28.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/127


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

concernente la non iscrizione del fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2006) 6897]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/1010/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fosalone.

(3)

Gli effetti del fosalone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fosalone lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 maggio 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative all'esame inter pares della valutazione del rischio fitosanitario della sostanza attiva fosalone (4). Tale relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottata il 14 luglio 2006 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sul fosalone.

(5)

Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati individuati vari motivi di preoccupazione. Si tratta in particolare del rischio che corrono gruppi di consumatori vulnerabili, non essendo stata dimostrata l'accettabilità delle esposizioni stimate al fosalone. Occorre inoltre un'ulteriore caratterizzazione tossicologica di alcuni dei suoi metaboliti e impurità, mentre si sono evidenziate altre preoccupazioni relative al rischio che corrono gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell'esame inter pares e a comunicarle le proprie intenzioni di insistere o meno nel sostenere la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente considerate. Tuttavia, nonostante gli argomenti proposti, i precedenti problemi restano irrisolti e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni di esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nel rispetto delle condizioni di impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fosalone possano soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il fosalone non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosalone siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, il magazzinaggio, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosalone non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5).

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta ai fini del possibile inserimento del fosalone nell'allegato I della citata direttiva.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fosalone non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosalone siano ritirate entro il 22 giugno 2007;

b)

A decorrere dal 28 dicembre 2006 non siano concesse o rinnovate, ai sensi della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosalone.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e terminare al più tardi il 22 giugno 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/136/CE della Commissione (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 42).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2006) 60, 1-66, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of phosalone.

(5)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).