18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2006

concernente l’avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell’India nell’ambito dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC in relazione ad un ostacolo agli scambi costituito dal mantenimento da parte dell'India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché dal mantenimento da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati

(2006/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1 e l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (il «regolamento sugli ostacoli agli scambi»). La denuncia è stata presentata congiuntamente dal Comité européen des entreprises vins («CEEV») e dall’Organizzazione europea degli alcolici («CEPS»).

(2)

La denuncia riguardava alcune presunte pratiche commerciali indiane che incidevano negativamente sull’importazione e la vendita di vini e alcolici in India (2). Tali pratiche comprendevano un dazio addizionale sulle importazioni di vini ed alcolici applicato dall’India, imposte indirette sui vini e gli alcolici importati applicate da alcuni stati indiani e limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani.

(3)

Nella denuncia si affermava che tali pratiche erano incompatibili con gli articoli II, III e XI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»). Di conseguenza i denuncianti chiedevano alla Commissione di adottare i provvedimenti opportuni.

(4)

La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento comunitario d’esame ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi. Il 17 settembre 2005 la Commissione ha quindi avviato il procedimento dopo aver sentito gli Stati membri in sede di comitato consultivo (3).

(5)

Durante il procedimento d’esame i denuncianti hanno ritirato le denunce relative alle imposte indirette sui vini e sugli alcolici importati applicate da alcuni stati indiani, mentre l’India ha introdotto un nuovo dazio addizionale («dazio addizionale straordinario») sulle importazioni di vini e alcolici. Nell’ambito del procedimento la Commissione ha quindi svolto un’inchiesta sul dazio addizionale, sul dazio addizionale straordinario e sulle presunte limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani.

(6)

L’inchiesta ha esaminato la pertinente legislazione indiana e ha valutato i pareri espressi dai vari ministri del governo indiano, nonché dalla Comunità e dalle imprese e associazioni di categoria indiane.

(7)

L’inchiesta è giunta alla conclusione che il dazio addizionale è incompatibile con l’articolo II, paragrafo 1 del GATT 1994 e non trova giustificazione nell’articolo II, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994, in quanto si applica ai vini e agli alcolici, e che il dazio addizionale straordinario è incompatibile con l’articolo II, paragrafo 1 del GATT 1994 e non trova giustificazione nell’articolo II, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994, in quanto si applica agli alcolici. Poiché tale pratica è vietata dall’accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(8)

L’inchiesta è anche giunta alla conclusione che occorreva analizzare ulteriormente le presunte limitazioni alla vendita di vini e alcolici importati applicate da alcuni stati indiani. Un’analisi condotta dopo il completamento dell’inchiesta ha evidenziato che la legislazione dello stato indiano del Tamil Nadu prevede un divieto di vendita di vini e alcolici importati, che è incompatibile con l’articolo III, paragrafo 4 del GATT 1994. Poiché tale pratica è vietata dall’accordo OMC, sussistono elementi di prova di un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(9)

L’inchiesta ha dimostrato che, pur essendo state eliminate nel 2001 le restrizioni quantitative all’importazione di vini e alcolici a seguito di un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell’India nell’ambito dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, le importazioni di vini e alcolici dalla CE sono diminuite nel 2002 e a partire dal 2003 sono aumentate solo proporzionalmente all’aumento globale del consumo di vini e alcolici in India. Gli effetti che avrebbero dovuto logicamente derivare dall’abolizione delle restrizioni quantitative non si sono pertanto verificati a causa dell’applicazione delle misure sotto inchiesta.

(10)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che nel 2004 in India il consumo globale di vini e di alcolici è stato rispettivamente di 0,67 e 87,1 milioni di casse da nove litri, con una crescita attesa tra il 5 % e il 10 % l’anno nel corso del prossimo decennio, mentre meno dello 0,5 % degli alcolici e meno del 9 % dei vini consumati in India sono prodotti importati soggetti al dazio addizionale e al dazio addizionale straordinario.

(11)

L’inchiesta ha confermato che in India vi è un ampio mercato potenziale per i vini e gli alcolici importati, e che l’abolizione del dazio addizionale sui vini e gli alcolici e del dazio addizionale straordinario sugli alcolici comporterebbe in vari stati indiani una riduzione dei prezzi al consumo dei vini e degli alcolici importati pari rispettivamente al 22 %-35 % e al 23 %-48 %. Una riduzione di tale ampiezza farebbe notevolmente aumentare la domanda di vini e alcolici importati, date le preferenze dei consumatori indiani e la crescita attesa del mercato indiano dei vini e degli alcolici.

(12)

Dagli elementi di prova risulta chiaramente che l’industria comunitaria ha subito e continua a subire effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(13)

I denuncianti — produttori di vini e alcolici rispettivamente in undici e ventuno Stati membri della CE — rappresentano un settore importante dell’economia della Comunità. Nel 2005 hanno esportato prodotti per un totale di 10 450 milioni di euro in circa 150 mercati di paesi terzi ed hanno occupato direttamente più di 600 000 persone. L’inchiesta ha dimostrato che il dazio addizionale e il dazio addizionale straordinario hanno impedito ai produttori di questo settore di accedere al grande mercato potenziale indiano.

(14)

In base a quanto esposto si può concludere che è nell’interesse della Comunità, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi, di adottare misure nel quadro dell’OMC dirette ad eliminare rapidamente il dazio addizionale indiano sui vini e sugli alcolici importati, il dazio addizionale straordinario indiano sugli alcolici importati e il divieto di vendita di vini e alcolici importati nello stato indiano del Tamil Nadu, che costituiscono una violazione delle norme fondamentali dell’OMC nonché un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sugli ostacoli agli scambi.

(15)

È inoltre di fondamentale importanza per la Comunità assicurarsi che i partner dell’OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti, come è tenuta a fare la Comunità. Per il buon funzionamento del sistema commerciale multilaterale è quindi essenziale che l’incompatibilità con le norme dell’OMC sia risolta in quella sede.

(16)

Dall’introduzione del dazio addizionale, del dazio addizionale straordinario e del divieto di vendita nello stato indiano del Tamil Nadu e nel corso dell’inchiesta sono stati esperiti numerosi tentativi di risolvere la vertenza tramite incontri con le autorità indiane, ma non è emersa una volontà di dette autorità di giungere di comune accordo ad una soluzione. Essendo del tutto improbabile che la posizione indiana cambi, appare pertanto necessario avviare un procedimento nel quadro dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sugli ostacoli agli scambi,

DECIDE:

Articolo 1

Il mantenimento e l’applicazione da parte dell’India di un dazio addizionale sui vini e sugli alcolici importati e di un dazio addizionale straordinario sugli alcolici importati, nonché il mantenimento e l’applicazione da parte dello stato indiano del Tamil Nadu di un divieto di vendita di vini e alcolici importati appaiono incompatibili con gli obblighi derivanti all’India dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio ed in particolare con le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e rappresentano un ostacolo agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94.

Articolo 2

La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell’India nell’ambito dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC al fine di ottenere che l’ostacolo agli scambi di cui all’articolo 1 sia eliminato.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  Il procedimento riguarda i vini, i vermouth, i vini e gli alcolici aromatizzati classificati alle voci SA 2204, 2205, 2206 e 2208. Sono compresi i vini spumanti e non spumanti, i vermouth e altri vini arricchiti, quali il porto e lo sherry, nonché alcolici distillati da materie prime di orgine agricola come brandy e acquavite di vino, whisky, gin, vodka, rum e altri liquori.

(3)   GU C 228 del 17.9.2005.