|
21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2006
relativa all'aiuto di Stato C 40/2005 (ex N 331/2005) al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore della Ford Genk
[notificata con il numero C(2006) 2931]
(I testi nelle lingue francese e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/938/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1),
considerando quanto segue:
PROCEDIMENTO
|
(1) |
Con lettera del 22 giugno 2005, registrata il 27 giugno 2005, il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto a favore della Ford sita a Genk. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 27 luglio 2005, alla quale le autorità belghe hanno risposto con lettera del 15 settembre 2005, registrata alla medesima data. |
|
(2) |
Con lettera del 9 novembre 2005, la Commissione ha informato il Belgio di aver deciso d'iniziare riguardo all'aiuto in oggetto la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato. Il 25 novembre 2005 si è svolta una riunione con le autorità belghe. |
|
(3) |
Le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 13 gennaio 2006, registrata alla medesima data. |
|
(4) |
La decisione della Commissione d'iniziare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 febbraio 2006 (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul provvedimento in oggetto, ma non ha ricevuto nessuna osservazione. |
DESCRIZIONE DELL'AIUTO
La beneficiaria
|
(5) |
La beneficiaria dell'aiuto è la Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk (indicata nella presente decisione come la «Ford Genk»), che fa parte della Ford Motor Company. Nell'ambito di una ristrutturazione generale della Ford Europa, a fine 2003 lo stabilimento di Genk, operante dal 1964, ha subito una considerevole riduzione del personale, nella misura di circa 3 000 dipendenti. Alla stessa epoca, la società ha annunciato un programma d'investimenti dotato di circa 700 milioni di euro, destinati essenzialmente a un nuovo sistema flessibile di produzione. Il programma prevedeva che alla produzione, già in corso, del modello Mondeo si aggiungesse la produzione della nuova generazione del modello Galaxy e di un terzo modello. Lo stabilimento ha attualmente circa 5 000 dipendenti e nel 2004 ha prodotto 207 163 autoveicoli. In Belgio il gruppo Ford è presente anche a Gand, con uno stabilimento Volvo. |
Il programma di formazione
|
(6) |
Secondo le informazioni fornite dal Belgio, i costi ammissibili del programma di formazione ammontano in totale a 33,84 milioni di euro. In questo totale sono comprese misure rispettivamente di formazione specifica, per l'importo di 25,34 milioni di euro, e di formazione generale, per l'importo di 8,5 milioni di euro. |
|
(7) |
I costi ammissibili e gli importi rispettivi previsti nel programma riguardano:
|
|
(8) |
Il totale dei costi ammissibili è ripartito come segue, in funzione del tipo di spesa:
|
L'aiuto
|
(9) |
L'aiuto proposto consiste in una sovvenzione diretta a favore della Ford Genk, dell'importo di 12 279 423 euro per il periodo 2004-2006. Di quest'importo, 4 677 408 euro (il 38 %) costituiscono l'aiuto per la formazione generale e 7 602 015 euro (il 61 %) l'aiuto per la formazione specifica. L'aiuto sarà accordato in forma di aiuto «ad hoc» dalla Comunità fiamminga (Vlaamse Gemeenschap). Il Belgio ha assicurato che l'aiuto a favore della formazione non sarà cumulato con altri aiuti a copertura dei medesimi costi. |
|
(10) |
L'importo dei suddetti aiuti corrisponde a un'intensità di aiuto del 55 % per la formazione generale e del 30 % per la formazione specifica. |
DECISIONE D'INIZIARE LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
|
(11) |
Nella decisione d'iniziare la procedura formale di esame, la Commissione ha espresso dubbi riguardanti 1) l'ampio novero dei costi ammissibili secondo l'interpretazione delle autorità belghe e 2) la ripartizione di certe voci di spesa tra le categorie di formazione specifica o di formazione generale. |
|
(12) |
Per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione si è chiesta se varie delle spese previste dal Belgio siano compatibili con l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (3). Si tratta delle seguenti spese:
|
|
(13) |
Per quanto riguarda la ripartizione tra formazione «generale» e «specifica», la Commissione ha ritenuto che forse le autorità belghe abbiano applicato a determinate spese del progetto una definizione troppo ampia di che cos'è la formazione generale. I dubbi della Commissione riguardavano le voci «costi dei servizi di consulenza» e «costi del personale quando non lavora nel processo di produzione». Secondo le autorità belghe, il Servizio Formazione della Ford Genk stima che circa il 70 % di tali costi abbiano riguardato la formazione di portata generale. Tuttavia, non era stata fornita nessuna prova a sostegno di tale asserzione. |
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL BELGIO
|
(14) |
Nella risposta alla lettera che annunciava l'inizio della procedura formale di esame, le autorità belghe hanno presentato le seguenti osservazioni:
|
VALUTAZIONE DELL'AIUTO
Esistenza di un aiuto di Stato
|
(15) |
La misura notificata dal Belgio a favore della Ford Genk costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti, essa è stata accordata in forma di sovvenzione finanziata dallo Stato o mediante risorse statali, è una misura selettiva, poiché riguarda soltanto la Ford Genk, ed è tale da poter falsare la concorrenza all'interno della Comunità, conferendo a tale impresa un vantaggio rispetto alle altre concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. Infine, il mercato automobilistico è caratterizzato da scambi intensivi tra gli Stati membri e quindi l'aiuto potrebbe incidere sugli scambi tra gli Stati membri. |
Base giuridica della valutazione
|
(16) |
Il Belgio chiede che l'aiuto sia approvato in base al regolamento (CE) n. 68/2001. Infatti, l'aiuto è inerente a un programma di formazione. |
|
(17) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, se l'importo dell'aiuto concesso ad un'unica impresa per un singolo progetto di formazione è superiore a 1 milione di EUR, tale aiuto non è esentato dall'obbligo di notifica previsto all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La Commissione osserva che l'aiuto previsto ammonta a 12 279 423 euro, che deve essere concesso a un'unica impresa e che il progetto di formazione è un progetto singolo. La Commissione ritiene quindi che all'aiuto proposto si applichi l'obbligo di notifica, al quale il Belgio ha ottemperato. |
|
(18) |
Al considerando 16 del regolamento (CE) n. 68/2001 è spiegato perché questo tipo di aiuto non può essere esentato dall'obbligo di notifica: «È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione». |
|
(19) |
Nel valutare un aiuto singolo a favore della formazione che, per il suo importo, non beneficia dell'esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 68/2001 e che quindi deve essere valutato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la Commissione applica i medesimi orientamenti figuranti nel regolamento (CE) n. 68/2001. Tenuto conto del considerando 4 del regolamento (CE) n. 68/2001, secondo il quale la Commissione esamina le notifiche in base ai criteri stabiliti nel regolamento stesso, la Commissione si accerta anche se si possano approvare tutti i costi ammissibili, avvalendosi di nuovo dell'ampio potere discrezionale conferitole dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Simili misure vanno valutate in modo da assicurare la coerenza nella prassi decisionale e la parità di trattamento (4). |
Compatibilità con il mercato comune
|
(20) |
Nel valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato comune, la Commissione deve quindi verificare se tutti i punti sui quali essa aveva espresso dubbi al momento d'iniziare il procedimento formale di esame siano consoni con il mercato comune ai termini del regolamento (CE) n. 68/2001 e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato. Si tratta in particolare dei seguenti punti. |
I) Per quanto riguarda i costi ammissibili
|
(21) |
La Commissione osserva che l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 68/2001 prevede come costi ammissibili di un progetto di aiuto a favore della formazione i seguenti costi:
|
|
(22) |
Il Belgio ha fornito uno schema dei costi de formazione, che consente alla Commissione d'individuare quali costi siano ammissibili tra quelli proposti. Secondo le informazioni trasmesse dal Belgio, i costi del personale per i partecipanti al progetto di formazione non sono superiori al totale degli altri costi ammissibili.
|
|
(23) |
L'articolo 4, paragrafo 7, lettera d) del regolamento (CE) n. 68/2001 prevede la possibilità di considerare come costi potenzialmente ammissibili l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota inerente al loro uso esclusivo ai fini del progetto di formazione in questione. Tra i costi potenzialmente ammissibili non sono menzionati quelli relativi agli immobili. Nel caso in esame, le «sale di formazione» consistono in varie infrastrutture, allestite in sale delimitate da pareti di vetro, che vengono utilizzate per attività di formazione. Poiché tali sale si trovano all'interno dello stabilimento, non sono degli immobili e si può ritenere che rientrino nella categoria «strumenti e attrezzature», definita nel regolamento (CE) n. 68/2001. |
|
(24) |
In tali condizioni, la Commissione ritiene che tali sale costituiscano costi ammissibili.
|
|
(25) |
La Commissione osserva che, in linea di principio, le grandi imprese hanno più probabilità di possedere un proprio Servizio Formazione e sono quindi meno propense a chiedere l'aiuto di servizi esterni di consulenza. Per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, l'aiuto deve anche essere proporzionato all'obiettivo da conseguire e non deve alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. In tali condizioni, la Commissione ritiene che sarebbe discriminatorio nei confronti della categoria delle grandi imprese rifiutare di applicare l'articolo 4, paragrafo 7, lettera e) del regolamento (CE) n. 68/2001 ai costi derivanti dai servizi interni di formazione. La Commissione accetta quindi di classificare tali costi tra le spese ammissibili. |
|
(26) |
La Commissione applicherà i medesimi criteri della presente decisione per ogni caso analogo che le sarà notificato. |
|
(27) |
La Commissione respinge tuttavia l'argomentazione delle autorità belghe secondo la quale si deve considerare come facente parte della formazione generale la totalità dei costi in questione. A giudizio della Commissione, infatti, i servizi di consulenza hanno la medesima portata (generale/specifica) delle azioni di formazione alle quali essi sono correlati. Per evitare di compensare in misura eccessiva tali costi dei servizi di consulenza, si deve quindi applicare alle spese del Servizio Formazione, per la formazione di portata «generale» o «specifica», la medesima intensità massima di aiuto applicata alla corrispondente azione di formazione. Nell'ambito del progetto generale di formazione, i costi del Servizio Formazione saranno dunque ripartiti in costi «generali» e «specifici», secondo la percentuale delle azioni di formazione «generale» e «specifica» previste nel progetto. Nel caso in esame, prendendo come base le azioni di formazione per le quali la Commissione autorizza un aiuto, si ottiene la percentuale del 57,8 % per la formazione generale e del 42,2 % per la formazione specifica. |
|
(28) |
Intensità di aiuto più elevate comporterebbero una distorsione sproporzionata della concorrenza. A tale riguardo, la Commissione ritiene che l'obbligo delle imprese di assumere a proprio carico una parte ragionevole dei costi contribuisca all'efficacia e alla fattibilità del provvedimento. Per questo motivo, la Commissione reputa che un'intensità di aiuto più elevata altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Questo elemento dell'aiuto non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.
|
|
(29) |
Prima di decidere misure di ristrutturazione, un'impresa procede al raffronto tra, da un lato, il valore attuale del calo dei costi previsto per il futuro e, dall'altro, i costi della ristrutturazione. Le spese di formazione dei dipendenti che saranno addetti a nuove funzioni dopo la ristrutturazione costituiscono una parte dei costi normali e indispensabili della ristrutturazione. Difatti, una volta che l'impresa ha deciso di licenziare una buona parte del personale, la formazione temporanea dei suddetti dipendenti è indispensabile per assicurare la continuità della produzione e della qualità. L'impresa non ha altra scelta che sostenere queste spese di formazione per la manodopera rimanente, in modo da sostituire le capacità del personale licenziato. Di conseguenza, l'aiuto in esame avrebbe semplicemente l'effetto di sovvenzionare i costi normali e indispensabili della ristrutturazione dell'impresa, che questa avrebbe dovuto in ogni modo sostenere anche in mancanza di un aiuto. Un simile aiuto non appare quindi necessario e, comunque sia, non porterà a una formazione supplementare. |
|
(30) |
Inoltre, il considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001 spiega la logica degli aiuti di Stato a favore della formazione: la formazione ha in genere effetti esterni positivi per la società nel suo complesso, in quanto incrementa la riserva di lavoratori qualificati, dalla quale possono attingere altre imprese, e migliora la competitività dell'industria comunitaria. Nel caso in esame, tuttavia, la ristrutturazione porterà a una riduzione della riserva di lavoratori qualificati: essa sembra dunque contraria all'obiettivo esplicito del regolamento (CE) n. 68/2001. |
|
(31) |
Per essere compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, l'aiuto deve anche essere proporzionato all’obiettivo perseguito e non alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. Poiché la Ford Europa è una delle principali operatrici sul mercato comunitario della costruzione di autoveicoli, le forze del mercato dovrebbero bastare da sole ad assicurare la formazione risultante dalla ristrutturazione in questione. Ogni aiuto di Stato a favore di tale formazione sarebbe dunque, ai termini del considerando 11 del regolamento (CE) n. 68/2001, superiore al minimo necessario per conseguire l'obiettivo comunitario che le forze del mercato non consentirebbero da sole di ottenere e, di conseguenza, porterebbe a un'indebita distorsione della concorrenza. A tale riguardo, la Commissione osserva in particolare che, nonostante i dubbi da essa espressi nella decisione d'iniziare l'indagine, il Belgio non ha spiegato perché l'impresa non potesse intraprendere le attività di formazione senza aiuto. |
|
(32) |
La Commissione ritiene quindi che tali costi di ristrutturazione non possano beneficiare di un aiuto alla formazione.
|
|
(33) |
Da un anno, la Commissione ha accumulato prove secondo cui alcuni costruttori di autoveicoli mettono in concorrenza tra loro, per la produzione dei nuovi modelli, i propri stabilimenti di produzione siti in Stati membri diversi. Nella prospettiva della fabbricazione di un nuovo prodotto, questi costruttori mettono a confronto vari siti e poi decidono il sito da scegliere basandosi sul complesso dei costi di produzione, ossia tutti i tipi di costi, ma anche sugli aiuti governativi di qualsiasi tipo, in particolare gli aiuti a favore della formazione. Di fronte a questa realtà economica, e tenuto conto del conseguente rischio che alcuni aiuti a favore della formazione non contribuiscano all'obiettivo dell'interesse comune stabilito nel considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001, ma costituiscano semplicemente un aiuto al funzionamento, tale da alterare la concorrenza, la Commissione deve esaminare con maggiore accuratezza se l'aiuto sia necessario, «al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere» (considerando 11 del suddetto regolamento) (5). Questa valutazione è tanto più giustificata in quanto, attualmente, il settore automobilistico è caratterizzato da considerevole eccesso di capacità. |
|
(34) |
In casi precedenti, la Commissione non ha analizzato a fondo la necessità, per la voce dei costi di lancio, di un aiuto specifico a favore della formazione (6). Nondimeno, essa può essere indotta a farlo quando constata che vi sono stati sviluppi nelle condizioni economiche del mercato in questione. Al punto 52 della sentenza del 30 settembre 2003 nelle cause congiunte C-57/00 P e C-61/00 P (7), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che, qualunque interpretazione dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato [divenuto articolo 87, paragrafo 2, lettera c) abbia dato in passato la Commissione, tale interpretazione non può incidere sulla fondatezza né, quindi, sulla validità dell'interpretazione che la Commissione dà della medesima disposizione in un caso specifico. Allo stesso modo, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha indicato, al punto 177 della sentenza del 15 giugno 2005 nella causa T-171/02 (8), che si deve valutare esclusivamente nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) la legalità di una decisione della Commissione nella quale essa constati che un nuovo aiuto non risponde alle condizioni per l'applicazione della deroga ivi prevista, e non in base a una precedente prassi decisionale della Commissione, anche supponendo che si tratti di una prassi consolidata. |
|
(35) |
La Commissione osserva che, nell'industria automobilistica, produrre un nuovo modello è necessario per restare competitivi: in tale settore, lanciare un nuovo modello è quindi un fatto normale e regolare. Per produrre nuovi modelli, i costruttori di autoveicoli devono formare il loro personale nelle nuove tecniche da adottare. Le spese di formazione, correlate al lancio di un nuovo modello e necessarie a tale scopo, in genere sono sostenute dai costruttori di autoveicoli sulla sola base dello stimolo commerciale. L'impresa avrebbe quindi organizzato in ogni caso le attività di formazione in questione, anche in mancanza di aiuto. Di conseguenza, l'aiuto a favore della formazione non è necessario in tale contesto, non incita l'impresa a intraprendere attività «supplementari» di formazione oltre a quelle già svolte sulla base delle sole forze del mercato, coprirebbe spese di gestione che di norma sono sostenute dall'impresa e costituirebbe quindi un aiuto al funzionamento arrecante distorsioni di concorrenza. |
|
(36) |
D'altronde, l'installazione di una piattaforma unica nello stabilimento di Genk consentirà probabilmente di rendere più efficace la produzione dei nuovi modelli: dalla piattaforma unica, l’impresa trarrà quindi un profitto indiretto. Le forze del mercato bastano dunque, da sole, a stimolare l'impresa a intraprendere tale razionalizzazione del processo di fabbricazione ed a sostenere le relative spese di formazione. In tali condizioni, l'aiuto non è necessario perché coprirebbe normali spese di riorganizzazione di un'impresa. |
|
(37) |
Inoltre, le medesime argomentazioni presentate al punto 31, riguardanti il carattere proporzionato dell'aiuto e il divieto di un'indebita distorsione di concorrenza quali condizioni per assicurare la compatibilità con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si applicano anche alla formazione correlata al lancio di nuovi modelli. Ogni aiuto di Stato a favore di tale formazione sarebbe quindi superiore al minimo necessario per conseguire l'obiettivo comunitario che le forze del mercato non consentirebbero, da sole, di conseguire, e comporterebbe l'effetto di alterare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune. A tale riguardo, la Commissione osserva in particolare che, nonostante i dubbi espressi nella decisione d'iniziare l'indagine, il Belgio non ha spiegato perché l'impresa non potesse intraprendere le attività di formazione senza aiuto. |
|
(38) |
Di conseguenza, i costi di lancio non possono beneficiare di un aiuto a favore della formazione.
|
|
(39) |
Nella risposta alla decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine, le autorità belghe hanno assicurato, fornendo particolari, che la richiesta ufficiale di aiuto ha preceduto l'inizio del programma di formazione. La Commissione ritiene tali assicurazioni sufficienti per dissipare i dubbi espressi nella sua decisione d'iniziare l'indagine. |
|
(40) |
In base alle argomentazioni sin qui esposte, si devono ridurre i costi ammissibili del progetto sino all'importo di 20,31 milioni di euro. Su questo totale 13,29 milioni di euro, ossia il 65 %, corrispondono ai costi del personale partecipante alla formazione. |
|
(41) |
La Commissione osserva che a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera f) del regolamento (CE) n. 68/2001, questi costi sono ammissibili sino all'equivalente del totale degli altri costi ammissibili. Su tale base, nel caso in esame è necessario un adeguamento supplementare per riportare tali costi a un livello equivalente al totale degli altri costi (9). Da tale è adeguamento risulta, come totale dei costi ammissibili, l'importo di 14,04 milioni di euro. |
II) Riguardo alla natura della formazione
|
(42) |
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 si distingue tra le azioni di formazione specifica e le azioni di formazione generale. |
|
(43) |
All'articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 68/2001 è definita come formazione specifica la formazione che comprende insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche non trasferibili, o solo limitatamente, ad altre imprese o settori di occupazione. |
|
(44) |
All'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 68/2001 è definita come formazione generale la formazione che comprende insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliora in misura significativa la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è considerata generale se, per esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti o se ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. |
|
(45) |
Per essere compatibile con il mercato comune, l'aiuto a favore della formazione non deve superare, rispetto ai costi ammissibili, le intensità massime di aiuto ammissibili, stabilite all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 68/2001. Questi massimali dipendono tra l'altro dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, dalla regione nella quale essa ha sede e dalla categoria di retribuzioni in questione. La Commissione osserva che la Ford Genk è una grande impresa, che il progetto è previsto in una zona (la provincia del Limburgo) la quale può beneficiare di un aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e che, tra i partecipanti alla formazione, non si trova nessuna delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 68/2001. In tali circostanze, sono autorizzate intensità massime di aiuto del 30 % per la formazione specifica e del 55 % per la formazione generale. |
|
(46) |
A giudizio della Commissione, nella risposta alla decisione d'iniziare il procedimento formale d'indagine il Belgio le ha presentato informazioni e garanzie sufficienti riguardo alla natura della formazione, in particolare le ha comunicato i nomi delle imprese esterne incaricate della formazione generale e si è impegnato a rettificare, a posteriori, ogni divario nella percentuale di formazione generale proposta. Questo tipo di rettifica seguirà le conclusioni dell'audit che effettueranno i servizi economici della regione fiamminga (in base al quale sarà determinata definitivamente la percentuale esatta di formazione generale). |
Osservazioni finali
|
(47) |
La Commissione constata che al caso in esame non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2 del trattato, poiché l'aiuto in oggetto non persegue nessuno degli obiettivi indicati in tali disposizioni di deroga. Del resto, il Belgio non ha presentato nessuna argomentazione in questo senso. L'aiuto notificato non è inteso a promuovere la realizzazione di un importante progetto d'interesse comune europeo né a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro né a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Per tali motivi, la Commissione ritiene che l'aiuto a copertura dei costi menzionati al punto 7 non possa beneficiare, a titolo dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) o d), del trattato, di una deroga all'incompatibilità di base degli aiuti di Stato con il mercato comune. Non può applicarsi neanche la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, poiché l'aiuto in oggetto è inteso a promuovere la formazione in una zona alla quale non si applica tale disposizione del trattato. Si applica invece l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto l'aiuto riguarda la promozione della formazione e dello sviluppo regionale, un elemento di cui si è già tenuto conto nel complesso dell'esame sin qui effettuato. |
Conclusione
|
(48) |
Secondo la Commissione, una parte dei provvedimenti notificati dal Belgio, quali sono descritti ai punti da 21 a 41, riguardano spese non ammissibili oppure un aiuto che non è necessario perché vengano intraprese le azioni di formazione in questione. Tali provvedimenti non sono compatibili con il mercato comune in base a una qualunque deroga prevista dal trattato. Di conseguenza, essi devono essere vietati. Secondo le autorità belghe, l'aiuto non è ancora stato erogato: non si deve quindi procedere al recupero. |
|
(49) |
Gli altri provvedimenti facenti parte della proposta, che consistono in 14,04 milioni di euro di costi ammissibili, il che corrisponde ad aiuti dell'importo di 6 240 555 euro, rispettano i criteri di compatibilità con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di un progetto di formazione presso la Ford-Werke GmbH, Fabrieken te Genk, è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda l'importo di 6 038 868 euro.
Per tale motivo, questa parte dell'aiuto non può essere eseguita.
Il rimanente importo dell'aiuto di Stato, per l'ammontare di 6 240 555 euro, è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.
Articolo 3
Destinatario della presente decisione è il Regno del Belgio.
Fatto a Bruxelles, addì 4 luglio 2006
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 47 del 25.2.2006, pag. 14.
(2) Cfr. nota 1.
(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).
(4) Vedasi per esempio la sentenza della Corte di giustizia, del 24 marzo 1993, nella causa C-313/90, Racc. 1991 pag. I-1125, punto 44, e l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).
(5) Tale impostazione corrisponde a quella adottata nei casi General Motors Anversa (n. N 624/2005, procedimento formale iniziato il 26 aprile 2006, non ancora pubblicato nella GU), Auto Europa (n. N 3/2006, procedimento formale iniziato il 16 maggio 2006, non ancora pubblicato nella GU) , e WEBASTO Portogallo (n. N 653/2005, approvato il 16 maggio 2006, non ancora pubblicato nella GU). In quest'ultimo caso, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto era necessario e che gli effetti positivi sull'interesse comune prevalevano sulle eventuali distorsioni delle condizioni degli scambi grazie al combinarsi di vari elementi: in particolare, il programma di formazione andava oltre le esigenze fondamentali del beneficiario, il che riflette il fatto che, per la maggior parte, i corsi di formazione riguardano qualifiche trasferibili (predominanza della formazione generale). Inoltre, la Commissione ha constatato che, in una regione assistita nella quale la manodopera ha qualifiche limitate, la formazione mirava a preparare i dipendenti neoassunti a intraprendere nuove attività in uno stabilimento nuovo, che utilizzava una tecnologia non ancora disponibile nello Stato membro interessato.
(6) Vedansi, per esempio, la decisione 2003/665/CE della Commissione, del 13 maggio 2003 relativa al caso Volvo Cars NV (n. C 77/2002, GU L 235 del 23.9.2003, pag. 24) e la decisione 2003/592/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al caso Opel Belgium NV (n. C 78/2002, GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 21).
(7) Sentenza della Corte di giustizia, del 30 settembre 2003, nelle cause C-57/00P e C-61/00P, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH, Racc. 2003, pag. I-9975.
(8) Sentenza del Tribunale di primo grado, del 15 giugno 2005, nella causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.
(9) Riducendo l'importo dei costi del personale partecipante al progetto di formazione, la Commissione ha ridotto i costi del personale che seguiva un corso di formazione specifica.