25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2006

che modifica la decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2006) 5444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/801/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre aggiornare alcuni riferimenti alle definizioni figuranti nella decisione 2005/432/CE (3) della Commissione.

(2)

Dal momento che sono attualmente applicabili il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, solipedi, pollame domestico, selvaggina d'allevamento, conigli domestici e selvaggina in libertà.

(3)

Occorre modificare il modello di certificato sanitario, al fine di facilitare il funzionamento di Traces, istituito conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (4).

(4)

È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possono continuare ad essere utilizzati i certificati rilasciati secondo le norme precedenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/432/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/432/CE è così modificata:

1)

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Definizione dei prodotti a base di carne

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a)

pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;

b)

animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c)

selvaggina d’allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)

selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.»

2)

L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

3)

L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1o giugno 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(4)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

(Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla comunità europea)

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ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

(Transito e/o magazzinaggio)

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