24.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/36 |
POSIZIONE COMUNE 2006/30/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2006
che proroga e integra le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1) al fine di attuare le misure nei confronti della Costa d'Avorio imposte dalla risoluzione 1572(2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Conformemente a detta risoluzione tali misure erano applicabili fino al 15 dicembre 2005. |
(2) |
Alla luce dei recenti sviluppi in Costa d'Avorio, il 15 dicembre 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1643(2005) che proroga le misure restrittive imposte dalla risoluzione 1572(2004) dello steso per ulteriori 12 mesi. |
(3) |
Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC dovrebbero pertanto essere prorogate per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 16 dicembre 2005, in applicazione della risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(4) |
Oltre a tali misure, il punto 6 della risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prescrive l'adozione di misure volte a vietare l'importazione di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Costa d'Avorio, che la Comunità sta già applicando ai sensi del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Le misure imposte dalla posizione comune 2004/852/PESC si applicano per ulteriori 12 mesi, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.
Articolo 2
Oltre alle misure di cui all'articolo 1, è vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Costa d'Avorio nella Comunità, siano essi originari o meno della Costa d'Avorio, conformemente alla risoluzione 1643(2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Essa si applica dal 16 dicembre 2005 fino al 15 dicembre 2006.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/2005 della Commissione (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 11).