, con decisione 2005/680/PESC (2), ha adottato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica del Congo sullo status e sulle attività della missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL Kinshasa). |
(5) |
Il 23 marzo 2006 il Consiglio ha deciso di proseguire i preparativi e la pianificazione del temporaneo rafforzamento dell'EUPOL Kinshasa durante il processo elettorale, a sostegno delle unità di controllo della folla congolese a Kinshasa. Il suo mandato dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2004/847/PESC è così modificata:
1) |
All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. L'EUPOL Kinshasa è temporaneamente rafforzata durante il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3. Questo rafforzamento inizia al più tardi un mese prima della data del primo turno delle elezioni nella RDC e termina dopo un periodo massimo di cinque mesi.». |
2) |
Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Fase di pianificazione Il Segretariato generale del Consiglio sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUPOL Kinshasa. Il Capo della missione elabora un piano operativo (OPLAN) che tenga conto di una valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN. I pertinenti allegati al CONOPS e all'OPLAN che si applicano al rafforzamento temporaneo dell'EUPOL Kinshasa si applicano fino alla fine del periodo del rafforzamento temporaneo. Articolo 3 Mandato della missione L'Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell'IPU al fine di assicurare che il suo operato sia conforme all'addestramento da essa ricevuto presso l'Accademia di polizia e alle migliori pratiche internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell'IPU per accrescere la capacità di gestione dell'unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell'espletamento dei loro compiti. L'EUPOL Kinshasa continua ad assicurare le funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nello sviluppo dell'IPU, fornendo, fra l'altro, una consulenza più ampia alla catena di comando dell'IPU riguardo all'esecuzione delle missioni e consultazioni intensificate su altre problematiche complementari allo svolgimento effettivo delle attività di polizia in RDC e rafforza il collegamento con l'EUSEC RD CONGO nell'ambito della riforma del settore della sicurezza. Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL Kinshasa durante il processo elettorale, l'EUPOL Kinshasa istituisce quale sua parte integrante e nel quadro globale della sicurezza per le elezioni, un elemento di supporto del coordinamento di polizia per assicurare una risposta migliore e coordinata delle unità di controllo della folla congolesi a Kinshasa, in caso di disordini durante il periodo elettorale. Il settore di responsabilità è limitato a Kinshasa. L'elemento di supporto del coordinamento di polizia, come parte dell'EUPOL Kinshasa, non ha poteri di esecuzione. Al fine del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL Kinshasa durante il processo elettorale, l'EUPOL Kinshasa è autorizzata ad utilizzare contributi finanziari bilaterali per approvvigionarsi di attrezzature supplementari per le unità di controllo della folla congolesi a Kinshasa. Il capo della missione e i contributori bilaterali concludono direttamente specifici accordi finanziari. Articolo 4 Struttura della missione La missione si comporrà di un comando e di osservatori della polizia. Il comando sarà costituito dall'ufficio del Capo della missione e da una sezione di supporto amministrativo. Tutto il personale avente funzioni di controllo, guida e consulenza nonché i formatori avranno sede presso la base operativa dell'IPU. Ai fini del rafforzamento temporaneo dell'EUPOL Kinshasa durante il processo elettorale, l'EUPOL Kinshasa includerà un apposito elemento di coordinamento dei compiti specifici assegnati alla missione durante questo periodo.». |
3) |
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze in materia di modifica del CONOPS e dell'OPLAN e della catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresentante.». |
4) |
L'articolo 9 è così modificato:
|
5) |
All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa scade il 31 dicembre 2006.». |
Articolo 2
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione per il periodo dal 1o maggio 2006 fino al 31 dicembre 2006 ammonta al massimo a 3 500 000 EUR.
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30. Azione comune modificata dall'azione comune 2005/822/PESC (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 44).
(2) GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 57.