28.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 382/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Germania a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2006) 7075]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/1013/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato di assorbimento di azoto.

(2)

La Germania ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(3)

La deroga richiesta riguarda l'intenzione della Germania di consentire l'applicazione, per ettaro all'anno, di 230 kg di azoto da effluente di allevamento su terreni prativi a coltura intensiva in determinate aziende agricole. L'applicazione di azoto da effluenti di allevamento sulle colture seminative delle aziende agricole interessate non supererà in ogni caso i 170 kg/ha di azoto per ettaro all'anno.

(4)

Si calcola che la deroga interessi potenzialmente circa 13 500 aziende agricole, 500 000 ettari di terreno e 11 600 t annue di azoto, equivalenti rispettivamente al 2,4 % delle aziende, al 2,9 % della Superficie Agricola Utilizzata (in appresso 'SAU') e allo 0,7 % dell'azoto da effluenti agricoli. Le aziende sono situate principalmente in Baviera (Alta Baviera), Baden Wurttemberg (Tubinga), Bassa Sassonia (Luneburg, Weser-Ems) e Schleswig-Holstein.

(5)

La Germania ha adottato gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, ossia il Düngemittelverordnung (regolamento sui fertilizzanti) del 10 gennaio 2006, emendato da ultimo il 27 settembre 2006 e applicabile anche alla deroga richiesta.

(6)

I dati sulla qualità dell'acqua presentati dalla Germania, assieme alla terza relazione sull'attuazione della direttiva sui nitrati nel periodo 2001-2003 e alla domanda di deroga, evidenziano una riduzione della concentrazione dei nitrati nelle acque di superficie nell'83 % delle stazioni di monitoraggio ed una stabilizzazione nel 9 % delle stazioni, rispetto al periodo 1991-1994. In ordine alle acque sotterranee, il sistema di monitoraggio istituito al fine della valutazione dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE rileva una tendenza della concentrazione di nitrati a diminuire o a stabilizzarsi nel 50 % e 15 % circa, rispettivamente, delle stazioni di monitoraggio.

(7)

Il numero dei capi di bestiame è diminuito, in particolare modo i bovini (-25 %). L'immissione di azoto da effluenti agricoli per ettaro all'anno è diminuita dell'11 % nei periodi compresi tra il 1991-1993 e il 2002-2004; negli stessi periodi di riferimento, l'eccedenza di azoto è scesa da 120 a 101 kg all'ettaro.

(8)

Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 91/676/CEE, la Germania attua un programma d'azione applicabile a tutto il territorio nazionale.

(9)

Dalla documentazione presentata dalla Germania nel quadro della notifica risulta che il quantitativo annuale di 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro, nel caso delle superfici prative a coltura intensiva è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture a forte assorbimento di azoto.

(10)

Avendo esaminato la domanda presentata dalla Germania, la Commissione ritiene che il quantitativo proposto di 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro all'anno non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(11)

L'applicazione della presente decisione dovrebbe ricollegarsi all'attuale programma d'azione in vigore per il periodo 2006 — 2009.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato 'Nitrati' istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dalla Germania, con lettera del 1o febbraio 2006, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«allevamenti bovini» le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini,

b)

«superfici prative a coltura intensiva» le superfici prative permanenti o temporanee (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni), soggetti ad almeno quattro falciature annue o a tre falciature annue abbinate a pascolo.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle superfici prative a coltura intensiva degli allevamenti bovini, alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l'inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle superfici prative a coltura intensiva, compreso quello degli animali che vi pascolano, non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro, alle condizioni fissate ai paragrafi da 2 a 9.

2.   L'apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell'azoto rilasciato dal suolo.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l'avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1o febbraio.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;

b)

calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

c)

rotazione delle colture, superficie dei prati a coltura intensiva e di ogni coltura, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

apporto della mineralizzazione netta della sostanza organica contenuta nel suolo, determinazione quantitativa dell'azoto presente nel suolo all'inizio della stagione vegetativa e apporto dei residui colturali e delle colture leguminose;

g)

applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico);

h)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti.

5.   L'azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — delle analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale. È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   L'eccedenza massima consentita di fosfato, registrata a livello aziendale nell'anno precedente e calcolata secondo le modalità indicate alle sezioni 5 e 6 del Düngemittelverordnung del 10 gennaio 2006, è di 20 kg all'ettaro.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina del prato.

9.   Per l'applicazione degli effluenti si utilizzano tecniche atte a contenere le emissioni.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale per le superfici prative a coltura intensiva sono tenuti a rispettare le seguenti misure:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

le superfici prative a coltura intensiva non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l'azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

Articolo 7

Altre misure

La Germania vigila affinché l'applicazione della deroga non pregiudichi l'attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascun comune. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a decorrere dal 2007.

2.   È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. A tale fine, la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, istituita per valutare l'inquinamento da fonti agricole, e la rete di monitoraggio delle acque superficiali sono potenziate nei distretti in cui le aziende che beneficiano di una deroga individuale rappresentano una quota del 3 % o superiore delle aziende agricole.

3.   Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni prativi a coltura intensiva, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento, per ettaro.

4.   I siti di monitoraggio sono istituiti in bacini idrografici a prevalente attività agricola, per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.

Articolo 9

Controlli

1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 230 kg di azoto da effluente di allevamento e delle norme relative all'applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull'utilizzo del terreno.

2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito di controlli casuali di carattere generale relativi all'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Almeno il 3 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull'evoluzione della qualità delle acque e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell'attuazione delle condizioni della deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un'eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 11

Validità

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione tedesco (Düngemittelverordnung del 10 gennaio 2006, modificato dal Düngemittelverordnung del 27 settembre 2006) ed è valida per il periodo 2006 — 2009.

Articolo 12

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.