30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 401/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2005

relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese agricole della Regione Sicilia

[notificata con il numero C(2005) 52]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/967/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 15 dicembre 1999, protocollata il 20 dicembre 1999, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, ha notificato alla Commissione la legge regione Sicilia 22 settembre 1999 n. 22, recante «interventi urgenti per il settore agricolo» legge (in prosieguo n. 22/1999.

(2)

Con lettere del 6 ottobre 2000, protocollata il 9 ottobre 2000, del 1o febbraio 2001, protocollata il 5 febbraio 2001, e del 30 luglio 2001, protocollata il 1o agosto 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni supplementari da questa richieste con lettere del 23 febbraio 2000, del 20 novembre 2000 e del 27 marzo 2001.

(3)

Con lettera del 25 settembre 2001 la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in relazione all’aiuto di cui trattasi.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto in questione.

(5)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di terzi interessati.

(6)

Il 29 novembre 2001 si è tenuta una riunione a Bruxelles fra i servizi della Commissione e le autorità italiane.

(7)

Con lettera del 29 aprile 2002, protocollata il 30 aprile 2002, l'Italia ha comunicato alla Commissione ulteriori informazioni sulla misura progettata.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(8)

Le misure originariamente previste dalla legge in oggetto, suddivise per articolo, sono illustrate ai punti 9-21.

(9)

L’articolo stabilisce la possibilità che gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario proroghino al 31 dicembre 2000 le passività di carattere agricolo la cui scadenza ricorre negli anni 1998 e 1999. Alle operazioni di proroga si applica il tasso di riferimento vigente alla data di scadenza delle passività stesse, restando a carico dei beneficiari ogni onere relativo. La proroga delle cambiali agrarie non prevede il coinvolgimento dell’amministrazione, ma dipende dalla volontà contrattuale delle parti (agricoltori e istituti di credito). L’Italia si è comunque impegnata a non applicare la misura in oggetto.

(10)

L’articolo prevede la possibilità che gli enti concedenti certe agevolazioni finanziarie (3) nonché i beneficiari di detti aiuti possano chiedere la rinegoziazione dei mutui qualora abbiano un tasso superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della legge. Le operazioni di credito agrario ammesse alla rinegoziazione continuano a beneficiare del contributo sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di richiesta all’istituto negoziante di estinzione del mutuo.

(11)

L’articolo autorizza la liquidazione degli aiuti agroambientali accordati dalla regione Sicilia a titolo del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4), ma non ammessi al contributo dell’Unione europea. Si tratta di misure previste dal programma agroambientale della Regione Sicilia per l’anno 1999 che erano state già avviate dagli agricoltori allorché la Commissione si era pronunciata negativamente sull’ammissibilità di tali spese nell’ambito degli aiuti co-finanziati di cui al regolamento (CEE) n. 2078/92. Il fabbisogno finanziario è pari a 25 000 milioni di ITL (12 911 420 EUR). La dotazione è di 10 000 milioni di ITL (5 160 000 EUR).

(12)

Il programma agro-ambientale della Sicilia era stato approvato dalla Commissione (5) fino a tutto il 1999, mentre per la maggior parte delle regioni italiane i programmi erano stati approvati fino al 1998. Nel marzo 1998 la Commissione aveva deciso di vincolare la prosecuzione dei programmi in scadenza (o le eventuali modifiche) alla presentazione della valutazione dei programmi realizzati.

(13)

Nell’ottobre 1998 gli agricoltori siciliani avevano assunto gli impegni in questione, sostenendo spese e mancati redditi.

(14)

Nel novembre 1998 la Commissione aveva espresso disaccordo circa l’assunzione di nuovi impegni agroambientali in assenza di una valutazione (6). La Commissione aveva precisato che la decisione definitiva in materia sarebbe stata presa a seguito di una discussione con le autorità competenti degli Stati Membri. La Sicilia aveva presentato il rapporto di valutazione nel gennaio 1999.

(15)

Nel maggio 1999 la Commissione aveva comunicato la sua decisione di non finanziare le misure A1, B, D1, E, F del piano agroambientale siciliano (7) in quanto la valutazione non aveva fornito elementi sufficienti per trarre un giudizio sull’impatto socioeconomico e ambientale di tali misure, ed inoltre la necessità di migliorare determinati aspetti del programma, rilevata nella valutazione, non si era tradotta in corrispondenti modifiche.

(16)

L’Italia intende concedere l’aiuto nelle stesse forme e agli stessi criteri del programma agroambientale approvato, nella misura del 50 % degli importi previsti. Tale percentuale corrisponde, pro-rata temporis, alla durata effettiva degli impegni, ossia da ottobre 1998 a maggio 1999 (sei mesi invece di un anno).

(17)

L’articolo consente di concedere a favore delle colture in serra un aiuto del 40 % per le spese di sterilizzazione delle superfici, un aiuto del 50 % per l’acquisto di materiale per la sterilizzazione, un aiuto pari a 250 ITL/kg di plastica acquistata per la fabbricazione di tunnel. Le autorità italiane hanno precisato di avvalersi, come base giuridica per tale aiuto, dell’articolo 49 della legge n. 5 agosto 1982 n. 40 (in prosieguo legge 861982), già approvato dalla Commissione in qualità di aiuto volto a compensare i danni causati dalle intemperie. La dotazione di tale misura è di 20 000 milioni di ITL (10 329 000 EUR).

(18)

L’articolo stanzia una dotazione per il finanziamento degli interventi previsti dal piano agrumicolo nazionale. Dopo avere scorporato tale misura da questo fascicolo, la Commissione ha approvato l’aiuto nel quadro dell’aiuto C 65/A/2001 con Decisione SG (2003) 232301 del 15 ottobre 2003.

(19)

L’articolo prevede la concessione, a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole, di un contributo sino al 50 % delle spese sostenute dalla cassa sociale per la tutela assicurativa delle colture dei soci. Tale aiuto comprende una componente di aiuto al pagamento dei premi assicurativi, nonché una partecipazione finanziaria alle spese di gestione dei consorzi (0,50 % del capitale assicurato), con un limite di spesa di 100 milioni di lire (51 645 EUR) per consorzio.

(20)

L’articolo prevede una dotazione finanziaria per la misura di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1997 n. 40, in prosieguo legge 40/1997. Tale misura è stata esaminata nel quadro del fascicolo NN 37/98 ed approvata con lettera della Commissione n. SG (2002)233136 dell’11 dicembre 2002.

(21)

La concessione degli aiuti testé descritti è subordinata all’approvazione della Commissione.

III.   MOTIVI DEL L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(22)

Articolo 1 (proroga delle cambiali agrarie): nonostante le assicurazioni dell’Italia che la misura non sarebbe stata applicata, essa non era stata stralciata ufficialmente dal testo di legge, e le informazioni fornite erano troppo scarne per valutarne la compatibilità.

(23)

Articolo 2 (rinegoziazione dei mutui agrari): le autorità italiane avevano dichiarato che i mutui passibili di rinegoziazione erano quelli concessi in virtù di una normativa regionale (legge regionale 25 marzo 1986 n. 13. in prosieguo legge 13/86, approvata dalla Commissione (8) e di talune normative nazionali (9). Non era chiaro se le basi giuridiche nazionali della misura fossero state notificate e approvate dalla Commissione. Nell’ipotesi che i mutui agevolati oggetto dell’operazione costituissero aiuti illegali e incompatibili, qualsiasi aumento dell’intensità dell’aiuto sarebbe stato anch’esso incompatibile.

(24)

Inoltre, non si evinceva dal testo se le operazioni di rinegoziazione dei mutui avrebbero comportato il contestuale allineamento dei tassi di aiuto a quelli previsti dagli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (10) (in prosieguo denominati «gli Orientamenti»). Tale allineamento avrebbe dovuto essere effettuato, a seconda del regime di aiuto, al più tardi il 30 giugno 2000 o il 31 dicembre 2000.

(25)

Articolo 3 (misure agroambientali): al fine di escludere un’eventuale sovracompensazione dei costi supplementari e del mancato reddito conseguente all’adozione degli impegni agro-ambientali da parte degli agricoltori, le informazioni disponibili non permettevano di verificare l’effettivo rispetto dei massimali e delle condizioni di cui:

a)

al Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (11) e,

b)

al Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (12).

(26)

Articolo 4 (interventi per la serricoltura): nell’ipotesi di un’applicazione del punto 11.3 degli Orientamenti (aiuti per contrastare gli effetti delle intemperie), solo il contributo all’acquisto di materiale per la ricostruzione dei tunnel sembrava rispondere ai requisiti degli Orientamenti. Il contributo per la sterilizzazione delle superfici nonché quello per l’acquisto di attrezzature di sterilizzazione, invece, non sembravano ammissibili in quanto gli Orientamenti consentono di risarcire esclusivamente i danni causati dalle intemperie a edifici e attrezzature. Inoltre, l’Italia non aveva fornito garanzie circa la deduzione dall’importo dell’aiuto di eventuali risarcimenti nel quadro di regimi assicurativi e di eventuali costi non sostenuti dall’agricoltore.

(27)

Nell’ipotesi di un’applicazione del punto 4.1 degli Orientamenti (investimenti nelle aziende agricole), le condizioni di tale punto non sembravano soddisfatte: la spesa per la sterilizzazione delle superfici non sembrava rientrare fra quelle considerate ammissibili dal punto 4.1.1.5, il tasso di aiuto (50 %) per l’acquisto di attrezzature superava il massimo consentito (40 %) nelle zone non svantaggiate (punto 4.1.1.2) e non era dimostrato il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 4.1.1.3 degli Orientamenti.

(28)

Articolo 5 (co-finanziamento piano agrumicolo): la dotazione prevista dall’articolo era destinata a finanziare il piano agrumicolo nazionale, ancora al vaglio dei servizi della Commissione. Pertanto, in quella fase della procedura non era ancora possibile considerare ammissibile il finanziamento del piano.

(29)

Articolo 6 (consorzi di difesa): il contributo alle spese di gestione dei consorzi non sembrava rispondere a taluni criteri del punto 14 degli Orientamenti, in particolare l’accessibilità generale dei servizi, la limitazione dei costi amministrativi per i non soci, l’obbligo di tenere una contabilità separata per le spese relative alle prestazioni sovvenzionate.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ITALIA

(30)

Con lettera del 29 aprile 2002, l’Italia ha fornito le seguenti informazioni e precisazioni.

(31)

Articolo 1 (proroga delle cambiali agrarie): l’Italia ha precisato che tale norma è stata abrogata dal comma due dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 28, in prosieguo legge 28/2000. L’Italia ha sottolineato peraltro che la norma non è mai stata oggetto di notifica in quanto la proroga delle cambiali agrarie non comporta alcun coinvolgimento né dell’amministrazione, bensì dipende unicamente dalla volontà contrattuale delle parti, e gli oneri di rinnovo del prestito sono integralmente a carico dell’imprenditore agricolo.

(32)

Articolo 2 (rinegoziazione dei mutui agrari): l’Italia ha precisato che la rinegoziazione riguarderà solo le operazioni finanziate in base alla legge regionale (articolo 2, comma 3 della l.r. 13/86) entro il periodo di validità del regime approvato. L’Italia ha indicato inoltre che la norma ha lo scopo di riportare al di sotto del cosiddetto «tasso di usura», determinato ai sensi della legge statale n. 108 del 1996, il tasso applicato ai mutui precedentemente contratti dagli agricoltori. In molti casi i mutui in questione hanno tassi di gran lunga superiore al tasso di usura, e sono pari a 2/3 volte l’attuale tasso di mercato. Le operazioni di rinegoziazione hanno come finalità di allineare i vecchi tassi a quelli di mercato. Grazie all’articolo in questione, gli enti concedenti gli aiuti avrebbero la possibilità di rinegoziare i mutui in questione, con conseguente risparmio di risorse pubbliche. La Regione si impegna a non alterare l’entità dell’aiuto di Stato in termini di equivalente sovvenzione della misura iniziale. Anche nel caso di estinzione anticipata del mutuo, poiché le rate di concorso a scadere attualizzate saranno a beneficio del mutuatario, tale beneficio per effetto della diminuzione del concorso fa sì che il mutuatario riceva una quota inferiore a quella originariamente concessa, e quindi l’aiuto equivalente risulta anch’esso inferiore.

(33)

Articolo 3 (misure agroambientali): L’Italia ha fatto presente che il divieto di assumere nuovi impegni agroambientali per i programmi in scadenza a fine 1998 in assenza di una valutazione (novembre 1998), nonché la decisione di non cofinanziare certe misure (maggio 1999), sono intervenuti entrambi dopo che, nell’ottobre 1998, gli agricoltori avevano già sottoscritto gli impegni in oggetto. Si fa rilevare che, nel caso siciliano, gli impegni contestati non costituiscono «nuovi impegni» quinquennali, bensi’ si collocano nel quadro del programma agroambientale siciliano ancora in corso di validità, in quanto approvato dalla Commissione fino a tutto il 1999 e non solo fino al 1998, come era avvenuto per le altre regioni.

(34)

Articolo 4 (interventi per la serricoltura): l’Italia ha assunto l’impegno a limitare l’aiuto all’acquisto della plastica per la copertura dei tunnel. Ha specificato altresì che, qualora l’imprenditore agricolo abbia stipulato un contratto assicurativo riguardante la copertura dei danni da intemperie, l’Italia si impegna a detrarre dall’indennizzo le eventuali somme percepite, oltre alle spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore, al fine di evitare ogni rischio di sovracompensazione.

(35)

Articolo 6 (consorzi di difesa delle produzioni agricole): l’Italia si è impegnata ad abrogare il contributo per le spese di gestione sostenute dalla cassa sociale dei consorzi.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(36)

La norma di cui all’articolo 1 è stata abrogata [v. punto (9)] e le misure disposte dagli articoli 5 e 7 sono state approvate nel quadro di altri regimi di aiuto [v. punti (18) e (20)]. Pertanto, la valutazione in prosieguo verte esclusivamente gli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 22/1999.

V.1   Sussistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(37)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(38)

L’articolo 2 della legge regionale, nella sua stesura definitiva, prevede la rinegoziazione dei mutui agrari concessi su operazioni agevolate esclusivamente ai sensi della legge 13/86 [regime autorizzato dalla Commissione (13)] durante il periodo di validità di detto regime (31 dicembre 1997). Secondo quanto affermato dalle autorità italiane, non è stata effettuata alcuna operazione di rinegoziazione dei mutui agrari. Visto che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 della legge regionale, tali operazioni dovevano essere effettuate nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Commissione ritiene superfluo l’esame della misura.

(39)

La Commissione si riserva peraltro la possibilità di appurare se le normative nazionali citate nella notifica originaria, anche se non direttamente applicabili all’articolo della legge in oggetto, siano state debitamente notificate e approvate dalla Commissione nella misura in cui istituiscono aiuti di Stato.

(40)

Gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale in esame corrispondono alla definizione di aiuto di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, visto che conferiscono:

a)

vantaggi economici (contributi finanziari a fondo perduto);

b)

a determinate imprese (le imprese agricole siciliane);

c)

finanziati mediante risorse pubbliche (regionali), e

d)

sono suscettibili di incidere sugli scambi, dato il posto occupato dall’Italia nel settore agricolo (a titolo di esempio, nel 1999 l’Italia ha esportato prodotti agricoli verso altri Stati membri per un totale di 10 258 milioni di EUR, mentre le importazioni da altri Stati membri hanno raggiunto 15 271 milioni di EUR (14).

V.2   Compatibilità dell’aiuto

(41)

Il divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1 CE non è incondizionato. Per potere essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge in esame devono poter usufruire di una delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

(42)

Nella fattispecie, la sola deroga applicabile è quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a norma del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre ché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(43)

Nell’interpretazione della suddetta deroga, relativamente al settore agricolo la Commissione verifica, in primis, se sia applicabile il regolamento (CE) n. 1/2004 relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (15). In caso di inapplicabilità di tale Regolamento, la Commissione si basa sugli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (16) (in prosieguo gli orientamenti).

(44)

Nel caso di specie, il regolamento (CE) n. 1/2004 non è applicabile in quanto il regime non è limitato alle piccole e medie imprese agricole. Pertanto, la Commissione si è avvalsa dei punti 5.3 (impegni nel settore agroambientale) e 11 (compensazione dei danni causati dalle intemperie) degli Orientamenti.

V.2.1.   Quanto alle misure agroambientali

(45)

La Commissione prende atto del fatto che gli impegni agroambientali in oggetto erano già stati sottoscritti dagli agricoltori al momento in cui sono intervenuti prima i dubbi, quindi la decisione definitiva della Commissione di non considerare tali impegni ammissibili a co-finanziamento comunitario, e che quindi gli agricoltori avevano già affrontato spese e mancati introiti al momento di tale decisione.

(46)

Inoltre, tali impegni facevano parte di un programma agroambientale approvato dalla Commissione fino al 1999, ed erano pertanto conformi, nella loro concezione, ai requisiti del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(47)

Al fine di valutare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato in materia di impegni agroambientali, la Commissione applica il punto 5.3 degli Orientamenti.

(48)

Il punto 5.3. degli orientamenti prevede che si possano dichiarare compatibili gli aiuti di Stato concessi agli stessi criteri applicabili alle misure agroambientali co-finanziate a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso di specie, questa condizione puó essere considerare soddisfatta, alla luce di quanto esposto al punto (46).

(49)

E tuttavia necessario far luce sui motivi che hanno condotto la Commissione a decidere di non co-finanziare tali misure, al fine di escludere carenze o irregolarità di gestione indicanti, ad esempio, una sovracompensazione degli agricoltori.

(50)

Dalle comunicazioni della Commissione, nonché dalla corrispondenza interna dei servizi in merito non si evince nulla che possa indicare, da parte della Regione Sicilia, una amministrazione irregolare delle misure o una sovracompensazione degli agricoltori. La motivazione addotta dalla Commissione [v. punto (15)] per il mancato riconoscimento del co-finanziamento riguardava la necessità di tener conto dell’esito della valutazione del programma mediante modifiche migliorative dello stesso.

(51)

L’Italia prevede di concedere l’aiuto nelle stesse forme e agli stessi criteri del programma agroambientale approvato, nella misura del 50 % degli importi previsti. Tale percentuale corrisponde, pro-rata temporis, alla durata effettiva degli impegni (sei mesi). Le autorità italiane hanno dimostrato che l’entità dell’aiuto è tale da non provocare sovracompensazione dei costi, ma che anzi, per talune misure, non riesce a coprire i maggiori oneri derivanti dagli impegni già onorati. Infatti, al momento della comunicazione agli agricoltori del mancato co-finanziamento (maggio 1999), gran parte delle operazioni colturali erano già state effettuate nel rispetto degli impegni assunti (lavorazioni preparatorie, semine, concimazioni, trattamenti primaverili e potature). Gli agricoltori avevano inoltre già affrontato le spese di consulenza tecnica e documentazione tecnica amministrativa. Pertanto, i costi e mancati redditi sopportati nei sei mesi in questione costituivano più dei 50 % degli oneri calcolati sull’intera annata agraria.

(52)

Tuttavia, le informazioni di cui dispone la Commissione non consentono di verificare se la Regione Sicilia abbia effettuato i debiti controlli sull’applicazione da parte degli agricoltori degli impegni agroambientali nel 1999 e se tali controlli abbiano avuto esito positivo.

(53)

Pertanto, la Commissione ritiene che l’aiuto di Stato in questione sia da considerarsi compatibile con il mercato comune solo nella misura in cui l’Italia possa comprovare di avere effettuato con esito positivo i controlli di cui al punto (52) da ottobre 1998 a maggio 1999.

V.2.2.   Quanto agli interventi per la serricoltura

(54)

Nella stesura definitiva della misura, l’aiuto in oggetto sarà corrisposto ai serricoltori danneggiati dalle intemperie come previsto dall’articolo 49 della legge 86/1982, che estende alle colture protette da tunnel i benefici della legge 37/1974. Tuttavia, saranno considerate ammissibili solo le spese di acquisto della plastica per la copertura dei tunnel.

(55)

Le disposizioni di cui all’articolo 49 della l.r. 86/92 erano state approvate dalla Commissione in quanto aiuti destinati a ovviare ai danni causati alle serre e alle plastiche di copertura dalle violente tempeste e dalle forti grandinati che si verificano nelle zone dove sono predominanti le colture in serra.

(56)

Gli aiuti volti a compensare i danni causati a edifici e attrezzature dalle avversità atmosferiche possono essere autorizzati sulla base del punto 11.3 degli Orientamenti fino al 100 % dei costi effettivi, senza che venga applicata una soglia minima. Tuttavia, il punto 11.3.6 degli Orientamenti stabilisce che, al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall’importo dell’aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dall’agricoltore. Inoltre, ai sensi del punto 11.3.1 degli Orientamenti, è necessario che le misure di aiuto siano corredate di adeguate informazioni meteorologiche.

(57)

Come esposto al punto (34), l’Italia ha precisato che le spese ammissibili sono state limitate al costo di ripristino della plastica di copertura dei tunnel. Inoltre, l’Italia si è impegnata a detrarre dall’importo dell’aiuto le somme versate a titolo dei regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute.

(58)

Inoltre, l’Italia ha fornito la documentazione meteorologica relativa alle intemperie in oggetto.

(59)

Pertanto, la Commissione ritiene che la misura in oggetto possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

V.2.3.   Quanto ai consorzi di difesa delle produzioni agricole

(60)

Nella stesura definitiva della misura, l’Italia concederà un aiuto pari al 50 % dei premi assicurativi relativi ai danni per calamità naturali sulle polizze stipulate dai consorzi di difesa delle produzioni agricole. I consorzi di difesa sono enti privati costituiti dagli agricoltori stessi al fine di aumentare il proprio potere contrattuale nella stipula di contratti assicurativi.

(61)

Il punto 11.5 degli Orientamenti consente di erogare aiuti fino all’80 % del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali o eventi eccezionali, e fino al 50 % del costo di detti premi, qualora l’assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie.

(62)

Nel caso di specie, la tipologia di aiuto e l’intensità massima del contributo sono conformi al punto 11.5 degli Orientamenti.

(63)

Pertanto, la Commissione ritiene che la misura in oggetto possa essere considerata compatibile con il mercato comune

VI.   CONCLUSIONI

(64)

La misura di cui all’articolo 2 della legge n. 22/99 non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(65)

La misura di cui all’articolo 3 della summenzionata legge è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, solo nella misura in cui l’Italia sia in grado di dimostrare di avere effettuato i debiti controlli sull’attuazione da parte degli agricoltori nel periodo ottobre 1998-maggio 1999, e che tali controlli abbiano avuto esito positivo.

(66)

Le misure di cui agli articoli 4 e 6 della summenzionata legge sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La disposizione di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 22/1999, cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese agricole nella Regione Sicilia non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

La misura di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 22/1999, cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese agricole della Regione Sicilia è compatibile con il mercato comune, purché siano rispettate le condizioni stabilite all’articolo 4 della presente decisione.

Articolo 3

Le misure di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale n. 22/1999, cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese agricole della Regione Sicilia sono compatibili con il mercato comune. L’esecuzione di dette misure è autorizzata.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia comunica ogni informazione atta a comprovare che, dall’ ottobre 1998 al maggio 1999, sono stati effettuati, dall’amministrazione competente, i controlli volti ad accertare l’applicazione, da parte degli agricoltori, degli impegni agroambientali sottoscritti nel quadro del programma ambientale della Regione Sicilia e non ammessi al co-finanziamento comunitario, nonché l’esito di tali controlli.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 315 del 9.11.2001, pag. 12.

(2)  Vedi nota 1.

(3)  Agevolazioni di cui alla legge regionale n. 13 del 25 marzo 1986 e alle leggi regionali che istituiscono un concorso pubblico sul pagamento degli interessi relativi alle operazioni di credito agrario.

(4)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(5)  Decisione C (97) 3089 del 14 novembre 1997 e decisione C (94) 2494 del 10 ottobre 1994.

(6)  Nota prot. n. 43244 del 6 novembre 1998.

(7)  Nota 27373 del 4 maggio 1999.

(8)  Decisione C(97) 1785 del 17 luglio 1997 (decisione di cofinanziamento).

(9)  Articolo 4 della legge n. 286/89, articolo 4 della legge 31/91, articolo 2 della legge 237/93.

(10)  GU C 28 del 1.2.2000, pag. 2.

(11)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 567/2004 (GU L 90 del 27.3.2004, pag. 1).

(12)  GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 445/2002 (GU L 74 del 15.3.2002), a sua volta abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2004 (GU L 153 del 30.4.2004).

(13)  Vedi nota 7.

(14)  Fonte: Eurostat. Non sono reperibili dati disaggregati per regione.

(15)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(16)  GU C 28 del 1.2.2000, pag. 2.