21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 366/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell' 8 novembre 2006

Relativa all'Aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'AEM Torino

(notificata con il numero C(2006)5276)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/941/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 21 marzo 2005 l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto che intendeva accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia. Con lettere del 4 maggio, 19 luglio e 14 novembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che l'Italia ha inviato con lettere del 27 giugno, 5 luglio e 3 ottobre 2005 e del 1o febbraio 2006.

(2)

Con lettera del 4 aprile 2006 la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE. L'Italia non ha risposto alla lettera della Commissione.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni, né dall'AEM Torino, né da altre parti interessate.

(5)

L'aiuto riguarda il rimborso che l'Italia intende accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili nel settore dell'energia. L'AEM Torino è una delle cosiddette «aziende municipalizzate», attiva, in particolare, nel settore dell'energia. L'aiuto si basa su un analogo provvedimento approvato dalla Commissione (3).

(6)

L'importo dell'aiuto ammonta a 16,338 milioni di euro, da erogare in forma di sovvenzioni.

(7)

L'Italia ha espresso l'intenzione di presentare una relazione annuale sull'attuazione di tale provvedimento.

(8)

L'Italia ha informato che il provvedimento di cui si tratta non è cumulabile con alcun altro aiuto.

(9)

Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione negativa sull'aiuto di Stato (C 27/99, ex NN 69/98) concesso dall'Italia, in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati, a imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, di proprietà di pubbliche amministrazioni locali (le «aziende municipalizzate») (4).

(10)

Nella decisione, la Commissione ha dichiarato che simili regimi di aiuto non notificati erano illegittimi e incompatibili e ha imposto allo Stato italiano di recuperare ogni importo erogato in tale contesto (5).

(11)

L'iter per il recupero è stato molto lento. L'Italia ha adottato la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui articolo 27 prevede, in attuazione della suddetta decisione della Commissione, il recupero degli aiuti accordati alle aziende municipalizzate. Tuttavia, è stato consentito ai beneficiari di rimborsare gli aiuti a rate, in un periodo di 24 mesi, e tale disposizione è stata approvata dall'Agenzia delle entrate con decisione del 1o giugno 2005.

(12)

Secondo le osservazioni presentate nell'ambito della causa ancora in corso T-297/02 ACEA/Commissione, la stessa AEM Torino dichiarava di aver beneficiato dei regimi di aiuto formanti oggetto della Decisione 2003/193/CE, in forma di esenzioni fiscali nel 1997, 1998 e 1999 e di prestiti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

(13)

Inoltre, secondo le indicazioni trasmesse dall'Italia, l'AEM Torino ha fornito informazioni nel corso delle procedure ordinarie di accertamento ed esazione fiscali susseguenti alla decisione dell'Agenzia delle entrate. L'AEM Torino avrebbe dovuto rimborsare l'importo degli aiuti illegittimi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento, che, secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane, doveva esserle notificato dall'Agenzia delle entrate entro l'11 gennaio 2006. L'Italia non ha comunicato se l'AEM Torino abbia effettivamente proceduto al rimborso entro il termine stabilito.

(14)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane riguardo al presente caso, l'AEM Torino non ha beneficiato di prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

(15)

Non essendo in grado di accertare l'eventuale cumulo dell'aiuto illegittimo erogato in precedenza, in attuazione del regime italiano a favore delle aziende municipalizzate, con il nuovo aiuto in oggetto, la Commissione ha chiesto all'Italia di provvedere perché tale cumulo non si verificasse, impegnandosi a versare l'aiuto per i costi non recuperabili soltanto dopo che fossero stati rimborsati gli aiuti illegittimi. L'Italia non ha assunto impegni in tal senso.

(16)

La Commissione ha constatato che la misura in esame deve essere considerata un aiuto di Stato.

(17)

La Commissione ha quindi esaminato la compatibilità di tale misura con le norme riguardanti gli aiuti di Stato, basandosi in particolare sulla propria comunicazione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (6), ed ha riscontrato che il metodo impiegato per calcolare l'importo e il calcolo stesso corrispondevano a tutte le indicazioni figuranti in tale comunicazione.

(18)

Con sentenza del 15 maggio 1997 (sentenza «Deggendorf») (7) la Corte di giustizia ha statuito che «quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro». Secondo la Corte di giustizia, nuovi aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune finché non siano stati restituiti i precedenti aiuti illegittimi, poiché l'effetto cumulato di tali aiuti può produrre gravi distorsioni della concorrenza nel mercato comune.

(19)

In base a tale giurisprudenza, la Commissione procede quindi alla valutazione di un nuovo aiuto accertando se il beneficiario del nuovo aiuto abbia o no rimborsato integralmente ogni aiuto precedente che dovesse essere recuperato in attuazione di una decisione negativa adottata dalla Commissione stessa.

(20)

Applicando al caso in oggetto il principio stabilito nella suddetta sentenza, la Commissione constata che: a) l'AEM Torino ha beneficiato di un aiuto precedente, ossia l'aiuto accordato alle aziende municipalizzate (vedansi i punti 9-15), che deve essere recuperato in attuazione della Decisione 2003/193/CE; b) le autorità italiane non hanno ancora ottemperato all'obbligo di recupero imposto loro nella suddetta decisione. È vero che la Decisione 2003/193/CE riguarda un regime di aiuti, ma essa dispone anche il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili erogati nell'ambito del regime in questione. Inoltre, l'AEM Torino ha ammesso esplicitamente di aver beneficiato di tale regime e non vi sono motivi di ritenere che, nel suo caso precipuo, le misure ora in esame non costituiscano un aiuto o si configurino come un aiuto in atto o siano state dichiarate compatibili con il mercato comune.

(21)

Quattro anni dopo l'adozione della Decisione 2003/193/CE, le autorità italiane devono ancora recuperare gli aiuti illegittimi. Esse hanno informato la Commissione di trovarsi ancora, per l'adempimento del loro obbligo di recupero, nella fase dell'adozione e dell'attuazione degli opportuni provvedimenti amministrativi.

(22)

In particolare, l'Italia ha informato che l'AEM Torino ha presentato all'Agenzia delle entrate una dichiarazione nella quale s'impegna a pagare gli importi che l'Agenzia le chiederà. Tuttavia, le autorità italiane non sono state in grado d'indicare:

l'importo che l'AEM Torino dovrà rimborsare nel procedimento di recupero;

le condizioni per il pagamento. L'Italia ha informato che l'AEM Torino doveva effettuare il rimborso entro l'11 marzo 2006, ma non ha affatto assicurato che il pagamento sarebbe stato integrale (interessi compresi) e immediato (senza usufruire del periodo di ventiquattro mesi previsto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62).

(23)

Inoltre, non è chiaro se l'AEM Torino abbia beneficiato o no dei prestiti agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE e, in caso affermativo, se li abbia rimborsati.

(24)

In conclusione, l'Italia non ha chiarito se sia stato già recuperato l'aiuto precedente che, con ogni probabilità, l'AEM Torino ha ricevuto. In base alle suddette informazioni, si deve dedurre che l'AEM Torino può aver ricevuto e non ha ancora rimborsato determinati importi di aiuto erogati nell'ambito del regime di aiuti dichiarato incompatibile dalla Decisione 2003/193/CE .

(25)

La Commissione non è in grado di determinare l'importo dell'aiuto che l'AEM Torino aveva già ricevuto prima del nuovo aiuto in esame e che deve ancora rimborsare, né la Commissione può valutare l'effetto cumulativo del «vecchio» e del «nuovo» aiuto a favore dell'AEM Torino e la probabile distorsione di concorrenza che tale cumulo eserciterebbe sul mercato comune.

(26)

In conformità al pronunciato della sentenza Deggendorf, la Commissione deve tener conto delle circostanze già esaminate in una decisione precedente e degli obblighi che una simile decisione abbia potuto imporre ad uno Stato membro e non può decidere riguardo alla compatibilità di un nuovo aiuto con il mercato comune finché non sia stato rimborsato il vecchio aiuto illegittimo.

(27)

Inoltre, l'aiuto per il rimborso di costi irrecuperabili non può esser cumulato con alcun altro aiuto.

(28)

Secondo il principio stabilito dalla Corte nella sentenza Deggendorf, soltanto l'impegno ad erogare il nuovo aiuto dopo l'avvenuto rimborso integrale dell'aiuto precedente avrebbe evitato ogni rischio di effetto cumulativo dei due provvedimenti ed ogni distorsione di concorrenza.

(29)

È stato chiesto a più riprese all'Italia d'impegnarsi in tal senso, ma essa ha rifiutato.

(30)

Sussiste dunque l'effetto cumulativo dei due aiuti, che la Commissione non può valutare adeguatamente. A questo stadio, quindi, l'aiuto notificato non potrebbe esser dichiarato compatibile con il mercato comune.

(31)

Né l'Italia né la beneficiaria hanno dissipato i dubbi che hanno portato alla decisione di avvio del procedimento. L'Italia non ha risposto alla lettera che le annunciava l'apertura del procedimento, né sono pervenute informazioni dall'AEM Torino.

(32)

I motivi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento non sono stati contestati. La misura costituisce un aiuto che può essere dichiarato compatibile in base al metodo relativo ai costi irrecuperabili. Tuttavia, dato il potenziale cumulo con un aiuto precedente che la beneficiaria non ha rimborsato, la Commissione non è in grado di accertare l'effetto combinato dei due aiuti.

(33)

L'Italia non ha fornito alcuna informazione che consenta alla Commissione di valutare il potenziale cumulo. Inoltre, l'iter per il recupero è stato particolarmente lento e difficoltoso. Il 19 gennaio 2005 la Commissione ha quindi deciso di adire al riguardo la Corte di giustizia, sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, allo scopo di assicurare l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2003/193/CE.

(34)

Il 1o giugno 2006 la Corte ha statuito (8) che, non adottando entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per il rimborso dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, l'Italia non ha adempiuto agli obblighi imposti dal trattato.

(35)

È compito della Commissione assicurare che il nuovo aiuto sia erogato soltanto quando si possa escludere il rischio di cumulo, ossia soltanto dopo che l'AEM Torino abbia rimborsato integralmente l'aiuto illegittimo e incompatibile da essa ricevuto.

(36)

Ne consegue che la Commissione deve accertare rigorosamente che la suddetta condizione sia rispetta integralmente.

(37)

Di conseguenza, si deve consentire all'Italia di erogare il nuovo aiuto soltanto dopo che essa abbia presentato alla Commissione la prova di aver proceduto al recupero integrale presso l'AEM Torino.

(38)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conferma la propria valutazione, secondo la quale la misura notificata, riguardante un aiuto per i costi irrecuperabili che l'Italia intende accordare all'AEM Torino, deve essere considerata un aiuto compatibile con il trattato CE.

(39)

Tuttavia, l'indagine effettuata ha confermato che la Commissione non è in grado di accertare se l'effetto combinato del nuovo aiuto e del precedente aiuto illegittimo e incompatibile comporti un'indebita distorsione della concorrenza che possa esser contraria al trattato CE.

(40)

Di conseguenza, in base all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 (9), la Commissione conclude che l'aiuto notificato non dovrà essere erogato alla beneficiaria prima che essa abbia rimborsato il precedente aiuto illegittimo e incompatibile.

(41)

Infine, prima di erogare l'aiuto in oggetto, l'Italia deve presentare alla Commissione la prova che l'AEM Torino abbia rimborsato integralmente l'aiuto ricevuto in precedenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che l'Italia intende accordare all'AEM Torino per i costi non recuperabili, di importo pari a 16,338 milioni di euro, è compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 1 non può essere erogato prima che l'Italia abbia presentato alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto accordato nell'ambito del regime a favore delle «aziende municipalizzate», dichiarato illegittimo e incompatibile con il trattato con Decisione 2003/193/CE, oppure prova che l'AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell’ambito del regime citato.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 116 del 17.5.2006, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Decisione della Commissione del 1o dicembre 2004 relativa al caso N 490/00, in particolare la parte riguardante gli impianti di produzione elettrica.

(4)  GU L 77 del 24.3.2003, pag. 21.

(5)  L'articolo 3 della decisione della Commissione impone all'Italia di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegittimo loro concesso.

(6)  Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001. Disponibile sul sito web della Direzione generale Concorrenza della Commissione, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/it.pdf. Inviata agli Stati membri con lettera del 6 agosto 2001 (rif. (2001) D/290869).

(7)  Sentenza della Corte di giustizia, del 15 maggio 1997, nella causa C-355/95 TWD/Commissione, Racc. I-2549, par. 25-26 (la «sentenza Deggendorf»).

(8)  Sentenza della Corte di Giustizia del 1.6.2006, nella causa C-207/05 Commissione/Italia (non ancora pubblicata).

(9)  GU L 83, 27.3.1999, p. 1.