14.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2006
che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio
[notificata con il numero C(2006) 4790]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/691/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. |
(2) |
Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata una deroga a tale divieto, in quanto l’uso di tali sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile o perché gli effetti negativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza dei consumatori causati dalla loro sostituzione superano verosimilmente i benefici. Le esenzioni elencate nell’allegato alla presente decisione sono autorizzate sulla base dei risultati del riesame condotto dagli esperti tecnici, tenendo conto dei dati comprovati forniti da studi, dalle parti interessate e da altre fonti scientifiche/tecniche. In base a tale riesame si è stabilito che è ancora impossibile, dal punto di vista tecnico o scientifico, eliminare o sostituire le sostanze considerate. |
(3) |
Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici devono avere una portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione riportata nell’allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’inclusione di un elemento all’elenco. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE. |
(6) |
Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).
(2) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
ALLEGATO
Nell’allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 21 a 27:
«21. |
Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro borosilicato. |
22. |
Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche. |
23. |
Piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore e con telai in lega di NiFe piombo e il piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore con telai in di rame e piombo. |
24. |
Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare. |
25. |
Ossido di piombo negli schermi al plasma (PDP) e negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali come lo strato dielettrico depositato sul substrato anteriore e posteriore in vetro, l’elettrodo comune (“bus electrode”), la banda nera, l’elettrodo di indirizzamento, le costole di separazione, il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (fritl) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile, nonché nelle paste per stampa. |
26. |
Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood (BLB). |
27. |
Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL).» |