7.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/194


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2006

relativa all’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione

in favore di AZ e AZ Vastgoed BV

[notificata con il numero C(2006) 80]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/743/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere registrate il 26 giugno 2002 e il 6 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto delle denunce relative all’aiuto di Stato a favore del club calcistico AZ Alkmaar al quale i Paesi Passi hanno dato esecuzione. Durante l’esame preliminare delle denunce la Commissione ha ricevuto informazioni supplementari da parte dei denuncianti e delle autorità olandesi.

(2)

Con lettera del 23 luglio 2003 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a questo aiuto. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

(3)

I Paesi Bassi hanno chiesto una proroga della scadenza per la presentazione delle osservazioni, proroga che è stata concessa. Con lettere registrate il 29 ottobre e il 5 novembre 2003, i Paesi Bassi hanno risposto alla decisione di avviare il procedimento.

(4)

Nel dicembre 2003 la Commissione ha ricevuto diverse lettere con osservazioni degli interessati. Questi hanno successivamente inviato ulteriori osservazioni con lettere registrate il 9 febbraio, 6 aprile e 6 ottobre 2004.

(5)

Nella primavera del 2004 la Commissione ha saputo che il comune aveva intenzione di rinegoziare il contratto con AZ e AZ Vastgoed. Ha allora chiesto informazioni complementari alle autorità olandesi con lettera del 3 giugno 2004, a cui dette autorità hanno risposto con lettera del 5 luglio 2004 indicando che il comune, AZ e AZ Vastgoed stavano effettivamente prendendo in considerazione l’eventualità di concludere un nuovo contratto. Hanno poi ripetuto che, a causa della decisione di sospensione della Corte d’appello di Amsterdam (3), non era possibile applicare il contratto. Con lettera registrata il 5 novembre 2004 le autorità olandesi hanno fornito informazioni supplementari, confermando che le parti avevano concluso un nuovo contratto e che quello precedente non aveva più effetto.

II.   DESCRIZIONE

(6)

Il 7 dicembre 2001 il comune di Alkmaar ha concluso un contratto con Stichting AZ e AZ Vastgoed BV (in appresso, rispettivamente, «AZ» e «AZ Vastgoed») relativo a una nuova ubicazione dello stadio di calcio. Il contratto fra Alkmaar da un lato e AZ e AZ Vastgoed dall’altro riguardava quattro transazioni legate alla vendita di diversi appezzamenti di terreno.

(7)

Secondo le autorità olandesi sono stati venduti ad AZ e AZ Vastgoed due appezzamenti per la costruzione di un nuovo stadio, di locali commerciali e parcheggi. Il comune di Alkmaar ha venduto ad AZ il terreno su cui è costruito l’attuale stadio. AZ e AZ Vastgoed avrebbero demolito il vecchio stadio, sviluppato il terreno e costruito 150 appartamenti. È stato infine venduto un altro appezzamento ad AZ per costruire delle strutture per gli allenamenti. Il contratto contiene alcuni obblighi per gli acquirenti del terreno. AZ e AZ Vastgoed devono installare e garantire la manutenzione di una determinata infrastruttura.

(8)

Nel luglio 2003 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento. Se difatti il contratto costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, era dubbio che gli aiuti a favore di AZ e AZ Vastgoed fossero compatibili con detto trattato.

(9)

Poiché la Corte d’appello di Amsterdam nell’aprile 2004 ha ordinato la sospensione dell’esecuzione del contratto, i terreni non sono mai stati trasferiti ai sensi dell’accordo del 7 dicembre 2001.

(10)

Nel novembre 2004 le autorità olandesi hanno tuttavia comunicato alla Commissione che l’accordo concluso il 7 dicembre 2001 fra il comune di Alkmaar e AZ e AZ Vastgoed non aveva più effetto.

(11)

Secondo i Paesi Bassi hanno avuto luogo nuove trattative, e gli appezzamenti sono stati valutati da un perito indipendente conformemente alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (4). Dopo questa valutazione è stato concluso un nuovo contratto fra il comune ed Egedi BV (successore legale di AZ Vastgoed).

(12)

Di conseguenza, il contratto su cui verte la presente indagine non ha più effetto. Il procedimento formale d’esame resta pertanto privo di oggetto e deve quindi essere chiuso.

III.   CONCLUSIONI

(13)

Poiché il contratto su cui verte il procedimento formale di esame non ha più effetto, l’indagine resta priva d’oggetto.

(14)

Il procedimento formale d’esame ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, riguardante il sopramenzionato contratto fra, da un lato, il comune di Alkmaar e, dall’altro, AZ e AZ Vastgoed, deve quindi essere chiuso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento formale d’esame ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, avviato il 23 luglio 2003 nei confronti di AZ e AZ Vastgoed, è chiuso.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 25 gennaio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 266 del 5.11.2003, pag. 8.

(2)  GU C 266 del 5.11.2003, pag. 8.

(3)  Gerechtshof Amsterdam, 1.4.2004, LJN: AO6912, 206/03 KG (www.rechtspraak.nl).

(4)  GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.