28.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/848/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

A nome della Comunità la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA



28.11.2006   

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L 330/19


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da un lato,

e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY (in seguito denominata «Uruguay»)

dall’altro,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay hanno firmato accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni Stati terzi che prevedono, per i cittadini di tali Stati terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità della legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Uruguay e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto comunitario non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che, alla luce di quanto precede, le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Uruguay che: i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei dell’Uruguay, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per «Stati membri LACAC» si intendono gli Stati membri della Commissione per l’aviazione civile latino-americana.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione e limitazione delle autorizzazioni

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dall’Uruguay, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione, da parte dell’Uruguay, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Uruguay rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   L’Uruguay può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)

l’Uruguay dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra l’Uruguay e tale altro Stato membro; oppure

v)

l’aerolinea sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra l’Uruguay e tale Stato membro, e al vettore aereo designato dall’Uruguay siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

L’Uruguay esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Una volta ricevuta la designazione dell’Uruguay, lo Stato membro rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito nel territorio dell’Uruguay; nonché

ii)

l’Uruguay eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sull’aerolinea e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; nonché

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e l’Uruguay.

5.   Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dall’Uruguay qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore non sia stabilito nel territorio dell’Uruguay; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dall’Uruguay o quest’ultimo non sia responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o a cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state accordate condizioni più favorevoli nell’accordo bilaterale sui servizi aerei fra lo Stato membro e l’Uruguay; oppure

iv)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Uruguay ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l’Uruguay si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda le autorizzazioni all’esercizio rilasciate a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Uruguay che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che l’Uruguay imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio dell’Uruguay o tra un punto situato nell’Uruguay e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Uruguay in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza operare discriminazioni.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e l’Uruguay non devono: i) comportare o favorire l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzare gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegare ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte.

2.   Le disposizioni di cui all’allegato II, lettera f), non devono essere applicate secondo modalità che le rendano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Allegati all’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo I, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi conclusi tra Stati membri e l’Uruguay che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria, sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente accordo.

Fatto a Montevideo in duplice esemplare, il tre novembre duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Ghall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Image

Por la República Oriental del Uruguay

Za Uruguayskou východní republiku

For Den Østlige Republik Uruguay

Für die Republik Östlich des Uruguay

Uruguay Idavabariigi nimel

Για την Ανταολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης

For the Oriental Republic of Uruguay

Pour la République Orientale de l'Uruguay

Per la Repubblica orientale dell'Uruguay

Urugvajas Austrumu Republikas vārdā

Urugvajaus Rytų Respublikos vardu

Az Uruguayi Keleti Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika Orjentali ta' l-Uruguay

Voor de Republiek ten oosten van de Uruguay

W imieniu Wschodniej Republiki Urugwaju

Pela República Oriental doUruguai

Za Uruguajskú východnú republiku

Za Vzhodno republiko Urugvaj

Uruguayn itäisen tasavallan puolesta

För Östliga Republiken Uruguay

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ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra l’Uruguay e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica orientale dell’Uruguay e la Repubblica federale di Germania, firmato a Montevideo il 31 agosto 1957, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Germania».

Modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Bonn il 9 luglio 1997,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno del Belgio in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 5 ottobre 1972, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Belgio»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Danimarca in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Danimarca»,

accordo sui trasporti aerei commerciali fra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato a Montevideo il 13 agosto 1979, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Spagna».

Modificato da ultimo dal verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005,

accordo sui trasporti aerei fra i governi del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato all’Aia il 21 novembre 1979, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Paesi Bassi»,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica orientale dell’Uruguay e la Repubblica portoghese, di cui all’allegato II del protocollo di intesa firmato a Lisbona il 9 settembre 1998, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Portogallo»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di cui all’allegato B del verbale concordato firmato a Londra il 6 febbraio 1998, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Regno Unito»,

accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo del Regno di Svezia in materia di servizi aerei, firmato a Montevideo il 18 dicembre 1981, denominato in appresso nell’allegato II «accordo Uruguay-Svezia».

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra l’Uruguay e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

progetto di accordo fra il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay e il governo federale austriaco sui trasporti aerei, di cui all’allegato B del protocollo firmato a Montevideo il 28 febbraio 1996, denominato in appresso nell’allegato II «progetto di accordo Uruguay-Austria»,

progetto di accordo fra il Regno di Spagna e la Repubblica orientale dell’Uruguay sui trasporti aerei, di cui all’allegato del verbale concordato firmato a Madrid il 21 ottobre 2005, denominato in appresso nell’allegato II «progetto di accordo riveduto Uruguay-Spagna».


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI FACENTI PARTE DEGLI ACCORDI DELL’ALLEGATO I E RICHIAMATI NEGLI ARTICOLI DA 2 A 5 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

Designazione:

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 3 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 3 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Svezia.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 4 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 3 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 4 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 5 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 5 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Svezia.

c)

Sicurezza:

allegato 3 del verbale concordato firmato a Bonn il 9 luglio 1997, applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 17 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 14 dell’accordo Uruguay-Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante per l’aviazione:

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 7 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 4 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 5 del progetto di revisione dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 8 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Svezia.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 11 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 12 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 16 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Regno Unito,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Svezia.

f)

Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Germania,

articolo 11 del progetto di accordo Uruguay-Austria,

articolo 9 dell’accordo Uruguay-Belgio,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Danimarca,

articolo 7 dell’accordo Uruguay-Spagna,

articolo 12 dell’accordo Uruguay-Paesi Bassi,

articolo 16 dell’accordo Uruguay-Portogallo,

articolo 6 dell’accordo Uruguay-Svezia.


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ALTRI STATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo).

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).