18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2006) 5171]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.

(2)

La decisione 97/20/CE della Commissione (2) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.

(3)

Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

(4)

Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(5)

Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(6)

Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini

1.   L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.

2.   In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Importazioni di prodotti della pesca

L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Abrogazione

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)   GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

(3)   GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AU —

AUSTRALIA

CL —

CILE (1)

JM —

GIAMAICA (2)

JP —

GIAPPONE (1)

KR —

COREA DEL SUD (1)

MA —

MAROCCO

NZ —

NUOVA ZELANDA

PE —

PERÙ (1)

TH —

THAILANDIA (1)

TN —

TUNISIA

TR —

TURCHIA

UY —

URUGUAY

VN —

VIETNAM (1)


(1)  Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

(2)  Unicamente gasteropodi marini.


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AE —

EMIRATI ARABI UNITI

AG —

ANTIGUA E BARBUDA (1)

AL —

ALBANIA

AM —

ARMENIA (2)

AN —

ANTILLE OLANDESI

AR —

ARGENTINA

AU —

AUSTRALIA

BD —

BANGLADESH

BG —

BULGARIA (3)

BR —

BRASILE

BS —

BAHAMAS

BY —

BIELORUSSIA

BZ —

BELIZE

CA —

CANADA

CH —

SVIZZERA

CI —

COSTA D'AVORIO

CL —

CILE

CN —

CINA

CO —

COLOMBIA

CR —

COSTA RICA

CU —

CUBA

CV —

CAPO VERDE

DZ —

ALGERIA

EC —

ECUADOR

EG —

EGITTO

FK —

ISOLE FALKLAND

GA —

GABON

GD —

GRENADA

GH —

GHANA

GL —

GROENLANDIA

GM —

GAMBIA

GN —

GUINEA (4) (5)

GT —

GUATEMALA

GY —

GUYANA

HK —

HONG KONG

HN —

HONDURAS

HR —

CROAZIA

ID —

INDONESIA

IN —

INDIA

IR —

IRAN

JM —

GIAMAICA

JP —

GIAPPONE

KE —

KENYA

KR —

COREA DEL SUD

KZ —

KAZAKISTAN

LK —

SRI LANKA

MA —

MAROCCO (6)

MG —

MADAGASCAR

MR —

MAURITANIA

MU —

MAURIZIO

MV —

MALDIVE

MX —

MESSICO

MY —

MALAYSIA

MZ —

MOZAMBICO

NA —

NAMIBIA

NC —

NUOVA CALEDONIA

NG —

NIGERIA

NI —

NICARAGUA

NZ —

NUOVA ZELANDA

OM —

OMAN

PA —

PANAMA

PE —

PERÙ

PG —

PAPUA NUOVA GUINEA

PH —

FILIPPINE

PF —

POLINESIA FRANCESE

PM —

SAINT-PIERRE E MIQUELON

PK —

PAKISTAN

RO —

ROMANIA (3)

RU —

RUSSIA

SA —

ARABIA SAUDITA

SC —

SEICELLE

SG —

SINGAPORE

SN —

SENEGAL

SR —

SURINAME

SV —

EL SALVADOR

TH —

THAILANDIA

TN —

TUNISIA

TR —

TURCHIA

TW —

TAIWAN

TZ —

TANZANIA

UA —

UCRAINA

UG —

UGANDA

US —

STATI UNITI D'AMERICA

UY —

URUGUAY

VE —

VENEZUELA

VN —

VIETNAM

XM —

MONTENEGRO (7)

XS —

SERBIA (7) (8)

YE —

YEMEN

YT —

MAYOTTE

ZA —

SUD AFRICA

ZW —

ZIMBABWE


(1)  Unicamente crostacei vivi.

(2)  Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.

(3)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(4)  Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

(5)  Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).

(6)  I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

(7)  Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

(8)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.