17.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/695/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA



17.10.2006   

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L 286/20


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE (in seguito denominata «le Maldive»),

dall'altra,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e le Maldive hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e le Maldive e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e le Maldive, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei delle Maldive, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalle Maldive, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Maldive rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   Le Maldive possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Le Maldive esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Maldive ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e le Maldive si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Maldive che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalle Maldive in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contengano una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e le Maldive non pregiudicano le norme in materia di concorrenza delle parti.

2.   Le disposizioni di cui all'allegato II, lettera f), sono abrogate e cessano di avere effetto.

Articolo 7

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   L'accordo concluso tra uno Stato membro e le Maldive che alla data della firma del presente accordo non sia ancora entrato in vigore e non sia applicato in via provvisoria è indicato all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a detto accordo alla data della sua entrata in vigore o della sua applicazione provvisoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno settembre duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e in lingua dhivehi.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Maldivas

Za Maledivskou republiku

For Republikken Maldiverne

Für die Republik Malediven

Maldiivi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών

For the Republic of Maldives

Pour la République des Maldives

Per la Repubblica delle Maldive

Maldivu Republikas vārdā

Ma1dyvų Respublikos vardu

A Maldív Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Maldivi

Voor de Republiek der Maldiven

W imieniu Republiki Malediwów

Pela República das Maldivas

Za Maldivskú republiku

Za Republiko Maldivi

Malediivien tasavallan puolesta

För Republiken Maldiverna

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra le Maldive e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 4 febbraio 1997, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Austria»,

accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei concluso a Malé il 5 febbraio 2001, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Francia»,

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 10 novembre 1993, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Germania»,

accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso all'Aja il 23 giugno 1994, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Paesi Bassi»,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica delle Maldive, concluso a Malé il 20 gennaio 1996, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Regno Unito»;

modificato dal protocollo d'intesa firmato a Malé il 7 settembre 2000.

b)

Accordo in materia di servizi aerei siglato o firmato fra le Maldive e uno Stato membro della Comunità europea non ancora entrato in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei siglato a Malé il 20 gennaio 2000, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Italia».


ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell'accordo Maldive-Austria,

articolo 3 dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 4 dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 4 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,

articolo 4 dell'accordo Maldive-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell'accordo Maldive-Austria,

articolo 4 dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 5 dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 5 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,

articolo 5 dell'accordo Maldive-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 7 dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 11 dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 14 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi.

d)

Tassazione del carburante:

articolo 7 dell'accordo Maldive-Austria,

articolo 10 dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 6 dell'accordo Maldive-Germania,

articolo 6 dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 10 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,

articolo 8 dell'accordo Maldive-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Maldive-Austria,

articolo 14 dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 10 dell'accordo Maldive-Germania,

articolo 8 dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 6 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,

articolo 7 dell'accordo Maldive-Regno Unito.

f)

Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

articolo 11 (paragrafi 2-6) dell'accordo Maldive-Austria,

articolo 14 (paragrafi 3-5) dell'accordo Maldive-Francia,

articolo 8 (paragrafi 3 e 6) dell'accordo Maldive-Italia,

articolo 6 (paragrafi 2-5) dell'accordo Maldive-Paesi Bassi.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

la Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).