22.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2006

relativa a un procedimento ex articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea ed ex articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso n. COMP/F/38.645 — Metacrilati)

[notificata con il numero C(2006) 2098]

(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/793/CE)

SINTESI DELL’INFRAZIONE

(1)

Sono destinatari della presente decisione: Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH.

(2)

Le 14 persone giuridiche di cui sopra (appartenenti a 5 società; alcune di esse sono state ritenute responsabili come società madri) hanno violato l’articolo 81 del trattato CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a un’infrazione unica e continuata fra il 23 gennaio 1997 e il 12 settembre 2002 nel settore dei metacrilati nello SEE. L’infrazione riguarda tre prodotti:

prodotti per stampaggio in polimetilmetacrilato (PMMA),

fogli in polimetilmetacrilato (PMMA), e

articoli sanitari in polimetilmetacrilato (PMMA).

(3)

L’infrazione ha consistito principalmente in: discussioni sui prezzi fra i concorrenti, conclusione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi, che prevedevano o aumenti o perlomeno una stabilizzazione dei prezzi esistenti; discussioni riguardanti lal ripercussione di costi di servizi supplementari sui clienti; scambio di informazioni importanti dal punto di vista commerciale e di informazioni riservate sui mercati e/o sulle imprese; partecipazione a riunioni regolari e altri contatti per concordare le restrizioni di cui sopra e controllarne l’applicazione nello SEE.

IL SETTORE DEI METACRILATI

(4)

I prodotti per stampaggio in PMMA, i fogli in PMMA e gli articoli sanitari in PMMA fanno parte di una catena di produzione in cui i monomeri di metacrilato (MMA) sono il punto di partenza e la principale materia prima. Benché questi tre prodotti siano fisicamente e concretamente distinti, possono essere considerati come un gruppo omogeneo di prodotti per la loro materia prima comune.

(5)

L’indagine ha mostrato che il cartello copriva tutto il territorio dello SEE. Nel 2000, il valore di mercato a livello SEE per tutti e tre i prodotti in PMMA era di circa 665 milioni di EUR per circa 255 000 tonnellate.

PROCEDIMENTO

(6)

Nel dicembre 2002, l’impresa tedesca Degussa AG ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei metacrilati e ha espresso l’intenzione di cooperare con la Commissione ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Degussa ha fornito alla Commissione elementi di prova che hanno consentito di effettuare ispezioni nel marzo 2003 presso i locali di Atofina, Barlo, Lucite e Degussa.

(7)

Dopo le ispezioni, Atofina, Lucite e ICI hanno presentato domanda per una riduzione dell’importo delle ammende. Atofina e Lucite l’hanno ottenuta. Lucite, inoltre, ha ottenuto l’immunità per una parte della durata della sua partecipazione al cartello. La domanda di ICI è stata respinta poiché l’impresa non ha apportato un valore aggiunto significativo.

(8)

La comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a 20 persone giuridiche appartenenti a 7 imprese. L’audizione orale, a cui hanno partecipato tutti i destinatari, si è tenuta il 15/16 dicembre 2005.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(9)

Benché vi siano indicazioni del fatto che i primi contatti anticoncorrenziali fra i fabbricanti dei tre prodotti in PMMA abbiano avuto luogo già a metà degli anni ’80, la Commissione ha stabilito la data d’inizio dell’infrazione al 23 gennaio 1997, poiché in tale data ha avuto luogo la prima riunione anticoncorrenziale di cui ha ricevuto conferma da più di uno dei partecipanti. In questa riunione al vertice i rappresentanti di Atofina, Degussa e ICI hanno discusso dei risultati insoddisfacenti, in termini di profitti, ottenuti con i prodotti per stampaggio e i fogli di PMMA, e delle possibilità di coordinare maggiormente il comportamento fra i concorrenti sul mercato. Ai responsabili delle vendite è stata inoltre data istruzione di rispettare più rigorosamente accordi conclusi in precedenza.

(10)

La struttura globale degli accordi anticoncorrenziali per i tre prodotti in PMMA mostra che tali accordi possono essere considerati un’unica infrazione, nell’ambito della quale i concorrenti discutevano sui prezzi, concludevano, applicavano e controllavano accordi sui prezzi, discutevano sul fatto di ripercuotere costi di servizi supplementari sui clienti e scambiavano informazioni importanti dal punto di vista commerciale e informazioni riservate sui mercati e/o sulle imprese.

AMMENDE

Importo di base

Gravità

(11)

Per il suo impatto sul mercato e la sua portata geografica, l’infrazione deve essere considerata come molto grave.

Trattamento differenziato

(12)

Dato che il peso di ogni impresa in termini di fatturato, nel settore interessato dal cartello, variava considerevolmente, è stato applicato un trattamento differenziato (per gruppi) per tenere conto del peso di ciascuna impresa. Questo approccio cerca di differenziare la misura in cui ogni impresa, per il suo peso, ha danneggiato la concorrenza.

(13)

Le imprese sono state divise in tre categorie secondo il loro fatturato combinato nello SEE, per quanto riguarda i tre prodotti PMMA, nel 2000, ossia nell’anno più recente dell’infrazione in cui la maggior parte delle imprese destinatarie della presente decisione erano attive nel cartello.

(14)

Degussa e Atofina, con 216 e 188 milioni di EUR rispettivamente, sono collocate nella prima categoria. Lucite, con 105,98 milioni di EUR, è il terzo maggior produttore ed è stata collocata nella seconda categoria. ICI, che non è stata in grado di fornire cifre relative al fatturato della sua unità commerciale ICI Acrylics, è collocata nella seconda categoria con Lucite dato che la vendita della prima alla seconda autorizza un equo paragone con le cifre di Lucite per quanto riguarda il fatturato di ICI Acrylics. Quinn Barlo, con 66,37 milioni di EUR per i soli fogli in PMMA, è stata collocata nella terza categoria. Non è dimostrato che Barlo abbia partecipato a contatti collusivi per quanto riguarda i prodotti per stampaggio o gli articoli sanitari in PMMA, per il fatto che non era consapevole o non aveva necessariamente conoscenza dello schema generale degli accordi anticoncorrenziali. Di conseguenza, date le circostanze del caso, è stata applicata una riduzione del 25 % all’importo di base dell’ammenda calcolata per Barlo.

Sufficiente effetto deterrente

(15)

Per fissare l’importo dell’ammenda a un livello sufficientemente dissuasivo, la Commissione ritiene opportuno applicarvi un fattore di moltiplicazione. La Commissione osserva che nel 2005, ossia l’esercizio finanziario più recente prima della presente di decisione, il fatturato totale delle imprese era il seguente: Degussa AG: 11,750 milioni di EUR; Total SA: 143,168 milioni di EUR, e ICI PLC: 8,490 milioni di EUR.

(16)

Di conseguenza, e in linea con precedenti decisioni, la Commissione ritiene opportuno applicare il fattore di moltiplicazione per Total/Atofina, Degussa e ICI.

Durata

(17)

Sono stati inoltre applicati fattori di moltiplicazione individuali in funzione della durata dell’infrazione per ciascuna persona giuridica.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Infrazioni continuate

(18)

All’epoca in cui aveva luogo l’infrazione, Degussa, Atofina e ICI erano già state oggetto di decisioni di divieto della Commissione per attività di cartello (1). Questo giustifica un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere a tali imprese.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

(19)

Diverse imprese hanno invocato alcune, o la totalità, delle seguenti circostanze attenuanti: cessazione tempestiva dell’infrazione, ruolo minore/passivo, non applicazione effettiva delle pratiche, applicazione di programmi di conformità, assenza di profitti, crisi del settore degli MMA. Tutti questi argomenti sono stati respinti poiché infondati, a parte il ruolo minore/passivo invocato da Quinn Barlo. L’importo di base per Quinn Barlo è stato pertanto ridotto del 50 %.

(20)

Le circostanze attenuanti invocate in base ad una cooperazione apportata al di fuori dell’ambito della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 sono state respinte, poiché non si è verificata nessuna circostanza particolare che possa giustificare una tale misura. Tutta la cooperazione apportata dalle imprese è stata di fatto valutata in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 2002

Immunità — Punto 8 (a)

(21)

Degussa è stata la prima ad informare la Commissione dell’esistenza di un cartello il 20 dicembre 2002. Il 27 gennaio 2003 la Commissione ha concesso a Degussa un’immunità condizionale dalle ammende conformemente al punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole. Degussa ha assicurato una collaborazione piena, continua e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e ha fornito alla Commissione tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la presunta infrazione. Degussa ha posto fine alla partecipazione alla presunta infrazione al più tardi al momento in cui ha presentato gli elementi di prova, conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, e non ha agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all'infrazione. Degussa può quindi beneficiare di un’immunità totale dalle ammende.

Riduzione dell’ammenda — Punto 23 (b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)

(22)

Atofina è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché ha fornito alla Commissione elementi di prova che costituiscono un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione al momento di tale presentazione e, stando ai dati a conoscenza della Commissione, ha cessato definitivamente l’infrazione dal momento in cui ha presentato tali elementi di prova. Ai sensi del punto 23 (b), primo trattino, può quindi beneficiare di una riduzione del 30 %-50 % dell’ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta. Atofina ha beneficiato di una riduzione del 40 % dell’ammenda.

Punto 23 (b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)

(23)

Lucite è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole, come qui sopra menzionato, e quindi può beneficiare, ai sensi del punto 23 (b), secondo trattino, della comunicazione, di una riduzione del 20 %-30 % dell’ammenda. Lucite ha beneficiato di una riduzione del 30 % dell’ammenda.

Immunità ai sensi del punto 23

(24)

Gli elementi di prova forniti da Lucite hanno permesso alla Commissione di considerare che la durata del cartello si estendesse dal 28 febbraio 2001 al 12 settembre 2002. Ai sensi di quanto disposto dal punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole, questo periodo dell’infrazione riguardava fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che avevano un’incidenza diretta sulla durata del presunto cartello. Pertanto, gli elementi di prova riguardanti questo periodo, forniti da Lucite, non sono stati usati contro di essa al fine di determinare l’importo dell’ammenda.

Punto 23 (b), terzo trattino (riduzione massima del 20 %)

(25)

ICI ha chiesto l’applicazione del trattamento favorevole il 18 ottobre 2004, dopo che la Commissione aveva ricevuto le domande di Degussa (20 dicembre 2002), Atofina (3 aprile 2003) e Lucite (11 luglio 2003).

(26)

Conformemente alla comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni di ICI nell’ordine cronologico della loro presentazione per valutarne il valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21. Sulla base di questi criteri, la Commissione ha informato ICI che gli elementi di prova da essa presentati non rappresentavano alcun valore aggiunto significativo ai sensi della comunicazione.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(27)

Alla luce degli elementi apportati dalle imprese nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti e all’audizione, la Commissione ha deciso: in primo luogo, di abbandonare gli addebiti contro tutte le imprese in relazione alla parte dell’infrazione relativa agli MMA; in secondo luogo, di abbandonare gli addebiti contro BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S e Repsol Polivar SpA anche in relazione ai prodotti per stampaggio in PMMA, ai fogli in PMMA e agli articoli sanitari in PMMA; in terzo luogo, di abbandonare gli addebiti contro Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH, Quinn Plastics SA in relazione ai prodotti per stampaggio in PMMA, e infine di abbandonare gli addebiti contro Quinn Plastics SA in relazione ai fogli in PMMA.

DECISIONE

(28)

I destinatari della presente decisione e la durata della loro partecipazione sono i seguenti:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (precedentemente Agomer GmbH e Röhm GmbH) e Para-Chemie GmbH, dal 23 gennaio 1997 fino al 12 settembre 2002;

b)

Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (precedentemente Atofina SA) ed Elf Aquitaine SA, dal 23 gennaio 1997 al 12 settembre 2002, e Total SA dal 1o maggio 2000 al 12 settembre 2002;

c)

ICI PLC dal 23 gennaio 1997 al 1o novembre 1999;

d)

Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd dal 2 novembre 1999 al 12 settembre 2002; e

e)

Quinn Barlo Ltd (precedentemente Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (precedentemente Barlo Plastics NV) e Quinn Plastics GmbH (precedentemente Barlo Plastics GmbH) dal 30 aprile 1998 fino al 21 agosto 2000.

(29)

In base ai punti precedenti sono state irrogate le seguenti ammende:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG e Para-Chemie GmbH: 0 EUR;

b)

Arkema SA, Altuglas International SA e Altumax Europe SAS, solidalmente responsabili: 219,13125 milioni di EUR; relativamente a questo importo, Total SA è solidalmente responsabile per 140,4 milioni di EUR ed Elf Aquitaine SA è solidalmente responsabile per 181,35 milioni di EUR;

c)

ICI PLC: 91,40625 milioni di EUR;

d)

Lucite International Ltd e Lucite International UK Ltd, solidalmente responsabili: 25,025 milioni di EUR, e

e)

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV e Quinn Plastics GmbH, solidalmente responsabili 9 milioni di EUR.

(30)

Alle imprese elencate al punto 29 è stato ordinato di porre immediatamente fine all’infrazione di cui al punto 3, se non l’hanno già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 3, e da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.


(1)  Tali decisioni includono:

 

Per quanto riguarda Degussa: decisione della Commissione del 23 novembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.907 — Prodotti del perossigeno, GU L 35 del 7.2.1985, pag.1); decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1).

 

Per quanto riguarda Atofina: decisione della Commissione del 23 novembre 1984 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.907 — Prodotti del perossigeno, GU L 35 del 7.2.1985, pag. 1); decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1); decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31.865 — PVC II), GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14).

 

Per quanto riguarda ICI: decisione della Commissione del 23 aprile 1986 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene, GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1); decisione della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE (IV/31.865 — PVC II), GU L 239 del 14.9.1994, pag. 14).