7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/213


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

relativa all’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore dell’Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)]

(notificata con il numero C(2006) 1540)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/747/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma di tali articoli (1) e viste le osservazioni trasmessele,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera protocollata il 5 ottobre 2004, la Francia ha notificato alla Commissione la sua intenzione di partecipare finanziariamente, per l’importo di 2 milioni di euro, alla ristrutturazione dell’impresa Euromoteurs. Il caso è stato registrato con il numero N426/2004. Riguardo a tale notifica, la Commissione ha chiesto con lettera del 18 ottobre 2004 informazioni supplementari, che la Francia ha fornito con lettera del 1o dicembre 2004.

(2)

Con lettera del 19 gennaio 2005 la Commissione ha informato la Francia di aver deciso d’iniziare, riguardo all’aiuto in oggetto, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in questione.

(3)

La Commissione ha ricevuto osservazioni delle autorità francesi il 19 maggio 2005. Il 12 ottobre dello stesso anno si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e rappresentanti della Commissione. Le autorità francesi hanno inviato altre informazioni alla Commissione con lettera del 10 novembre 2005 e per posta elettronica il 31 gennaio 2006.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1   Il beneficiario

(4)

L’Euromoteurs S.A.S. («l’Euromoteurs») è subentrata a una vecchia filiale della Moulinex addetta alla produzione di motori elettrici, utilizzati soprattutto per apparecchi elettrodomestici.

(5)

Più precisamente, nel dicembre 1999 la Moulinex aveva costituito la Compagnie Générale des Moteurs Electriques («la CGME»), per affidare a filiali la sua attività di produzione di motori. Nel settembre 2001 era stata ordinata l’amministrazione controllata della Moulinex, che implicava anche quella della CGME. Quando, nell’ottobre 2001, il gruppo SEB («il SEB») procedette all’acquisizione parziale della Moulinex, non rilevò la CGME ma concluse con questa un contratto quadriennale di forniture, permettendole così di riprendere la sua attività.

(6)

Nel gennaio 2002 dodici dirigenti della CGME costituirono la S.A.R.L. Compagnie Financière des Moteurs Electriques («la COFIME») che esplica un’attività di ufficio di studi e detiene la quota di maggioranza dell’Euromoteurs, che era stata costituita nel settembre dello stesso anno.

(7)

Nel settembre 2002 la COFIME e l’Euromoteurs hanno rilevato gli attivi della CGME. Il tribunale del commercio, nella sentenza che autorizzava l’operazione, ha vietato fino al settembre 2004 di procedere a licenziamenti per motivi economici e alla cessione di attivi.

(8)

Tale divieto è in contrasto con il progetto iniziale dei rilevatori, che prevedeva di raggruppare i mezzi di produzione della CGME in un solo sito invece di due e di procedere al licenziamento di oltre la metà dei dipendenti. Inoltre, l’impresa accusa una forte riduzione delle vendite, dovuta, secondo la Francia, alla congiuntura internazionale molto sfavorevole, al calo delle ordinazioni da parte del SEB e al deprezzamento del dollaro rispetto all’euro.

(9)

Le cifre contabili dell’Euromoteurs hanno registrato il seguente andamento:

(In milioni di euro)

2002 (4 mesi di esercizio)

2003

2004

Fatturato

13

25

18

Risultato netto

-0

-1

-5

Capitale proprio

4

3

-3

(10)

Nel 2004 le vendite al SEB costituivano il 93 % del fatturato dell’Euromoteurs.

2.2.   Il mercato

(11)

Secondo le informazioni fornite nel dicembre 2004, i motori universali per apparecchi elettrodomestici fabbricati dall’Euromoteurs costituiscono il 25 % del consumo europeo. Nella sua strategia di diversificazione, l’impresa prevede di produrre nel 2006 quasi il 10 % del consumo europeo di motori per sedili.

(12)

Secondo le autorità francesi, i principali concorrenti dell’Euromoteurs hanno sede in Europa e in Asia per i motori universali (Ametek, Domel, LG, Johnson Electric, Sun Motors) e anche per i motori a magneti permanenti (Valeo, Bosch, Meritor, Johnson Electric).

2.3.   Il piano di ristrutturazione

(13)

Il piano di ristrutturazione presentato dalle autorità francesi ha durata biennale, con inizio dalla data del versamento dell’aiuto notificato, e si articola in tre capitoli — industriale, finanziario e sociale — per l’importo totale di 5,95 milioni di euro:

la ristrutturazione industriale, il cui costo è stimato a 1,1 milioni di euro, che prevede:

1)

la chiusura di uno dei siti di produzione;

2)

la ricerca di fonti di approvvigionamento meno costose;

3)

la ricerca di nuovi partner commerciali;

4)

una diversificazione nel settore automobilistico (motori per sedili);

la ristrutturazione finanziaria, che mira a liquidare i debiti dell’impresa, dell’importo di 2,5 milioni di euro;

la ristrutturazione sociale, che mira ad assistere nella loro riqualificazione, per l’importo di 2,35 milioni di euro, i 246 dipendenti licenziati.

(14)

Per il finanziamento del piano sono previste le seguenti modalità:

vendita di uno dei due siti di produzione: 1,45 milioni di euro;

anticipo sulle ordinazioni del SEB: 1,5 milioni di euro;

liberazione del capitale azionario: 1 milione di euro;

aiuto per la ristrutturazione.

2.4.   Descrizione dell’aiuto

(15)

Secondo la notifica del 5 ottobre 2004, l’aiuto per la ristrutturazione ammontava a 2 milioni di euro.

(16)

Nella lettera inviata dalle autorità francesi il 1o dicembre 2004, l’aiuto notificato consisteva in una sovvenzione statale di 1 milione di euro e nella cancellazione dei debiti nei confronti delle collettività locali (1 milione di euro dovuti al Consiglio regionale e 0,25 milioni di euro dovuti ai Consigli generali dei dipartimenti Manche e Calvados), per un totale di 2,25 milioni di euro.

(17)

Infine, con lettera del 10 novembre 2005, le autorità francesi hanno indicato che «il fabbisogno di finanziamento pubblico (…) ammonta a un minimo di 2,65 milioni di euro».

(18)

Di conseguenza, resta incerto l’importo dell’aiuto notificato: 2 milioni di euro oppure 2,25 milioni di euro oppure 2,65 milioni di euro.

3.   MOTIVI PER INIZIARE IL PROCEDIMENTO PREVISTO ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO

(19)

La decisione d’iniziare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato comprende una valutazione preliminare dell’aiuto, da effettuare in base agli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà (3) («gli orientamenti comunitari»).

(20)

Nella sua decisione, la Commissione esprimeva dubbi riguardo alla possibilità che con il piano di ristrutturazione si riuscisse a ripristinare la redditività dell’Euromoteurs, all’assenza d’indebite distorsioni di concorrenza e alla limitazione dell’aiuto al minimo.

(21)

La Commissione constatava inoltre che l’Euromoteurs aveva potuto beneficiare di alcune esenzioni fiscali in base all’articolo 44 septies del Codice generale delle imposte («l’articolo 44 septies»). Nella decisione 2004/343/CE del 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà (4), la Commissione ha già dichiarato che simili aiuti sono illegittimi e incompatibili. Basandosi sulla giurisprudenza «Deggendorf», la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità dell’aiuto notificato in oggetto.

4.   OSSERVAZIONI DI TERZI E OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(22)

Dopo l’inizio del procedimento, la Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi. Le osservazioni della Francia si possono compendiare come segue.

(23)

Con lettera del 19 maggio 2005 le autorità francesi hanno confermato che l’Euromoteurs aveva beneficiato di alcune esenzioni fiscali in base all’articolo 44 septies.

(24)

In una precedente lettera alla Commissione, in data 15 marzo 2005, le autorità francesi avevano stimato che il vantaggio finanziario ricevuto ammontava a un massimo (5) di 1,7 milioni di euro per l’Euromoteurs ed a 1,5 milioni di euro per la COFIME.

(25)

All’epoca in cui l’Euromoteurs ha beneficiato dei vantaggi previsti dall’articolo 44 septies, l’impresa non rientrava nella categoria delle piccole e medie imprese, quale è definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6), e non si trovava in una zona ammissibile ai fini degli aiuti regionali. Di conseguenza, anche se l’importo dell’aiuto incompatibile da recuperare non è noto con esattezza al momento della presente decisione, la Commissione stima che l’Euromoteurs dovrà rimborsare una somma di circa 1,7 milioni di euro. A questa somma dovranno aggiungersi gli interessi di rimborso di cui all’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) no 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7).

(26)

Nelle loro osservazioni del 19 maggio 2005, le autorità francesi hanno dichiarato che nell’importo dell’aiuto necessario per la ristrutturazione dell’Euromoteurs non si teneva conto dell’eventualità che l’impresa dovesse rimborsare l’aiuto illegittimo e incompatibile e che «un simile rimborso, se fosse dovuto, avrebbe come conseguenza un grave degrado della situazione finanziaria dell’Euromoteurs».

(27)

Le autorità francesi hanno informato la Commissione che a metà 2005 l’Euromoteurs aveva concluso con la Johnson Electric Industrial Manufacturing Ltd («la Johnson») un contratto di forniture degressivo, di durata triennale (in sostituzione dei contratti che la SEB aveva concesso all’Euromoteurs), per un valore di 12 milioni di euro nel 2005 e di 9 milioni di euro nel 2006. Tale contratto permette all’Euromoteurs anche di approvvigionarsi di materie prime e di sottoinsiemi presso la Johnson, a condizioni vantaggiose.

(28)

La Francia sostiene che, secondo il Gruppo interprofessionale di fabbricanti di elettrodomestici, in tale settore i contratti di forniture sono poco frequenti e raramente hanno durata superiore a un anno. La Francia ne conclude che il suddetto contratto triennale indica la volontà dell’ordinatore di stabilire una relazione duratura con il fornitore.

(29)

Le autorità francesi hanno anche inviato una previsione contabile dei risultati e della tesoreria dell’Euromoteurs per il 2006. Oltre ai 9 milioni di euro di vendite alla Johnson, l’Euromoteurs prevede di realizzare un fatturato di 6 milioni di euro diversificando la sua clientela. Nel novembre 2005, il 25 % di tale obiettivo era assicurato da ordinazioni ed erano in fase di trattative contratti relativi a vendite per il totale di 0,6 milioni di euro.

(30)

Le autorità francesi hanno fatto osservare che, al termine della sua ristrutturazione industriale, l’Euromoteurs aveva licenziato il 60 % dei suoi dipendenti, aveva chiuso uno dei suoi due siti di produzione ed era divenuta una media impresa secondo la definizione comunitaria. Le autorità francesi hanno inoltre sottolineato che l’Euromoteurs doveva rivaleggiare con gruppi come Ametek in Italia, Domel in Slovenia e Goldstar in Corea, che dispongono di reti commerciali molto più sviluppate della sua.

(31)

Infine, poiché l’Euromoteurs era divenuta una media impresa, le autorità francesi hanno suggerito che la Commissione effettuasse la sua analisi nel quadro dei nuovi orientamenti in materia di aiuti alla ristrutturazione (8).

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

(32)

L’aiuto notificato dalla Francia costituisce in effetti un aiuto di Stato ai termini dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato: è accordato dallo Stato e sarà finanziato mediante risorse statali a favore di una determinata impresa, l’Euromoteurs. Inoltre, l’Euromoteurs ha concorrenti nel mercato comune, quali Ametek in Italia e Domel in Slovenia, ed i suo prodotti formano oggetto di scambi internazionali (l’Euromoteurs ha clienti, tra l’altro, in Germania e in Egitto). Di conseguenza, l’aiuto notificato incide sugli scambi tra gli Stati membri e altera o rischia di alterare la concorrenza.

(33)

La Francia ha dunque ottemperato agli obblighi previsti all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

5.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune

(34)

Come ha sancito la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 3 ottobre 1991 nella causa Italia contro Commissione (9), «allorché esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con le norme comunitarie, [...] la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione abbia potuto imporre ad uno Stato membro».

(35)

Nella sentenza «Deggendorf», del 15 maggio 1997 (10), la Corte ha anzi precisato che, nel caso che un precedente aiuto illegittimo e incompatibile non sia stato ancora recuperato contrariamente a quanto ordinato in una decisione della Commissione, nell’esaminare un nuovo aiuto a favore del medesimo beneficiario si deve tener conto, in primo luogo, dell’effetto cumulato del precedente aiuto illegittimo e del nuovo aiuto e, in secondo luogo, del fatto che l’aiuto precedente non è stato rimborsato.

(36)

Nel suo esame della compatibilità dell’aiuto notificato dalla Francia, la Commissione terrà quindi conto di tutti gli elementi pertinenti, compreso il fatto che, secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi, l’Euromoteurs ha beneficiato di un precedente aiuto nell’ambito di un regime che la Commissione stessa ha dichiarato illegittimo e parzialmente incompatibile e che tale aiuto, il quale non rientra nei provvedimenti che si ritiene non costituiscano aiuti né aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione, non è stato tuttora recuperato, contrariamente a quanto ordinato nella decisione 2004/343/CE.

(37)

Nell’ambito del presente esame, l’aiuto in oggetto deve essere valutato in quanto aiuto di Stato ad hoc. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato prevede deroghe all’incompatibilità generale di cui al paragrafo 1.

(38)

Le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 2 del trattato non si applicano nel caso in esame, poiché l’aiuto non presenta carattere sociale e non è concesso a singoli consumatori, non è inteso a porre rimedio ai danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, né ha lo scopo di promuovere l’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania svantaggiate dalla divisione dello Stato. Lo stesso vale per le deroghe previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), di cui è evidente l’inapplicabilità.

(39)

Altre deroghe sono previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE. Poiché l’obiettivo principale dell’aiuto non ha carattere regionale ma riguarda la ristrutturazione di un’impresa in difficoltà, si applicano soltanto le deroghe previste alla lettera c). Questa lettera prevede l’autorizzazione degli aiuti di Stato intesi ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche, quando tali aiuti non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. La Commissione ha pubblicato orientamenti specifici per la valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà. Contrariamente a quanto propongono le autorità francesi, l’aiuto in oggetto deve essere valutato secondo i criteri stabiliti negli orientamenti del 1999, poiché è stato notificato prima del 10 ottobre 2004 (11). È chiaro che l’aiuto non ha nessun altro obiettivo orizzontale. Del resto, la Francia stessa non indica nessun altro obiettivo e, per giustificare la compatibilità dell’aiuto notificato, si basa sui suddetti orientamenti.

(40)

Per essere ammissibile a ricevere un aiuto per la ristrutturazione, l’impresa deve essere manifestamente in difficoltà. Questo concetto è definito alla sezione 2.1 degli orientamenti. Con un capitale sottoscritto di 4 milioni di euro, l’Euromoteurs ha registrato nel 2004 una perdita di 5,4 milioni di euro, che ha portato il suo capitale proprio a -2,6 milioni di euro. Si può quindi ritenere che tale impresa sia in difficoltà ai termini del punto 5, lettera a) degli orientamenti.

(41)

Al punto 7 degli orientamenti è precisato che un’impresa di nuova costituzione non può beneficiare di aiuti per la ristrutturazione neanche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria. L’Euromoteurs, costituita due anni e un mese prima della notifica dell’aiuto, non è considerato un’impresa di nuova costituzione secondo la prassi della Commissione, in applicazione degli orientamenti.

(42)

Al termine della sua ristrutturazione industriale, l’Euromoteurs aveva licenziato il 60 % dei dipendenti, aveva chiuso uno dei suoi due siti di produzione ed era divenuta una media impresa. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’aiuto per la ristrutturazione, considerato indipendentemente dall’aiuto illegittimo e incompatibile, non rischia di provocare indebite distorsioni della concorrenza.

(43)

Tuttavia, come indicato nella giurisprudenza della Corte (12), nell’esaminare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, compreso eventualmente il contesto già valutato in una precedente decisione, nonché gli obblighi che una simile precedente decisione ha eventualmente imposto a uno Stato membro.

(44)

Nel caso in oggetto, la Commissione constata che, finché l’Euromoteurs non avrà restituito gli aiuti illegittimi ricevuti, questi aiuti e il nuovo aiuto notificato avrebbero l’effetto cumulato di conferire a tale impresa un vantaggio indebito ed eccessivo, che altererebbe le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Infatti, finché non saranno stati rimborsati gli aiuti illegittimi e incompatibili, non si sarà posto rimedio all’indebita distorsione di concorrenza così causata. Tale distorsione risulterebbe ancora più grave se, oltre ai suddetti aiuti illegittimi e incompatibili, l’Euromoteurs beneficiasse di un aiuto per la ristrutturazione.

(45)

In conclusione, per prevenire il sorgere d’indebite distorsioni di concorrenza, prima di poter beneficiare dell’aiuto per la ristrutturazione notificato è indispensabile che l’Euromoteurs restituisca gli aiuti illegittimi ricevuti.

(46)

Secondo la sezione 3.2.2 degli orientamenti, la concessione dell'aiuto è subordinata all’attuazione di un piano di ristrutturazione che, basandosi su ipotesi realistiche riguardo alle future condizioni operative, sia tale da consentire di ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole la redditività dell’impresa nel lungo periodo.

(47)

Per ripristinare la propria redditività, è necessario che l’Euromoteurs raccolga due sfide: razionalizzare il proprio apparato di produzione e diversificare la clientela, in modo da sussistere indipendentemente dalle ordinazioni del SEB (ordinazioni che sono in costante calo dal 2002 e si effettuano ormai tramite la Johnson).

(48)

Riguardo alla prima sfida, la Commissione osserva che la chiusura del sito di Carpiquet e il licenziamento di 246 persone hanno permesso all’Euromoteurs di ridurre in misura sostanziale i suoi oneri di gestione (la Francia ha valutato a 1,491 milioni di euro le economie derivanti dal raggruppamento della produzione in un unico sito) e di adeguare il proprio apparato di produzione al volume delle vendite.

(49)

Riguardo alla seconda sfida, il contratto con la Johnson, relativo al periodo 2005-2007, dà all’impresa il tempo di consolidare la propria strategia, assicurandole un considerevole volume di vendite fino al 2007. In base agli elementi a sua disposizione, la Commissione ritiene che nel settore dei motori elettrici la strategia di diversificazione dell’Euromoteurs sembra cominciare a dare qualche frutto. Per quanto riguarda invece il mercato dei motori per sedili, secondo pilastro del progetto di diversificazione dell’Euromoteurs, nessuna trattativa si trova in fase avanzata.

(50)

Le uniche previsioni quantificate che le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione riguardano il 2006. Secondo tali cifre, il fatturato dell’Euromoteurs sarà di 15 milioni di euro, con un risultato di gestione di 0,2 milioni di euro e un risultato netto di 1,7 milioni di euro. La Commissione ritiene che tali previsioni, limitate a un anno, in base alle quali il margine operativo sarà dell’1,3 %, non le consentono di concludere che il piano di ristrutturazione riuscirà a ripristinare durevolmente la redditività dell’impresa. Nel 2006 l’Euromoteurs continua a beneficiare del contratto firmato con la Johnson, ma questo contratto terminerà nel 2007. Di conseguenza, l’indicazione di risultati limitati all’esercizio 2006 non è sufficiente per consentire alla Commissione di concludere che la redditività dell’impresa è stata ripristinata durevolmente.

(51)

Inoltre, secondo quanto ha dichiarato la Francia nelle sue osservazioni del 19 maggio 2005, nell’aiuto notificato e nel piano di ristrutturazione che lo correda non si tiene conto della possibilità di dover rimborsare l’aiuto illegittimo e incompatibile che l’Euromoteurs ha ricevuto in base all’articolo 44 septies. Con la decisione 2004/343/CE, la Commissione ha ordinato all’Euromoteurs di procedere a tale rimborso, stimando l’importo da recuperare a 1,7 milioni di euro. Poiché questo rimborso aggraverà i problemi dell’impresa, la Commissione ritiene che il piano non possa essere considerato realistico. Tale valutazione è confermata dal fatto che, nel novembre 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che le difficoltà inerenti alla ristrutturazione dell’Euromoteurs (in particolare il fabbisogno di finanziamento) erano stati sottovalutati al momento della notifica e che il fabbisogno di pubblico finanziamento era in effetti superiore (del + 132,5 %).

(52)

In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che le autorità francesi non hanno dimostrato che il piano di ristrutturazione notificato si basi su ipotesi realistiche e consenta di ripristinare la redditività dell’impresa.

(53)

Le autorità francesi stimano a 5,95 milioni di euro il costo del piano di ristrutturazione comunicato alla Commissione. Il piano giustifica un finanziamento pubblico di 2 milioni di euro. Nella lettera del 10 novembre 2005 le autorità francesi hanno informato la Commissione che le difficoltà inerenti alla ristrutturazione dell’Euromoteurs (in particolare il fabbisogno di finanziamento) erano stati sottovalutati al momento della notifica e che il fabbisogno di finanziamento pubblico dell’impresa si poteva stimare a un minimo di 2,65 milioni di euro. Non è stato indicato alla Commissione nessun particolare del calcolo di questo nuovo fabbisogno (in termini di costi supplementari di ristrutturazione o di nuove esigenze di tesoreria).

(54)

Di conseguenza, e comunque stiano le cose, la Commissione ritiene che le autorità francesi non hanno dimostrato che per ripristinare la redditività dell’impresa sia necessario un aiuto superiore a 2 milioni di euro. La Commissione non può quindi concludere che l’aiuto notificato sia limitato al minimo.

(55)

Secondo le autorità francesi, all’Euromoteurs non è stato erogato in precedenza nessun aiuto per la ristrutturazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato dell’importo di 2 milioni di euro o 2,25 milioni di euro o 2,65 milioni di euro al quale la Francia intende dare esecuzione a favore dell’Euromoteurs è incompatibile con il mercato comune.

Non si può dunque dare esecuzione a tale aiuto.

Articolo 2

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, lì 26 aprile 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 137 del 4.6.2005, pag. 16.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(4)  GU L 108 del 16.4.2004, pag. 38.

(5)  Vantaggio calcolato senza tener conto delle detrazioni autorizzate dalla normativa comunitaria applicabile.

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, regolamento modificato dall’Atto di adesione del 2003.

(8)  GU C 244 del 1o.10.2004, pag. 2.

(9)  Sentenza della Corte, del 3 ottobre 1991, nella causa C-261/89 (Repubblica Italiana contro Commissione), Racc. 1991, pag. I-4437.

(10)  Sentenza della Corte, del 15 maggio 1997, nella causa C-355/95 P (Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione e Repubblica federale di Germania), Racc. 1997, pag. I-2549.

(11)  Secondo il punto 103 dei nuovi orientamenti.

(12)  Cfr. il punto 34 della presente decisione.