13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

relativa all'aiuto di stato al quale la Finlandia ha dato esecuzione in forma di aiuto all'investimento in favore di Componenta Oyj

[notificata con il numero C(2005) 3871]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/900/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 10 marzo 2004 il sindacato dei lavoratori metalmeccanici dell'impresa svedese Componenta Alvesta AB (Metalls Verkstadsklubb vid Componenta Alvesta AB) ha informato la Commissione che la città finlandese di Karkkila aveva concluso un'operazione finanziaria con l'impresa Componenta Oyj (di seguito «Componenta»), che a parere del sindacato conteneva elementi di aiuto di Stato. Sulla base di queste informazioni, la Commissione ha richiesto spiegazioni alla Finlandia. Con lettera del 22 giugno 2004 la Finlandia ha fornito alla Commissione le informazioni richieste.

(2)

Con lettera del 19 novembre 2004 la Commissione ha comunicato alla Finlandia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito al presunto aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'aiuto.

(4)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parti interessate.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5)

Componenta Oyj (di seguito «Componenta») è una società metallurgica attiva a livello internazionale, avente sede a Karkkila, in Finlandia. Componenta possiede unità di produzione in Finlandia, nei Paesi Bassi e in Svezia. Nel 2004 la società ha realizzato gran parte del suo fatturato pari a 316 milioni di EUR nei paesi nordici e in Europa centrale. Il gruppo Componenta ha circa 2 200 dipendenti.

(6)

Il presunto aiuto è stato accordato a Componenta nel dicembre 2003, con due operazioni distinte. Da una parte, è stata conclusa un'operazione di acquisto da parte della città di Karkkila (di seguito «Karkkila») del 50 % delle azioni della società immobiliare Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy (di seguito«KK»), fino ad allora detenuta in parti uguali da Componenta e da Karkkila. Dall'altra, Karkkila ha accordato a KK un prestito ad interesse zero, utilizzato da KK per rimborsare un prestito di pari importo concessole da Componenta nel 1996. L'importo totale delle due operazioni ammonta a 2 383 276,50 EUR (713 092,50 EUR per l'acquisto delle azioni e 1 670 184 EUR per il rimborso del prestito) (3).

(7)

Il prezzo pagato per le azioni è stato calcolato sulla base della stima del valore netto della società (attività meno passività), diviso per due, in quanto Componenta deteneva il 50 % del capitale di KK. Dato che il valore netto di KK è stato stimato a 1 495 918 EUR, il valore della metà delle sue azioni era pari a 747 958 EUR. Tuttavia, il prezzo delle azioni è stato fissato a 713 092,50 EUR, un importo leggermente inferiore.

(8)

Il contratto di vendita concluso tra Karkkila (acquirente) e Componenta (venditore) stipulava inoltre quanto segue:

a.

«Il venditore si impegna a realizzare nel territorio della città di Karkkila investimenti per ampliare la capacità di produzione di Componenta Karkkila Oy, come specificato all'allegato 1 del presente contratto. Si stima che nel 2004 gli investimenti consentiranno di creare direttamente a Karkkila tra 50 e 70 posti di lavoro a tempo pieno (nel 2003 l'impresa ha impiegato in media 130 dipendenti).

b.

Qualora nel 2004 il venditore non abbia ancora avviato gli investimenti di ampliamento secondo le modalità specificate alla precedente lettera, l'acquirente ha il diritto di annullare l'operazione a sua discrezione.»

(9)

L'allegato 1 al contratto di vendita precisava che Componenta avrebbe fuso le attività di due fonderie del gruppo (la fonderia di Alvesta, in Svezia, e la fonderia di Karkkila) che operavano ad un basso tasso di utilizzazione, che era necessario effettuare un'analisi sulla base della quale decidere dell'ubicazione della nuova fonderia, che occorreva avviare trattative con i dipendenti sulla chiusura del sito di Alvesta o di quello di Karkkila e che si sarebbe proceduto ad una pianificazione dettagliata della nuova fonderia, ivi compreso il trasferimento degli impianti di produzione dall'una all'altra delle due fonderie. È chiaro, pertanto, che la decisione era legata al trasferimento degli impianti di produzione dall'uno all'altro dei due siti.

(10)

Secondo le informazioni contenute nella relazione annuale di Componenta per il 2004, la fonderia svedese di Alvesta è stata chiusa nel maggio 2005 e la produzione e gli impianti sono stati trasferiti a Karkkila, in Finlandia. Secondo le informazioni fornite dalla società, la chiusura del sito di produzione in Svezia e gli investimenti realizzati in Finlandia hanno generato costi per un totale di 13 milioni di EUR.

(11)

La Finlandia sostiene che l'operazione tra Componenta e Karkkila è stata conclusa alle condizioni di mercato e non ha comportato alcun aiuto. Nella decisione di avviare il procedimento formale di esame, la Commissione ha nondimeno espresso dubbi sul fatto che l'operazione sia stata effettivamente conclusa alle condizioni di mercato. Secondo la Commissione, qualora il prezzo di acquisto fosse superiore al valore di mercato delle azioni, si configurerebbe un aiuto a favore di Componenta, il cui importo sarebbe pari alla differenza tra i 2,4 milioni di EUR pagati da Karkkila a Componenta e il prezzo che un investitore privato sarebbe stato disposto a pagare.

(12)

La Commissione ritiene inoltre che le summenzionate clausole del contratto di vendita indichino chiaramente che l'operazione non è stata realizzata alle condizioni di mercato, ma che essa era intesa piuttosto come un compenso accordato a Componenta per i nuovi investimenti nel territorio di Karkkila in connessione con la chiusura della fonderia di Alvesta.

(13)

Dopo l'acquisizione delle azioni di KK detenute da Componenta, Karkkila ha deciso di liquidare KK e di trasferirne i terreni alla città.

III.   COMMENTI DELLA FINLANDIA

(14)

Dato che i terreni erano le uniche attività importanti detenute da KK, la Finlandia ha spiegato in dettaglio in che modo sono stati valutati al momento della fissazione del prezzo delle azioni:

a.

per la valutazione dei terreni destinati alla costruzione di case unifamiliari, di villette a schiera e di palazzine erano stati utilizzati gli stessi criteri seguiti dalla città nella vendita dei terreni di sua proprietà. Secondo la Finlandia, si trattava di un valore pari o inferiore al prezzo di mercato. La Finlandia ha inoltre trasmesso copia della lettera di un agente immobiliare autorizzato, secondo la quale il prezzo di mercato al metro quadrato delle varie tipologie di terreni era leggermente superiore al prezzo preso in considerazione ai fini dell'operazione in esame;

b.

per quanto riguarda il grande terreno sito al centro di Karkkila, il cosiddetto Asemansuo, la Finlandia afferma che il prezzo di acquisto è stato calcolato tenendo conto della limitazione del diritto di costruzione prevista nel piano urbanistico, senza fornire informazioni sulle modalità di fissazione del prezzo al metro quadrato;

c.

per quanto riguarda infine il valore del terreno destinato a parchi, l'agente immobiliare ha sostenuto che la valutazione di 456 000 EUR corrispondeva al prezzo di mercato.

(15)

La Commissione ha chiesto alla Finlandia una valutazione al prezzo di mercato di tutti i terreni di proprietà di KK al momento della stipula del contratto di vendita. Nella loro risposta, le autorità finlandesi hanno sostenuto che la valutazione non era necessaria, dal momento che Karkkila e Componenta avevano incaricato un agente immobiliare di procedere alla valutazione di terreni con caratteristiche analoghe ai terreni oggetto dell'operazione e che pertanto la valutazione al prezzo di mercato era già stata effettuata.

(16)

Per quanto riguarda la clausola del contratto di vendita che prevedeva che Karkkila avrebbe acquistato le azioni che Componenta deteneva in KK soltanto a condizione che Componenta avesse realizzato investimenti in nuovi impianti di produzione (nel quadro del trasferimento a Karkkila della produzione della fonderia svedese di Alvesta), la Finlandia contesta l'argomentazione della Commissione secondo la quale la clausola indicherebbe che l'operazione non sarebbe stata conclusa alle condizioni di mercato. Secondo la Finlandia la clausola sarebbe giustificata dal fatto che l'ampliamento delle attività di Componenta nell'impianto di Karkkila sarebbe stato vantaggioso per la città, dato che sue entrate ne sarebbero risultate accresciute. L'operazione avrebbe inoltre fatto crescere la domanda di beni immobili, aumentando così il valore dei terreni di proprietà di KK. Se ciò non fosse stato, Karkkila non avrebbe avuto «bisogno» di concludere l'operazione.

(17)

Alla domanda della Commissione se Componenta aveva cercato un altro acquirente per le azioni, la Finlandia ha risposto di no, dichiarando che Karkkila godeva del diritto di prelazione sulle azioni al prezzo di mercato in caso di cessione da parte di Componenta della sua partecipazione in KK.

(18)

Infine, per quanto riguarda il prestito, la Finlandia ha confermato che il rimborso del prestito concesso da Componenta tramite nuovi fondi messi a disposizione di KK da parte di Karkkila costituiva parte integrante del contratto di vendita delle azioni concluso tra Karkkila e Componenta e che «il prezzo totale di acquisto» comprendeva sia il pagamento delle azioni che il rimborso del prestito.

(19)

A questo riguardo la Finlandia sostiene che anche l'operazione relativa al prestito è stata effettuata alle condizioni di mercato, dato che l'importo complessivo di 2,37 milioni di EUR versato a Componenta per le azioni e per il prestito rappresentava meno della metà del valore di mercato di KK. La Finlandia sostiene inoltre che la situazione finanziaria di KK era migliorata dal 1996, anno in cui Componenta aveva concesso il prestito all'impresa.

IV.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(20)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Conformemente alla giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali europei, il criterio dell'incidenza sugli scambi è soddisfatto se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dia luogo a scambi tra Stati membri.

(21)

Le attività di Componenta danno luogo a scambi tra Stati membri. Di conseguenza, ogni aiuto concesso all'impresa potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nella nozione di risorse statali rientra anche l'assistenza finanziaria concessa da enti regionali e locali (4).

(22)

Nella decisione di avviare il procedimento formale di esame, la Commissione ha precisato che l'importo dell'aiuto corrisponderebbe alla differenza tra il prezzo che un investitore privato sarebbe stato disposto a pagare per le azioni e il prezzo di acquisto di 2,37 milioni di EUR.

(23)

La Commissione rileva inoltre che il prezzo totale di acquisto è composto di due elementi. Il primo elemento è costituito dall'importo di 0,7 milioni di EUR ricevuto in contanti da Componenta a pagamento delle azioni; il secondo elemento è rappresentato dal rimborso del prestito di 1,67 milioni di EUR che l'impresa aveva concesso a KK. Riassumendo, Componenta ha ricevuto in totale 2,37 milioni di EUR per l'operazione in oggetto. I due elementi vengono valutati separatamente.

(24)

La Commissione rileva che Componenta avrebbe potuto scegliere la soluzione alternativa di trasferire le attività dalla fonderia di Karkkila a quella di Alvesta. È pertanto comprensibile che Karkkila fosse preoccupata alla prospettiva della chiusura di un impianto di produzione e della relativa perdita di posti di lavoro che ne sarebbe derivata.

(25)

Inoltre, potrebbe essere esatta l'argomentazione che la domanda di terreni sarebbe aumentata se uno dei principali datori di lavoro presenti in città avesse ampliato le sue attività anziché ridurle. Tuttavia, il fatto che l'acquisto delle azioni di KK e la concessione del prestito all'impresa fossero vincolati alla decisione di investimento di Componenta e che la città aveva persino il diritto di annullare l'intera operazione nel caso in cui Componenta non avesse realizzato i previsti investimenti a Karkkila dimostra che la decisione della città di concludere l'operazione con Componenta non era basata unicamente sul valore di mercato di KK, ma teneva conto anche di altre considerazioni.

(26)

Tuttavia, secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, sancito dalla Corte di giustizia, un tale investitore prende le sue decisioni tenendo conto del rendimento atteso, tralasciando ogni considerazione sociale, settoriale o di politica regionale. Dato che l'investimento di Componenta in una nuova unità di produzione costituiva una condizione diretta dell'operazione finanziaria in esame, si può concludere che Karkkila non ha agito secondo il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Se si accettassero considerazioni quali l'aumento delle entrate fiscali e del benessere generale della città come considerazioni di un investitore operante in un'economia di mercato si confonderebbero la funzione della città come autorità pubblica e il ruolo che le compete come comproprietaria di KK.

(27)

La Commissione rileva anche che nella riunione del 1o settembre 2003 il consiglio comunale di Karkkila aveva affermato che l'operazione con Componenta era direttamente legata alla decisione dell'impresa di investire a Karkkila, e che una volta che la città avesse acquistato le azioni di KK, Componenta avrebbe avuto i fondi necessari per gli investimenti da realizzare nella fonderia di Karkkila.

(28)

Queste osservazioni confermano ulteriormente la conclusione della Commissione che l'operazione non è stata effettuata alle condizioni di mercato.

(29)

Il prezzo pagato per le azioni di KK rappresenta un elemento dell'operazione finanziaria conclusa tra Karkkila e Componenta. A questo riguardo, occorre accertare se il prezzo pagato corrisponda al prezzo di mercato.

(30)

La Finlandia ha giustificato il prezzo delle azioni di KK in termini di valore netto delle attività possedute dall'impresa. Tuttavia, nel caso di specie l'operazione in esame consiste nell'acquisto delle azioni di un'impresa e non nella vendita di beni immobili. Per un tale investimento, l'investitore operante in un'economia di mercato baserebbe la sua valutazione del prezzo di mercato principalmente sul rendimento atteso dell'investimento, in quanto egli effettua i suoi investimenti in vista dei profitti, ossia del rendimento atteso che può ricavarne. Pertanto, nella fattispecie, egli avrebbe tenuto conto del rapporto tra capitale investito e rendimento atteso annuo delle azioni per valutare se l'investimento gli consentisse di realizzare un guadagno adeguato in rapporto ad altre possibilità di investimento.

(31)

Sulla base dei risultati registrati dall'impresa negli ultimi anni, il rendimento di un investimento in KK sarebbe stato chiaramente negativo. Inoltre, non vi è nessuna indicazione che la situazione sarebbe potuta migliorare in futuro. La Finlandia non ha notificato un piano di impresa di KK mirante a migliorare la redditività dell'impresa, né ha affermato che Karkkila si attendesse un miglioramento dei profitti e del rendimento.

(32)

I risultati negativi di KK erano dovuti al fatto che l'impresa era chiaramente in difficoltà, che la domanda relativa ai terreni di sua proprietà era debole e che i ricavi che l'impresa riusciva a trarne erano solo marginali. KK aveva registrato perdite negli ultimi quattro anni, il volume delle vendite era particolarmente basso, non era stata in grado di distribuire dividendi e si trovava in una situazione finanziaria precaria. Oltre a ciò, le difficoltà finanziarie avevano prevalso nonostante i prestiti a tasso zero di cui la società beneficiava. Se avesse dovuto finanziare la sua attività tramite prestiti normali su cui fossero stati applicati interessi, si sarebbe trovata in una situazione ancora più critica. Tenuto conto di questi precedenti e in mancanza di qualsiasi prospettiva di miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa, un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe potuto attendersi alcun rendimento dalle azioni di KK. Per questo motivo, la Commissione ritiene che il valore delle azioni di KK fosse pari a zero.

(33)

Questa conclusione è confermata dal fatto che, come già menzionato, l'attività di KK era in gran parte finanziata da due prestiti a tasso zero degli azionisti. Ciò significa che in caso di cessione della proprietà delle azioni dell'impresa, il nuovo proprietario avrebbe dovuto assumersi anche i prestiti a tasso zero, una condizione che come verrà spiegato in seguito, un investitore operante in un'economia di mercato non avrebbe accettato.

(34)

Come già spiegato, l'elemento determinante è il rendimento atteso a lungo termine, che può differenziarsi dal rendimento effettivamente conseguito in passato. Tuttavia, l'investitore operante in un'economia di mercato terrebbe conto anche dei risultati realizzati in passato. Per quanto riguarda il rendimento atteso, la questione fondamentale è sapere se era ragionevole prevedere che KK potesse generare un reddito adeguato tramite la vendita e l'affitto di terreni. La questione è legata alla determinazione del valore globale dei terreni, come verrà illustrato in seguito.

(35)

La Finlandia ha spiegato che il valore dei terreni di proprietà di KK aveva fatto da base per la valutazione delle azioni. È vero che nel prendere la sua decisione l'investitore operante in un'economia di mercato tiene conto anche del valore netto delle attività. I dati di base utilizzati dalla Finlandia per la valutazione delle attività sono riassunti nella tabella che segue.

Tabella 1.

Valore di KK secondo la Finlandia

Tipologia di terreno

Valore secondo la Finlandia (in euro)

Per case unifamiliari

1 031 565

Per villette a schiera e palazzine

1 136 849

Asemansuo

2 358 158

Parchi e spazi pubblici

491 738

Altro (Haapala)

49 678

Valore globale dei terreni

5 067 988

Capitale netto di KK

- 231 595

Passività di KK

-3 340 475

Valore netto di KK

1 495 918

50 % del valore netto di KK

747 959

Prezzo pagato dalla città

713 092

Aiuto

0

(36)

La comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità  (5) non si applica direttamente, dato che l'operazione ha riguardato le azioni di una società e non beni immobili. Tuttavia, nella fattispecie la comunicazione della Commissione può essere applicata per analogia, dato che il suo obiettivo, che è quello di assicurare che le operazioni immobiliari tra autorità pubbliche e imprese private non contengano elementi di aiuto, è pertinente sia per la vendita che per l'acquisto di terreni da parte di imprese pubbliche e perché nel caso in esame la Finlandia sostiene che la valutazione dei terreni ha fatto da base per la fissazione del prezzo delle azioni. La comunicazione prevede che, qualora la vendita avvenga in assenza di una procedura di offerta incondizionata, la valutazione dei terreni deve essere effettuata, prima della vendita, da uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti.

(37)

La Commissione rileva che nel caso di specie il valore dei terreni non è stato determinato nel quadro di una procedura di offerta incondizionata. Pertanto la valutazione avrebbe dovuto essere effettuata da un perito estimatore indipendente. La questione è di sapere se la valutazione effettuata dalla Finlandia soddisfi questo requisito. La Commissione rileva innanzitutto che nella breve perizia dell'agente immobiliare trasmessa dalla Finlandia non è indicato chiaramente che l'oggetto della perizia è la valutazione dei terreni di proprietà di KK. La pertinenza della perizia verrà analizzata più in dettaglio nel prosieguo della presente decisione.

(38)

La Commissione osserva che i terreni di proprietà di KK sono stati valutati diversamente in funzione della loro tipologia (terreni destinati a case unifamiliari, a villette a schiera, a palazzine, terreni di Asemansuo, terreni destinati a parchi e spazi pubblici). Le varie tipologie di terreni vengono analizzate separatamente.

(39)

I terreni destinati alla costruzione di case unifamiliari sono stati valutati sulla base del prezzo ufficiale al metro quadrato applicato da Karkkila a tale tipologia di terreni, ossia 10,19 EUR/m2. La Commissione rileva che si tratta del prezzo al dettaglio, cioè del prezzo applicato dalla città in caso di vendita dei terreni a privati. La Finlandia ha anche trasmesso la perizia di un esperto immobiliare sul prezzo al metro quadrato (per il cliente finale, ossia anche in questo caso il prezzo al dettaglio) di varie tipologie di terreni a Karkkila. L'esperto immobiliare rileva che a Karkkila nel 2003 i terreni di questa tipologia venivano venduti ad un prezzo compreso tra 9,43 e 14,76 EUR/m2, e aggiunge, senza ulteriori precisazioni, che il prezzo applicato da Karkkila era prossimo al valore di mercato dei terreni.

(40)

La Commissione rileva, tuttavia, che i terreni di proprietà di KK destinati alla costruzione di case unifamiliari non sono stati oggetto di una vera valutazione esterna. Inoltre, non è stata effettuata una stima del loro prezzo all'ingrosso. Secondo la Commissione, è chiaro che il valore attribuito ai terreni per la vendita al dettaglio è nettamente più elevato che per la vendita di grandi estensioni (nel caso in esame, ad esempio, KK possedeva 80 lotti di terreno per case unifamiliari) che l'acquirente intenda rivendere in un secondo tempo, piuttosto che utilizzare per proprio conto.

(41)

Pertanto, una valutazione in cui il prezzo al dettaglio stimato di una certa tipologia di terreni viene semplicemente moltiplicato per la superficie totale dei terreni di proprietà di KK contiene due errori. Innanzitutto, i terreni in oggetto non sono stati valutati, in secondo luogo, la valutazione effettuata non indica la somma che un investitore operante in un'economia di mercato sarebbe stato disposto a pagare all'epoca dell'operazione, tenendo conto in particolare delle limitate dimensioni del mercato per questi terreni.

(42)

Per quanto riguarda i terreni destinati alla costruzione di villette a schiera e di palazzine, il cui valore complessivo è stato valutato a 1 136 849 EUR, la Finlandia rinvia alla valutazione effettuata dall'esperto immobiliare. La Commissione rileva che secondo la valutazione effettuata dall'esperto il valore dei terreni destinati alla costruzioni di villette a schiera è di 70-80 EUR al metro quadrato di superficie calpestabile e di 60-75 EUR al metro quadrato di superficie calpestabile per i terreni destinati alla costruzione di palazzine. La Finlandia ha utilizzato un valore di 74,02 EUR al metro quadrato di superficie calpestabile per i terreni destinati alla costruzioni di villette a schiera e di 79,56 EUR al metro quadrato per quelli destinati alla costruzione di palazzine. Queste cifre si situano dunque a metà della gamma di valori fornita dall'esperto immobiliare, o sono leggermente superiori. L'esperto immobiliare ha sottolineato inoltre che negli ultimi anni sono state concluse solo poche operazioni analoghe e che la domanda resta debole.

(43)

La Commissione rileva peraltro che anche per questa tipologia di terreni l'esperto immobiliare sembra abbia indicato il prezzo al dettaglio e non quello all'ingrosso, ossia il prezzo che un investitore operante in un'economia di mercato pagherebbe per l'acquisto in toto dei terreni nell'ambito di un'unica operazione. Dato che l'esperto immobiliare ha sottolineato che la domanda per questa tipologia di terreni resta debole, la Commissione ritiene che il prezzo di mercato all'ingrosso all'epoca dell'operazione in esame fosse nettamente sopravvalutato.

(44)

Per quanto riguarda i terreni situati in centro città (Asemansuo), che rappresentano circa la metà del valore stimato dei terreni di proprietà di KK (2 358 158 EUR) non sono chiare le modalità secondo le quali la stima del valore di mercato è stata effettuata. La Finlandia fa riferimento al prezzo al metro quadrato edificabile (79,56 EUR), moltiplicato per la superficie edificabile (29 640 m2). L'agente immobiliare cui la Finlandia fa riferimento ha tuttavia valutato questa tipologia di terreni a 50 EUR al metro quadrato edificabile, per un valore totale di 1 480 200 EUR. La differenza tra le due valutazioni è di 877 958 EUR. Trattandosi di un'unica grande estensione di terreno, è da presumere che nella valutazione di Asemansuo l'agente immobiliare si sia basato sul prezzo al dettaglio. La Commissione ritiene pertanto plausibile la cifra indicata dall'agente immobiliare. La Finlandia non ha fornito alcuna spiegazione della differenza significativa rispetto all'importo indicato nella perizia dell'esperto.

(45)

Per quanto riguarda i terreni destinati a parchi e spazi pubblici, valutati a 491 738 EUR, la Commissione dubita che abbiano un valore, in quanto non potendo essere sfruttati per attività produttive, non possono generare alcun rendimento, per cui un investitore operante in un'economia di mercato non sarebbe disposto a sborsare una tale cifra per questa tipologia di terreni.

(46)

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene che i terreni di proprietà di KK non siano stati correttamente valutati e che la loro valutazione non sia stata effettuata conformemente ai criteri enunciati in materia nella comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.

(47)

Se si considera unicamente la sopravvalutazione del terreno di Asemansuo, il valore totale dei terreni di proprietà di KK e quindi il valore dell'impresa, se calcolato sulla base delle sue attività, si riduce di 876 158 EUR a 619 760 EUR.

(48)

La Commissione ritiene inoltre che il valore dei terreni destinato a case unifamiliari, a villette a schiera, a palazzine e a parchi e spazi pubblici sia stato notevolmente sopravvalutato, in quanto la valutazione presenta due errori, già menzionati in precedenza: innanzitutto essa non verteva direttamente sui terreni in oggetto nel caso di specie e, in secondo luogo, il valore non corrisponde al prezzo che avrebbe ottenuto un investitore operante in un'economia di mercato nel caso avesse venduto in blocco i terreni all'epoca dell'operazione. Secondo la Finlandia, il valore totale dei terreni era pari a 2 660 152 EUR. La Commissione ritiene che i terreni siano stati sopravvalutati di oltre 619 760 EUR, ossia l'importo corrispondente al valore netto residuo di KK, secondo i calcoli effettuati dalla Finlandia, dopo la correzione della sopravvalutazione di Asemansuo. Di conseguenza anche calcolando in tal modo il valore delle azioni di KK, l'importo pagato da Karkkila per le azioni di KK costituisce per intero un aiuto a favore di Componenta.

Tabella 2.

Stima della Commissione dell'elemento di aiuto incluso nel prezzo delle azioni di KK:

 

in EUR

Valore netto di KK secondo la Finlandia

1 495 918

Riduzione sulla base della valutazione di Asemansuo effettuata dall'esperto immobiliare

876 158

Valore netto stimato di KK dopo la correzione

619 760

Ulteriore sopravvalutazione dei terreni secondo la Commissione

Almeno 619 760

Valore netto di KK sulla base del valore delle sue attività

0

(49)

Dato che l'investitore che avesse acquistato le azioni di KK non avrebbe potuto attendersi una remunerazione del suo capitale, e dato che i terreni sono stati sopravvalutati, la Commissione ritiene che il valore netto delle azioni fosse pari a zero. Inoltre, Componenta non ha neanche tentato di trovare un altro acquirente per le azioni detenute in KK. Questa circostanza costituisce un'ulteriore indicazione del fatto che Karkkila ha pagato un prezzo superiore a quello di mercato, dato che il tentativo di trovare un altro acquirente avrebbe costituito per lo meno un'utile occasione per accertare il prezzo di mercato delle azioni.

(50)

Pertanto, sulla base della valutazione dell'impresa e dei terreni di sua proprietà, la Commissione conclude che al momento del trasferimento di proprietà le azioni di KK erano prive di valore e che l'intero importo di 713 092 EUR pagato da Karkkila per l'acquisto costituisce un aiuto a favore di Componenta.

(51)

Tuttavia, se la Finlandia può provare che la sopravvalutazione dei terreni era inferiore a 617 760 EUR, l'elemento di aiuto dell'operazione potrebbe essere ridotto proporzionalmente. Le prove devono essere basate sulla valutazione rigorosa di un esperto indipendente. L'esperto deve godere di una buona reputazione, deve aver conseguito un titolo di studio di livello universitario, o equivalente in materia, deve avere un'esperienza adeguata ed essere competente nella valutazione delle tipologie di terreni e di edifici in esame, situati nell'area interessata. La valutazione deve precisare il prezzo all'ingrosso dei terreni di proprietà di KK all'epoca dell'operazione, cioè il prezzo che KK avrebbe potuto ottenere in quel momento se tutti i terreni fossero stati venduti alle condizioni di mercato.

(52)

L'operazione finanziaria conclusa tra Karkkila e Componenta prevedeva, come secondo elemento, che Karkkila accordasse a KK un prestito a tasso zero di 1,67 milioni di EUR, prestito che ha permesso a KK di rimborsare direttamente il prestito che le era stato concesso da Componenta nel 1996. Nel 1996 KK aveva ricevuto due prestiti, l'uno da Karkkila e l'altro da Componenta, concessi alle stesse condizioni, in quanto all'epoca l'impresa non era in grado di rispettare le sue obbligazioni nei confronti dei creditori privati. L'importo totale dei due prestiti era di 3,34 milioni di EUR.

(53)

La Finlandia sostiene che nel 2003 la situazione finanziaria di KK fosse buona. Essa fa riferimento in particolare ad una nota contenuta nella relazione annuale di KK per il 2003 in cui si afferma che il valore corrente dei terreni di proprietà dall'impresa era stimato a 5 052 459 EUR, ossia 1 971 845 EUR in più rispetto al loro valore contabile. Tuttavia, come illustrato nella sezione precedente, la Commissione non ritiene che i terreni di proprietà di KK valessero tanto.

(54)

Le relazioni annuali 2001, 2002 e 2003 di KK forniscono i seguenti dati fondamentali:

(Importi in EUR)

Vendite/ricavi

Risultato

Liquidità (a fine esercizio)

Capitale proprio (a fine esercizio)

2000

19 883

-14 817

94 147

- 207 052

2001

25 127

-16 180

65 576

- 223 233

2002

50 015

-1 879

53 425

- 225 113

2003

48 044

-6 481

28 256

- 231 595

(55)

Dalla tabella risulta chiaramente che la domanda di terreni è rimasta decisamente debole nel corso dei quattro anni presi in esame. La tabella mostra anche che l'impresa traeva ben pochi ricavi dalla vendita e dall'affitto dei terreni di sua proprietà. Appare anche chiaro che l'impresa stava esaurendo la liquidità e che presentava un bilancio insolito, con un capitale proprio costantemente in negativo. Occorre inoltre rilevare che la principale fonte di finanziamento dell'impresa (i prestiti accordati da Karkkila e da Componenta per un importo totale di 3,34 milioni di EUR) era a tasso zero. Se ai prestiti fosse stato applicato il tasso di interesse normale, l'impresa si sarebbe trovata in una situazione ben più critica.

(56)

Sulla base di queste informazioni, la Commissione non concorda con l'affermazione della Finlandia, la quale sostiene che la situazione finanziaria di KK fosse buona.

(57)

La questione è di sapere se KK avrebbe potuto rimborsare il prestito concesso da Componenta senza l'intervento di Karkkila.

(58)

Innanzitutto, la Commissione rileva che nel 1996, per salvare l'impresa dal fallimento, erano stati accordati a KK due prestiti a tasso zero di pari importo, uno da parte di Componenta e l'altro da parte di Karkkila. I due prestiti hanno conferito un chiaro vantaggio a KK. Un investitore operante in un'economia di mercato che avesse concesso un prestito analogo avrebbe preteso che venisse rimborsato in quote uguali ad entrambi i creditori. Il rimborso totale o parziale dei prestiti dovrebbe pertanto riguardare entrambi i creditori (Componenta e Karkkila), per evitare di conferire un vantaggio ad uno di essi.

(59)

Dato che con l'operazione in esame Componenta è stata integralmente rimborsata del prestito accordato, occorre esaminare se, in condizioni normali di mercato, KK sarebbe stata in grado di rimborsare anche il prestito concesso da Karkkila, in modo da non conferire un vantaggio a Componenta. La questione è dunque di sapere se KK avrebbe potuto raccogliere sul mercato l'importo di 3,34 milioni di EUR per rimborsare i prestiti ottenuti dai due azionisti.

(60)

Se KK non avesse ricevuto i due prestiti a tasso zero, e avesse dovuto pagare un tasso di interesse di mercato sull'importo di 3,34 milioni di EUR, le spese annue per interessi sarebbero ammontate ad almeno 265 000 EUR. Il calcolo si basa sul tasso di interesse di riferimento della Commissione per il 2003, aumentato del 4 %, conformemente alla pratica seguita dalla Commissione nel caso di imprese in difficoltà (3,95 % + 4 % = 7,95 % moltiplicato per 3,4 milioni).

(61)

Tenendo conto del risultato di bilancio degli ultimi esercizi e della situazione della liquidità, KK avrebbe dovuto aumentare rapidamente i ricavi annuali per essere in grado di pagare gli interessi dovuti su un prestito di tale importo. Dati i ricavi marginali o inesistenti generati dall'affitto dei terreni, l'impresa avrebbe potuto pagare gli interessi solo aumentando rapidamente le vendite di terreni.

(62)

Dato che, secondo l'esperto immobiliare, la domanda relativa ai terreni di proprietà di KK era debole (per villette a schiera e palazzine) e che l'area di Asemansuo non era pronta per lo sfruttamento edilizio, appare difficile che KK potesse aumentare rapidamente e in misura sensibile i ricavi annuali.

(63)

Più importante ancora, la vendita di terreni per pagare gli interessi sul prestito avrebbe significato che l'impresa avrebbe perso le sue principale attività al solo scopo di pagare gli interessi sul debito. Ad esempio, se KK avesse venduto terreni per almeno 300 000 EUR all'anno per pagare gli interessi sul prestito e per coprire alcune spese amministrative minime, in 10 anni avrebbe perso tutte le sue attività, rimanendo con un debito di 3,34 milioni di EUR.

(64)

Pertanto, la Commissione ritiene che anche un semplice calcolo dimostri chiaramente che KK non sarebbe stata in grado di sostituire i due prestiti a tasso zero con un prestito al tasso di mercato. Data la sua situazione finanziaria, è anche improbabile che KK sarebbe riuscita ad ottenere un prestito ai tassi di mercato di importo minore, in modo da rimborsare una parte dei prestiti a tasso zero.

(65)

La Commissione conclude pertanto che l'operazione grazie alla quale KK ha ricevuto da Karkkila un prestito a tasso zero di 1,67 milioni di EUR, utilizzato per rimborsare direttamente il prestito concesso da Componenta, non è conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e costituisce un aiuto di Stato a favore di Componenta.

(66)

Sulla base delle informazioni comunicate dalla Finlandia, l'importo dell'aiuto corrisponde all'intero importo pagato a Componenta nel quadro dell'operazione in esame. Detto importo comprende il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni di KK (713 092,50 EUR) e il prestito accordato a KK (1 670 184 EUR) grazie al quale l'impresa ha potuto rimborsare il prestito concessole da Componenta. La somma totale dell'aiuto è dunque di 2 383 276,50 EUR. Tuttavia, se la Finlandia può fornire prove che la sopravvalutazione dei terreni, mediante il summenzionato metodo, è inferiore a 617 760 EUR, l'elemento di aiuto contenuto nell'operazione di acquisto delle azioni (713 092,50 EUR) potrebbe essere ridotto proporzionalmente.

(67)

La Commissione rileva che i dubbi da essa espressi in merito alla rispondenza dell'operazione conclusa tra Karkkila e Componenta alle condizioni del mercato si sono rivelati fondati, e che pertanto Componenta ha ricevuto un aiuto pari a 2 383 276,50 EUR.

(68)

Essa rileva inoltre che l'aiuto di Stato è stato illegalmente concesso, dato che non è stato notificato alla Commissione.

(69)

La Commissione rileva inoltre che le attività di Componenta comportano scambi tra gli Stati membri e che tra le risorse statali rientra l'assistenza finanziaria concessa da enti regionali e locali (6).

(70)

Pertanto, la Commissione conclude che l'aiuto, di cui ai punti precedenti è stata dimostrata la sussistenza, rientra nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, perché è stato accordato con risorse statali, minaccia di falsare la concorrenza favorendo una singola impresa (Componenta) e incide sugli scambi tra Stati membri.

(71)

Le uniche deroghe al divieto sono quelle previste all'articolo 87 del trattato CE. Dato che l'aiuto mirava a finanziare un nuovo investimento nel territorio di Karkkila, la Commissione ha esaminato se Componenta avrebbe potuto beneficiare di un aiuto regionale all'investimento, ed è giunta alla conclusione che non sarebbe stato possibile per due ragioni.

(72)

Innanzitutto, secondo la carta degli aiuti regionali della Finlandia per il periodo 2000-2006, Karkkila non è situata in una regione assistita. In secondo luogo, Componenta non è una PMI ai sensi dei criteri fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7). Nel 2003 Componenta ha realizzato un fatturato di 178 milioni di EUR, mentre la definizione di PMI prevede che il fatturato non superi i 40 milioni di EUR. Inoltre, nello stesso anno l'impresa ha impiegato in media 1 595 dipendenti, rispetto ad un massimo di 250 previsti nella definizione di PMI.

(73)

La Commissione ritiene inoltre che l'aiuto non possa essere approvato sulla base di nessuna delle deroghe previste dal trattato CE, in particolare all'articolo 87. Pertanto, l'aiuto illegale è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato con gli interessi.

V.   CONCLUSIONE

(74)

La Commissione ritiene che la Finlandia abbia dato illegalmente esecuzione ad un aiuto per un importo totale di 2 383 276,50 EUR, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. L'aiuto è stato concesso illegalmente dalla città finlandese di Karkkila a favore dell'impresa Componenta Oyj in due quote.

(75)

La prima quota, di 713 092,50 EUR, copre il prezzo, superiore al prezzo di mercato, pagato a Componenta per l'acquisto delle azioni da questa detenute nell'impresa Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy. Questo importo potrebbe essere ridotto del valore teorico stimato di KK, se la Finlandia presenterà le prove che la sopravvalutazione dei terreni dell'impresa, descritta precedentemente, è inferiore a 619 760 EUR.

(76)

La seconda quota, di 1 670 184 EUR, è stata versata a Componenta Oyj in forma di prestito a tasso zero accordato a Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy per permettere all'impresa di rimborsare il prestito di pari importo ricevuto da Componenta Oyj.

(77)

L'aiuto è incompatibile con il mercato comune e deve pertanto essere recuperato con gli interessi presso il beneficiario, ossia Componenta Oyj,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di stato per un importo di 2 383 276,50 EUR cui la Finlandia ha dato esecuzione, mediante il prezzo pagato dalla città di Karkkila all'impresa Componenta Oyj per l'acquisto delle azioni da essa detenute nell'impresa Keskustakiinteistöt Oy (713 092,50 EUR) e mediante il prestito a tasso zero accordato dalla città di Karkkila all'impresa Keskustakiinteistöt Oy (1 670 184 EUR) per permetterle di rimborsare un prestito di pari importo ricevuto da Componenta Oyj, è incompatibile con il mercato comune.

L'importo dell'aiuto pari a 713 092,50 EUR potrebbe essere ridotto se la Finlandia presenterà le prove che la sopravvalutazione dei terreni, come descritta precedentemente, è inferiore a 619 760 EUR. In tal caso l'importo dell'aiuto verrà ridotto del corrispondente valore provato delle azioni di Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy cedute alla città di Karkkila.

Articolo 2

1.   La Finlandia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, Componenta Oyj, l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.

4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (8).

Articolo 3

1.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia informa la Commissione circa i provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1. A tale scopo utilizza il modulo riportato all'allegato I della presente decisione.

2.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Finlandia trasmette anche i documenti che comprovino che è stata avviata la procedura di recupero dell'aiuto dal beneficiario, Componenta Oyj.

Articolo 4

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 20 ottobre 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 49 del 25.2.2005, pag. 11.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Per comodità, nel seguito della presente decisione vengono indicati gli importi arrotondati.

(4)  Sentenza nella causa 248/84, Germania/Commissione, punto 17, Raccolta 1987, pag. 4013.

(5)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

(6)  Sentenza nella causa 248/84, Germania/Commissione, punto 17, Raccolta 1987, pag. 4013.

(7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(8)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Informazioni relative all'esecuzione della decisione della Commissione 2006//CE

1.   Calcolo dell'importo da recuperare

1.1.

Fornire i seguenti dettagli sull'importo degli aiuti di Stato illegalmente messi a disposizione del beneficiario:

Data di pagamento (1)

Importo dell'aiuto (2)

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni:

1.2.

Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili agli aiuti da recuperare.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare gli aiuti

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare inoltre le misure alternative previste dalla normativa nazionale per procedere al recupero. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2.

Indicare la data alla quale verrà concluso il recupero degli aiuti.

3.   Recuperi già eseguiti

3.1.

Fornire i seguenti dettagli sugli aiuti già recuperati presso il beneficiario:

Data (3)

Importo restituito

Valuta

Identità del beneficiario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Allegare i documenti comprovanti l'avvenuta restituzione degli aiuti specificati nella tabella di cui al precedente punto 3.1.


(1)  

(°)

Data in cui gli aiuti (o le singole quote di aiuto) sono stati messi a disposizione del beneficiario (qualora la misura consista di diverse quote e rimborsi, utilizzare righe separate).

(2)  Importo degli aiuti messi a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo).

Osservazioni:

(3)  

(°)

Data di restituzione dell'aiuto