24.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2006

recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-Rs) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan

(2006/713/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 6 agosto 2005 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di dischi digitali versatili registrabili (DVD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 24 giugno 2005 dal CECMA («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria totale di DVD+/-Rs. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio, giudicati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori denunzianti, altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori, i distributori, i dettaglianti e le organizzazioni dei consumatori nella Comunità, citati nella denuncia come parti interessate, e i rappresentanti dei paesi interessati.

(4)

Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Quindici società hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI qualora l'inchiesta stabilisca che non soddisfano le condizioni per beneficiare del TEM.

(5)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate, denunzianti inclusi, a tutti gli altri produttori comunitari noti, ai produttori esportatori nei paesi interessati e agli importatori, dettaglianti e distributori. I questionari sono stati inviati anche a produttori esportatori in Giappone, considerato il paese di riferimento adeguato, sostitutivo a Taiwan, per stabilire un valore normale per i produttori esportatori nella RPC ai quali non possa essere applicato il TEM. Il potenziale paese di riferimento è stato cambiato in seguito alle riserve sollevate dalle parti interessate, prevalentemente in relazione al fatto che in passato si era constatato del dumping relativo ai principali esportatori di Taiwan di un prodotto simile e, in certa misura, intercambiabile. Hanno risposto al questionario ventidue produttori esportatori nei paesi interessati, tutti i produttori denunzianti, un altro produttore comunitario, otto importatori indipendenti, un distributore e sette dettaglianti (uno dei quali è anche commerciante all’ingrosso).

(6)

Dato l’elevato numero di risposte pervenute dalla RPC (nove gruppi di imprese) e da Taiwan (undici imprese), si è proceduto ad un campionamento in tali due paesi, come previsto nell’avviso di apertura. Conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, il campione si è basato sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che è stato possibile adeguatamente esaminare entro il periodo di tempo disponibile. I campioni selezionati consistevano rispettivamente in quattro produttori esportatori cinesi, rappresentanti il 79 % del volume delle esportazioni, realizzato dalle parti cinesi che hanno collaborato, e in cinque produttori esportatori taiwanesi, rappresentanti il 97 % del volume delle esportazioni, realizzato dalle parti taiwanesi che hanno collaborato. Le autorità cinesi e taiwanesi sono state consultate, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base, e non hanno mosso obiezioni. Per quanto riguarda Hong Kong, non è stato necessario effettuare un campionamento.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Computer Support Italcard s.r.l. (Milano, Italia)

Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, Francia)

TDK Recording Media Europe (Lussemburgo)

Sony DADC (Salisburgo, Austria).

b)

Produttori esportatori a Hong Kong

UME Disc Ltd.

China Shing Manufacturing

MDA Technology Ltd.

Giant Base Technology Ltd.

Pop Hero Holdings Ltd.

Wealth Fair Investment Ltd.

c)

Produttori esportatori a Taiwan

Prodisc Technology, Inc (Taipei, Taiwan)

Daxon Technology (Taipei, Taiwan).

d)

Importatori indipendenti e distributori

Verbatim Ltd (Londra, Regno Unito)

Maxell Europe Ltd (Londra, Regno Unito)

Philips Recordable Media (Wiesbaden, Germania)

Sony France S.A. (Parigi, Francia)

Ingram Micro Distribution GmbH (Monaco, Germania)

SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Germania)

Intenso GmbH (Vechta, Germania)

Emtec International S.p.a. (Parigi, Francia).

e)

Commercianti all’ingrosso/dettaglianti

Metro Group Buying GmbH.

f)

Dettaglianti

Carrefour Marchandises Internationales (Parigi, Francia)

El Corte Inglés S.A. (Madrid, Spagna)

FNAC S.A. (Parigi, Francia).

g)

Produttore nel paese di riferimento

Taiyo Yuden, (Takasaki, Giappone).

(8)

Si rammenta che nel corso dell’inchiesta non sono state istituite misure provvisorie. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava la decisione di non istituire misure provvisorie. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

(9)

Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

3.   Periodo dell'inchiesta

(10)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (in appresso «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito: «periodo in esame»).

4.   Prodotto in esame e prodotto simile

4.1.   Prodotto in esame

(11)

Il prodotto in esame è il disco digitale versatile registrabile (DVD-/+R) originario della RPC, di Hong Kong e di Taiwan, dichiarati di norma al codice NC ex 8523 90 30 (codice NC dal 1o gennaio 2006). Tale codice si applica a prodotti con una capacità di registrazione superiore a 900 megabyte, ma inferiore o pari a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo. Il prodotto in questione appartiene all’industria dei supporti per la registrazione.

(12)

Un DVD-R è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali consistente in un disco in policarbonato, rivestito di uno strato di colorante. I DVD+/-R constano normalmente di due substrati di policarbonato dello spessore di 0,6 mm e con un diametro massimo di 120 mm, incollati tra loro. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in varie fasi, ma non può essere cancellata. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali, musica e video. La registrazione avviene esponendo lo strato di colorante ad un raggio laser infrarosso all'interno di un registratore di DVD-R (masterizzatore).

(13)

Esistono due diversi modelli di DVD, ossia DVD minus R («DVD-R») e DVD plus R («DVD+R»). A seconda del gruppo societario che ha messo a punto per primo i diversi modelli, i produttori optano normalmente per la produzione di DVD+R o DVD-R (DVD-R è, ad esempio, un modello di prodotto finanziato dal gruppo «DVD Forum» di cui faceva parte anche il produttore giapponese Panasonic). Attualmente, la maggior parte dei produttori fabbricano e commercializzano entrambi i modelli e quasi tutti i lettori DVD sono in grado di leggere sia DVD-R che DVD+R.

(14)

I DVD+/-R si distinguono per le loro caratteristiche esterne, il tipo di dati memorizzati, la capacità di memorizzazione, lo strato di metallo riflettente e la presenza o meno di una dicitura. Esistono, inoltre, diverse velocità di registrazione dei DVD+/-R, da 4×, 8×, 16× o superiore.

(15)

Il prodotto è in vendita in diversi quantità. I DVD+/-R sono in commercio in diversi tipi di confezioni, in parte in contenitori per CD normali o sottili contenenti un CD-R, «pile» da 10 a 100 CD-R su un perno e imballati in plastica termocontrattile, scatole metalliche da 10 a 100 CD-R, buste contenenti un CD-R imballato in cellofan, scatole di cartone, ecc.

(16)

La capacità utilizzabile per DVD+/-R monostrato e di 4,7 gigabyte («GB»), mentre nel DVD+/-R a doppio strato la capacità di memorizzazione dei dati è raddoppiata a 9,4 GB.

(17)

Il fatto che la qualità dei vari tipi di DVD+/-R venduti possa differire non comporta differenze significative nelle loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, l’inchiesta ha confermato che tutti i DVD+/-R hanno la stessa destinazione particolare. Ai fini della presente inchiesta essi sono pertanto considerati come un unico prodotto.

4.2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha rivelato che non esistono differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche di base e negli usi tra il prodotto in esame e i DVD+/-R in quanto

è prodotto e venduto nel mercato interno nei paesi interessati,

è prodotto dai produttori denunzianti e da altri produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario,

è prodotto e venduto nel mercato interno nel paese di riferimento (Giappone) ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni dalla RPC.

(19)

Si conclude pertanto che tutti i tipi di DVD+/-R costituiscono un unico prodotto e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

B.   DUMPING, PREGIUDIZIO E NESSO DI CAUSALITÀ

(20)

L’inchiesta ha accertato l’esistenza di pratiche di dumping e il pregiudizio che ne deriva. Tuttavia, alla luce delle conclusioni esposte in appresso, non occorre approfondire ulteriormente tali risultanze.

C.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

5.   Osservazioni di carattere generale

(21)

In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure antidumping in questo caso particolare. È stato perciò valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state esaminate altresì le conseguenze della mancata adozione di misure.

(22)

La definizione di produzione comunitaria e di industria comunitaria ha applicato i criteri enunciati all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(23)

In questo caso, costitutive dell’industria comunitaria sono state considerate le seguenti imprese collegate:

Computer Support Italcard s.r.l. («CSI»)

Manufacturing Advanced Media («MAME»).

(24)

Nella denuncia figura in qualità di denunciante un’altra impresa. Tuttavia, è stato constatato che tale impresa importava dai paesi interessati una parte importante, rispetto alla produzione totale, del prodotto interessato nel corso del periodo dell'inchiesta. Tali importazioni hanno riguardato un lungo periodo. Inoltre, si è constatato che tale società esercitava il grosso delle sue attività al di fuori della Comunità. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, tale società è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria.

(25)

Inoltre, un altro produttore ha cooperato a pieno titolo. Tuttavia, è stato constatato che tale società importava dai paesi interessati una parte importante, rispetto alla produzione totale, del prodotto interessato nel corso del periodo dell'inchiesta. Si è constatato che tali importazioni avevano avuto luogo per lungo tempo. Come precisato nel considerando 24, anche tale società, in quanto parte di un gruppo di imprese, esercitava le sue attività principali al di fuori della Comunità. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, anche tale società è stata esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria.

(26)

Infine, in seguito alla liquidazione di una delle due società rimanenti alla fine del periodo d'inchiesta, è stata presa in considerazione la possibilità di escludere questa impresa dalla definizione dell’industria comunitaria. Tuttavia, sulla base delle conclusioni esposte in appresso, non si è ritenuto necessario prendere una decisione in merito.

(27)

Di conseguenza, solo CSI e MAME, la cui produzione globale rappresenta l’88 % del totale della produzione comunitaria stimata, costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

6.   Interessi dell'industria comunitaria, degli importatori indipendenti, degli utilizzatori e dei consumatori

(28)

Sulla base delle informazioni raccolte presso le parti interessate, l'evoluzione del consumo totale nella comunità e le quote di mercato dell'industria comunitaria nel corso del periodo considerato sono state le seguenti:

Consumo nell’UE

Migliaia di unità

2002

2003

2004

Periodo d'inchiesta

Consumo totale UE

10 570

602 390

1 575 562

1 687 509

Indice (2002 = 100)

100

5 700

14 906

15 965

Il consumo totale nell'UE del prodotto interessato è cresciuto drasticamente di circa 16 000 punti percentuali.

Quote di mercato nel mercato comunitario

 

2002

2003

2004

Periodo d'inchiesta

Industria comunitaria

0 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

Produttori che hanno cooperato esclusi dalla definizione della produzione comunitaria (vedasi i considerando 24 e 25)

6,3 %

1,0 %

3,1 %

5,1 %

Altri produttori comunitari che non hanno cooperato e tuttora in attività (stima)

0 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Importazioni dai paesi interessati

93,7 %

87,6 %

89,0 %

86,1 %

Importazioni da altri paesi terzi

0 %

10,5 %

7,1 %

7,8 %

(29)

Dagli elementi suindicati emerge che la quota dell'industria comunitaria nel mercato comunitario, partita da 0 % nel 2000, nel corso del periodo d’inchiesta risultava ancora solo dello 0,8 %. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati nel corso del periodo d'inchiesta è scesa, ma risultava ancora pari all’87 %. La perdita di quota di mercato corrispondeva sostanzialmente alla crescita delle importazioni dai paesi terzi.

(30)

Il denunziante ha sostenuto che alcuni produttori, che non hanno cooperato e hanno cessato le loro attività nel corso del periodo d'inchiesta o successivamente a questo, potevano riprendere la loro produzione, qualora fossero istituite delle misure. Tuttavia, in mancanza di informazioni provenienti direttamente dai produttori che non hanno cooperato, che potrebbero confermare tali presunte intenzioni, o di altri elementi a suffragio di tale affermazione, questa argomentazione non può essere accolta. Si è inoltre sottolineato che, anche se queste imprese dovessero riprendere la produzione, questa sarà, molto probabilmente, nettamente inferiore agli ingenti volumi provenienti dai paesi interessati.

(31)

Inoltre, dagli elementi suindicati, sembra evidente che la produzione di DVD+/-R da parte dell'industria comunitaria è cominciata tardi rispetto agli esportatori nei paesi interessati. E’ altamente improbabile che l'imposizione di misure consentirà all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi per raggiungere un livello di redditività che le consenta di sopravvivere o, in alternativa, di accrescere le vendite per ridurre i costi di produzione e di beneficiare in tal modo delle economie di scala. L'evoluzione nel corso del periodo considerato rivela che l'industria comunitaria non è stata mai in grado di acquisire una quota di mercato sostanziale e la perdita di quota di mercato da parte dei paesi interessati è stata ripresa quasi interamente dalle importazioni dai paesi terzi. Inoltre, due delle quattro imprese che hanno collaborato hanno rinunciato ai loro interessi in quanto produttori comunitari e sono divenuti importatori di DVD+/-R dai paesi interessati. In tali circostanze, è altamente improbabile che il resto dell'industria comunitaria sia redditizia e possa trarre profitto dall'imposizione di misure anti dumping.

(32)

Tutti gli importatori, i distributori e la maggior parte dei dettaglianti hanno sostenuto che, in caso di introduzione di misure, il conseguente aumento dei costi dovrà essere sostenuto da uno o più livelli della catena di distribuzione (con conseguente significativo calo dei loro rispettivi margini) o si ripercuoterà sui consumatori (con probabili effetti negativi anche sul consumo totale di DVD+/-R) oppure andrà condivisa da entrambi.

(33)

La probabile reazione di importatori, distributori e dettaglianti all'aumento dei costi in seguito all'istituzione di misure dipenderà dalla situazione del singolo Stato membro. In taluni Stati membri, la domanda di DVD+/-R subisce già la pressione dei «tributi speciali» sui supporti registrabili (una tassa che aumenta in maniera sensibile il prezzo al dettaglio per il consumatore). In questo caso, i consumatori di DVD+/-R potrebbero non essere disposti a pagare di più a motivo dei dazi anti dumping in quanto il prezzo al dettaglio è già di per se elevato. L'intero costo delle misure dovrebbe essere verosimilmente sostenuto dalla catena di distribuzione onde evitare che i consumatori si rivolgano in misura sempre maggiore ad altri mezzi di stoccaggio, quali dischi duri e chiavi USB. Dal momento che la crescita dei prezzi applicati da importatori/grossisti a tali paesi può essere stimata all’incirca del 4 %, l’istituzione di dazi antidumping ridurrà sensibilmente il margine già scarso.

(34)

Di contro, negli Stati membri con i tributi speciali più bassi (o inesistenti), è più probabile che la crescita dei costi si ripercuota in gran parte sui consumatori. Pertanto, l'effetto relativo delle misure anti dumping risulterà in questa ipotesi maggiore, in quanto l'aumento dei prezzi sarà relativamente maggiore. Di conseguenza, il consumo potrebbe calare in quanto i consumatori sarebbero incitati a rivolgersi a prodotti sostitutivi.

(35)

Da quanto suddetto si evince che la politica dei prezzi praticata da importatori, distributori e dettaglianti varierà a seconda della situazione dello Stato membro. Nondimeno è evidente che tutti subiranno le conseguenze negative dell'introduzione di misure antidumping, sia per il calo dei margini che per la diminuzione dei volumi di vendita. Inoltre, nella misura in cui l'aumento dei costi per le misure antidumping si ripercuoterà sui consumatori, anche questi ne saranno svantaggiati.

(36)

Varie parti interessate hanno dichiarato che l'effetto di qualsivoglia misura sull'industria comunitaria sarà annullato dal rischio che il consumo di DVD+/-R, in ogni caso, cali a vantaggio di altri prodotti di stoccaggio quali dischi duri su lettori DVD e chiavi USB. In realtà, dall'inchiesta risulta che la tecnologia nel mercato dei prodotti di stoccaggio di memoria evolve con rapidità e che i nuovi prodotti offrono una maggiore capacità di memoria, a cui si aggiungono, nel caso delle chiavi USB, anche le dimensioni ridotte.

(37)

Si è sostenuto inoltre che la situazione dell'industria comunitaria subirebbe le conseguenze della condotta abusiva di taluni produttori esportatori in posizione dominante, che hanno praticato una politica dei prezzi sottocosto, impedendo in tal modo all'industria comunitaria di crearsi una presenza importante sul mercato. Va sottolineato innanzitutto che il diritto comunitario in materia di concorrenza non prevede una decisione o un'inchiesta in merito ad abuso di posizione dominante, nè il denunciante ha fatto riferimento ad una decisione pertinente nel quadro del diritto nazionale in materia. In secondo luogo, l’inchiesta ha rivelato la presenza di un gran numero di operatori, in Europa e nel mondo, nel mercato del prodotto rilevante. Nell'ambito dell’inchiesta, non è stato dimostrato che gli operatori, da soli o con altri partner, detengano una quota di mercato sufficientemente importante da dimostrarne la posizione dominante. Inoltre, non è stato neppure provato che le imprese siano tanto forti economicamente da impedire un'effettiva concorrenza. Infine, nulla sta ad indicare perdite significative da parte degli esportatori interessati, che testimonino la pratica di una politica a prezzi sottocosto. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(38)

Inoltre, se l'articolo 21 del regolamento di base si riferisce, di fatto, alla necessità di considerare attentamente la necessità di rimediare agli effetti della distorsione degli scambi, causati da dumping pregiudizievole, e di ripristinare un’effettiva concorrenza, tale disposizione particolare deve essere letta nel quadro globale dell'interesse della Comunità, come previsto dall'articolo su indicato. Pertanto, gli effetti dell'imposizione o della non imposizione di misure a tutte le parti interessate vanno esaminati e bilanciati. A tale proposito va sottolineato che sul mercato mondiale e, in una certa misura, anche sul mercato comunitario sono presenti molti altri esportatori e produttori in concorrenza tra loro. Anche in una prospettiva a medio termine, l'industria comunitaria avrà poche possibilità di approfittare pienamente di eventuali misure, dal momento che è prevedibile che altri paesi terzi aumentino considerevolmente la loro partecipazione al mercato comunitario.

(39)

Tenuto conto della relativa maturità del mercato dei DVD+/-R, sembra alquanto remota la prospettiva dell'industria comunitaria di acquisire una posizione di forza a corto e a medio termine, in particolare in termini di quota di mercato, di capacità di produzione o di tecnologia, qualora venissero istituite delle misure. Quanto al resto, l'imposizione di misure interesserebbe il 90 % circa dei consumi del prodotto in questione nell’UE del prodotto in questione e sarebbe penalizzante per importatori, distributori, dettaglianti e consumatori. In tali circostanze, l'imposizione di misure antidumping sarebbe sproporzionata.

(40)

In base a quanto sopra, si può concludere che l'imposizione di misure avrebbe effetti negativi sostanziali su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori del prodotto in questione e che l'industria comunitaria non ne trarrebbe vantaggi significativi. L'istituzione di misure è considerata pertanto eccessiva e contraria all'interesse della Comunità.

7.   Conclusioni relative all’interesse della Comunità

(41)

Date le premesse, vi sono validi motivi, fondati sull'interesse della Comunità, per non istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni di DVD+/-R dai paesi interessati.

D.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(42)

In tali circostanze, il procedimento è chiuso, nell’interesse della Comunità, per quanto riguarda le importazioni di DVD+/-R dai paesi interessati.

(43)

I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere il presente procedimento. Successivamente i denunzianti hanno comunicato i loro punti di vista che non sono risultati, tuttavia, tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il procedimento anti-dumping riguardante le importazioni di dischi digitali versatili registrabili («DVD+/-R») originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e di Taiwan, di cui al codice NC ex 8523 90 30 (codice NC a decorrere dal 1o gennaio 2006) è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 192 del 6.8.2005, pag. 12.